Codice civile


Art. 1

Capacità giuridica

  1. La capacità giuridica si acquista dal momento del primo ingresso a Metropolis.
  2. I diritti che la legge riconosce a favore del cittadino sono subordinati all'evento del primo ingresso a Metropolis.

Art. 2

Atti di disposizione del proprio corpo

Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.


Art. 3

Diritto al nome

  1. Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito.
  2. Sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, previa autorizzazione da parte dello Staff.

Art. 4

Tutela del Diritto al nome

  1. La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni.
  2. Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, può essere tutelato ai sensi del presente articolo.

Art. 5

Tutela dell’immagine altrui

Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.


Art. 6

Persone giuridiche pubbliche

Le province e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.


Art. 7

Persone giuridiche private

  1. Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Ministro dell’Economia e Finanze.
  2. Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della provincia, il Governo può delegare ai governatori locali la facoltà di riconoscerli con loro decreto.

Art. 8

Società

Le società sono regolate dalle disposizioni di legge.


Art. 9

Atto costitutivo

  1. Le associazioni, le aziende private e le fondazioni devono essere costituite con atto scritto, nei modi e termini previsti dalla legislazione e dal presente codice, presso l’INPS.
  2. L’atto scritto è firmato e redatto dal Presidente dell’associazione, dell’azienda privata o della fondazione, quest’ultimo si prende carico dei costi legati all’approvazione dell’atto costitutivo.

Art. 10

Atto costitutivo e statuto. Modificazioni

  1. L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell’associazione o azienda privata o fondazione, l'indicazione dello scopo, del patrimonio, del capitale sociale e della sede, nonché le nomine dell’amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione (opzionale, in assenza di condizioni queste ultime si danno per assenti).
  2. L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio.
  3. L’assenza dell’indicazione del patrimonio di un associazione o azienda privata o fondazione nell’atto costitutivo, preclude tutte le procedure per le quali è implicitamente necessario.
  4. L’assenza dell’indicazione del capitale sociale di un associazione o azienda privata o fondazione nell’atto costitutivo, preclude tutte le procedure per le quali è implicitamente necessario.
  5. Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni di cui è titolare l'ente e dev'essere sufficiente per il perseguimento del suo scopo.
  6. Se in sede di costituzione della società viene previsto un capitale sociale e ne viene definito il valore, i soci che partecipano al capitale sociale devono versarlo per intero e devono sottoscrivere l’atto costitutivo. Viene inoltre indicata, se presente, la spartizione delle quote societarie. Lo statuto può prevedere i metodi di spartizione dell’utile dell’esercizio tra i soci, sottoforma di dividendi oppure in forma di riserva.
  7. Il capitale sociale è in denaro, questo è conservato nella borsa della società (se presente), oppure in un caveau di una Banca (Banca Centrale o Banco di Forest) a titolo gratuito, oppure è conservato attraverso altri mezzi che possano comunque garantire la sicurezza del capitale sociale, anche attraverso la figura di un tesoriere nei modi previsti dallo statuto.  

Art. 11

Responsabilità degli amministratori

Gli amministratori sono responsabili verso l'ente amministrato secondo le norme del mandato. È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso.


Art. 12

Le deliberazioni dell'assemblea delle aziende private

  1. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei membri. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’azienda e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei membri.
  2. Le disposizioni del presente articolo non vengono applicate se tali funzioni sono diversamente disposte nell’atto costitutivo.

Art. 13

Azioni di responsabilità contro gli amministratori

Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori.


Art. 14

Gli amministratori e i membri dell’Assemblea

  1. L’amministratore di un azienda privata, di un associazione o di una fondazione, salvo diversamente disposto dall’atto costitutivo, è nominato dal Presidente.
  2. I membri dell’assemblea, salvo diversamente disposto dall’atto costitutivo, sono nominati dal Presidente.
  3. I membri dell’assemblea, salvo diversamente disposto dall’atto costitutivo, possono essere revocati dal loro incarico di membro per decisione qualificata di â…” dei membri dell’assemblea su proposta del Presidente. 
  4. Se il membro dell’assemblea fa parte di quest’ultima per questioni di carattere economico (come la proprietà di parte di quote societarie, di parte dei beni, o se finanziatore dell’ente) non puo’ essere sollevato dalla propria funzione di membro se non per atto dell’autorità giudiziaria o per vendita, cessione, liquidazione ovvero perdita delle proprietà economiche del presente comma.

Art. 15

Annullamento e sospensione delle deliberazioni

  1. Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.
  2. Il giudice, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere notificato.
  3. L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa.

Art. 16

Estinzione della persona giuridica

  1. Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.
  2. Le associazioni si estinguono, inoltre, quando tutti gli associati sono venuti a mancare.

Art. 17

Liquidazione

Dichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice.


Art. 18

Devoluzione dei beni

  1. I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto oppure se stabilito dall’atto costitutivo, in conformità con le disposizioni del Presidente.
  2. Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi; se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede di sua iniziativa l'autorità governativa.
  3. I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto.

Art. 19

Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute

  1. L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.
  2. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione.

Art. 20

Domicilio e residenza

Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.


Art. 21

Sede delle persone giuridiche

  1. Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede.
  2. Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'articolo 10 o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima.

Art. 22

Dichiarazione di morte presunta

  1. Quando sono trascorsi cinque mesi dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente il tribunale su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nel comma 2, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia.
  2. Possono presentare istanza per la dichiarazione di morte presunta:
  3. I legatari, i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell'assente.
  4. Coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni.
  5. Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi
  6. Inoltre dopo tre mesi dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, dopo aver presentato istanza il giudice:
  7. I legatari, i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell'assente possono domandare di essere ammessi all'esercizio temporaneo di questi diritti.
  8. Coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati dall'adempimento di esse.
  9. Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni.
  10. Le disposizioni cui comma 3) lettere a), b) e c) hanno luogo a seguito di decreto del giudice presso cui è stata presentata l’istanza e fino ad eventuale rinvenimento dell’assente in vita.



Art. 23

Effetti della immissione nel possesso temporaneo

  1. L'immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario dei beni.
  2. Essa attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti nell'articolo seguente.

Art. 24

Godimento dei beni

Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite. Gli altri devono riservare all'assente il terzo delle rendite.


Art. 25

Limiti alla disponibilità dei beni

  1. Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale.
  2. Il tribunale nell'autorizzare questi atti dispone circa l'uso e l'impiego delle somme ricavate.

Art. 26

Ritorno dell'assente o prova della sua esistenza

  1. Se durante il possesso temporaneo l'assente ritorna o è provata l'esistenza di lui, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza.
  2. I possessori temporanei dei beni devono restituirli; ma fino al giorno della loro costituzione in mora continuano a godere i vantaggi attribuiti e gli atti compiuti ai sensi dell'articolo 25 restano irrevocabili.
  3. Se l'assenza è stata volontaria e non è giustificata e superiore a cinque mesi, l'assente perde il diritto di farsi restituire le rendite riservategli dalla norma dell'articolo 24.

Art. 27

Prova della morte dell'assente

  1. Se durante il possesso temporaneo è provata la morte dell'assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano suoi eredi o legatari.
  2. Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 28

Effetti della dichiarazione di morte presunta dell'assente

  1. Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell'articolo 22, coloro che ottennero l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente o i loro successori possono disporre liberamente dei beni.
  2. Coloro ai quali fu concesso l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni nei confronti dell’assente conseguono l'esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni.
  3. In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte.
  4. Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge può contrarre nuovo matrimonio.

Art. 29

Parentela

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo.


Art. 30

Linee della parentela e computo dei gradi

  1. Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.
  2. Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.
  3. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.
  4. La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

Art. 31

Affinità

  1. L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.
  2. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei due coniugi, egli è affine dell'altro coniuge.
  3. L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo.

Art. 32

Effetti

  1. La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.
  2. Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto.
  3. La domanda non è proponibile dopo un mese dal giorno in cui s'è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti.

Art. 33

Matrimonio celebrato davanti a ministri di culto cattolico

Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia.


Art. 34

Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato

Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato è regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto è stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio.


Art. 35

Parentela, affinità, adozione

  1. Non possono contrarre matrimonio fra loro:
  2. gli ascendenti e i discendenti in linea retta; 
  3. i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
  4. lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
  5. gli affini in linea retta;
  6. gli affini in linea collaterale in secondo grado;
  7. l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
  8. i figli adottivi della stessa persona;
  9. l'adottato e i figli dell'adottante;
  10. l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

Art. 36

Pubblicazione

La celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile.


Art. 37

Luogo della celebrazione

Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione.


Art. 38

Forma della celebrazione ed effetti

  1. Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 39 e 40; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.
  2. L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione.
  3. La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non può essere sottoposta né a termine né a condizione.
  4. Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l'ufficiale dello stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio. Se ciò nonostante il matrimonio è celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti.
  5. L'ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge.
  6. I due coniugi possono in comune accordo disporre il divorzio e annullare di conseguenza il matrimonio, in questo modo cessa di avere effetto esclusivamente lo stato di coniugi.
  7. Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.
  8. Gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio.
  9. Il marito è padre del figlio concepito o nato o adottato durante il matrimonio. La filiazione di una coppia si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile. L’adozione  di una coppia si prova con l'atto di adozione nei registri dello stato civile. Un figlio biologico ha la stessa importanza di un figlio adottivo.

Art. 39

Diritti e doveri reciproci dei coniugi

  1. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
  2. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.
  3. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

Art. 40

Doveri verso i figli

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni


Art. 41

Separazione

  1. È ammessa la separazione personale dei coniugi.
  2. La separazione può essere giudiziale o consensuale.
  3. Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l'omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi.




Art. 42

Separazione giudiziale

La separazione può essere chiesta al giudice ed effettuata dallo stesso quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.


Art. 43

Separazione consensuale

  1. La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del giudice.
  2. Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l'omologazione.

Art. 44

Apertura della successione

  1. La successione si apre al momento della morte 
  2. (ai fini dell’Rp per morte si intende la permadeath, il blacklist e le disposizioni di morte presunta del Libro I)

Art. 45

Delazione dell'eredità

  1. L'eredità si devolve per legge o per testamento.
  2. Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.
  3. Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.

Art. 46

Divieto di patti successori

  1. È nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. 
  2. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.

Art. 47

Accettazione

L'eredità si acquista con l'accettazione. L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione.


Art. 48

Capacità delle persone fisiche

  1. Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione.
  2. Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti.

Art. 49

Indegnità

  1. È escluso dalla successione come indegno:
  2. chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale;
  3. chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio;
  4. chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita;
  5. chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;
  6. chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.

Art. 50

Restituzione Frutti

  1. L'indegno è obbligato a restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l'apertura della successione.
  2. Colui che è escluso per indegnità dalla successione non ha sui beni della medesima che siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto o di amministrazione che la legge accorda ai genitori.

Art. 51

Accettazione

  1. L'accettazione dell’eredità può essere espressa o tacita.
  2. L'accettazione è espressa quando in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede.
  3. È nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine.
  4. Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità.
  5. L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
  6. La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione.

Art. 52

Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione

La donazione, la vendita o la cessione, che il chiamato all'eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell'eredità.


Art. 53

Restituzione Frutti

  1. Se il chiamato all'eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi.
  2. Se questi non sono d'accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l'eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato.
  3. La rinunzia all'eredità propria del trasmittente include rinunzia all'eredità che al medesimo è devoluta.

Art. 54

Debiti

  1. Se l’eredità è accompagnata da debiti, questa è su ordine del giudice:
  2. devoluta ai creditori ovvero nei confronti di chi va estinto il debito;
  3. venduta all’asta, i cui ricavi andranno ai creditori.
  4. I creditori possono rinunziare con atto firmato all’eredità e ritenere estinto il debito.
  5. L’eredità devoluta o venduta all’asta, nel suo valore monetario stabilito dal Direttorio della Banca Centrale, non può essere superiore al debito rimasto in sospeso, eventuali rimanenze saranno assegnate agli eredi.
  6. Gli eredi potranno accettare l’eredità ed estinguere con le loro risorse il debito, in tal caso le disposizioni cui comma 1 non hanno luogo.

Art. 55

Categorie dei successibili

Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo.


Art. 56

Successione dei figli

  1. Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali.
  2. Ai figli sono equiparati gli adottivi.

Art. 57

Successione dei genitori, degli ascendenti, dei fratelli e delle sorelle

  1. A colui che muore senza lasciare prole, né fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive.
  2. A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l'altra metà gli ascendenti della linea materna.
  3. Se però gli ascendenti non sono di eguale grado, l'eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea.
  4. A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali.
  5. Se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea.
  6. La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado.
  7. In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia.
  8. Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

Art. 58

Testamento

  1. Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.
  2. Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale.
  3. Il testamento è scritto in un libro, contiene tutte le informazioni necessarie ed è firmato dal testatore
  4. Per essere valido, il testamento deve essere sottoposto a convalida mediante controfirma da un giudice, l’atto di convalida ha costo di 1.000€.
  5. La firma del testatore deve essere posta alla fine delle disposizioni e come firma del libro. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.
  6. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno.
  7. Per ogni difetto di forma il testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi abbia interesse. 
  8. L'azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque giorni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie. 
  9. La disposizione testamentaria può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse quando è l'effetto di errore, di violenza, o di dolo. 
  10. L'errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, è causa di annullamento della disposizione testamentaria, quando il motivo risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre. 
  11. Il motivo illecito rende nulla la disposizione testamentaria, quando risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre. 
  12. È nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo da non poter essere determinata. 
  13. È nulla ogni disposizione testamentaria con la quale si fa dipendere dall'arbitrio di un terzo l'indicazione dell'erede, ovvero la determinazione della quota di eredità.
  14. Non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto.
  15. La revocazione espressa può farsi soltanto con un nuovo testamento, o con un atto scritto ricevuto da giudice in presenza di due testimoni, in cui il testatore personalmente dichiara di revocare, in tutto o in parte, la disposizione anteriore.
  16. La revocazione totale o parziale di un testamento può essere a sua volta revocata sempre con le forme stabilite dal comma precedente. In tal caso rivivono le disposizioni revocate.
  17. Il testamento posteriore, che non revoca in modo espresso i precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili.
  18. Una copia del testamento è depositata presso l’archivio del Tribunale, una copia è rilasciata al testatore, altre copie possono essere archiviate in luoghi diversi o fatte custodire da persone diverse a discrezione del testatore o del giudice.
  19. Il testatore deve nominare nel testamento fino a 3 esecutori testamentari, i quali hanno diritto di rinunzia. In caso di rinunzia il testatore può disporre fino a 6 ulteriori sostituti in ordine.
  20. Se sono nominati più esecutori testamentari, essi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario.
  21. L'esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto.A tal fine, salvo contraria volontà del testatore, egli deve amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte. Il possesso non può durare più di un mese dalla dichiarazione di accettazione, salvo che l'autorità giudiziaria, per motivi di evidente necessità, sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che non potrà mai superare un altro mese.
  22. L'ufficio dell'esecutore testamentario è gratuito. Tuttavia il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell'eredità. Le spese fatte dall'esecutore testamentario per l'esercizio del suo ufficio sono a carico dell'eredità.
  23. Se gli esecutori che devono agire congiuntamente non sono d'accordo circa un atto del loro ufficio, provvede l'autorità giudiziaria attraverso la Corte Suprema, sentiti, se occorre, gli eredi.

Art. 59

Lettura del Testamento

Il giudice che ha ricevuto un testamento o un qualsiasi giudice della Corte Suprema, appena gli è nota la morte del testatore, comunica l'esistenza del testamento agli eredi e ne fa il prima possibile lettura dinanzi tutti loro.


Art. 60

Condizioni del Testamento

  1. Le disposizioni testamentarie possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva.
  2. Nelle disposizioni testamentarie si considerano non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, salvo quanto è stabilito dall'articolo 58 comma 11).
  3. È nulla la disposizione a titolo universale o particolare fatta dal testatore a condizione di essere a sua volta avvantaggiato nel testamento dell'erede o del legatario.
  4. È illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori.
  5. Se il testatore ha disposto sotto la condizione che l'erede non faccia o non dia qualche cosa per un tempo indeterminato, la disposizione si considera fatta sotto condizione risolutiva, salvo che dal testamento risulti una contraria volontà del testatore.
  6. Se la disposizione testamentaria è sottoposta a condizione risolutiva, l'autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi l'opportunità, può imporre all'erede di prestare idonea garanzia a favore di coloro ai quali l'eredità dovrebbe devolversi nel caso che la condizione si avverasse.

Art. 61

La divisione

  1. I coeredi possono sempre domandare la divisione.
  2. Può domandarsi la divisione anche quando uno o più coeredi hanno goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si sia verificata l'usucapione per effetto di possesso esclusivo.
  3. L'ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente in danaro.
  4. Quando il testatore ha stabilito particolari norme per formare le porzioni, queste norme sono vincolanti per gli eredi, salvo che l'effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore.
  5. Il testatore può disporre nel testamento che la divisione si effettui secondo la stima di persona da lui designata che non sia erede o legatario: la divisione proposta da questa persona non vincola gli eredi, se l'autorità giudiziaria, su istanza di taluno di essi, la riconosce contraria alla volontà del testatore o manifestamente iniqua.
  6. Il testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile.
  7. Se nella divisione fatta dal testatore nel testamento non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge, se non risulta una diversa volontà del testatore.
  8. Ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto all'incanto, e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari.
  9. I coeredi si devono vicendevole garanzia per le sole molestie ed evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione. La garanzia non ha luogo, se è stata esclusa con clausola espressa nell'atto di divisione, o se il coerede soffre l'evizione per propria colpa.
  10. Se alcuno dei coeredi subisce evizione, il valore del bene evitto, calcolato al momento dell'evizione, deve essere ripartito tra tutti i coeredi ai fini della garanzia stabilita dall'articolo precedente, in proporzione del valore che i beni attribuiti a ciascuno di essi hanno al tempo dell'evizione e tenuto conto dello stato in cui si trovano al tempo della divisione.
  11. Se uno dei coeredi è insolvente, la parte per cui è obbligato deve essere ugualmente ripartita fra l'erede che ha sofferto l'evizione e tutti gli eredi solventi.

Art. 62

Immobili non divisibili e vendita di immobili

  1. Se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto.
  2. I patti e le condizioni della vendita degli immobili, qualora non siano concordati dai condividenti, sono stabiliti dall'autorità giudiziaria.

Art. 63

Definizione

La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.


Art. 64

Mezzi

  1. La donazione di cifre superiori a 50.000€ per i cittadini privati e di cifre superiori a 1.000€ per le aziende e associazioni di qualsiasi tipo deve essere fatta per atto scritto e conforme alla legge, sotto pena di nullità. 
  2. Se la donazione ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo della donazio, ovvero in una nota a parte firmata dal donante e controfirmata donatario.
  3. Tutte le donazioni di cifre superiori a 70.000€ saranno, a pena nullità, controfirmate dal giudice.
  4. Il motivo illecito rende nulla la donazione quando risulta dall'atto ed è il solo che ha determinato il donante alla liberalità.
  5. Una copia della donazione è data al donatore, al destinatario o ai destinatari della donazione o chi per loro e al tribunale per l’archiviazione.
  6. Ai fini del comma 5) è presente in ogni palazzo di giustizia un hopper per il deposito di atti di donazione da archiviare, è comunque possibile consegnarli per il medesimo fine ad un giudice, il quale li deposita negli archivi.

Art. 65

La tassazione

  1. Le cifre donate nei confronti delle aziende soggette a tassazione dovranno essere depositate nel conto borsa dell’azienda mediante scontrino e quindi soggette a regolare tassazione, inserendo nella sezione prodotto la dicitura “Donazione [Nome Donatore]”
  2. Le aziende devono conservare l’atto di donazione per 30 giorni dal giorno in cui è stata effettuata.

Art. 66

Nozione

  1. Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti.
  2. Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.
  3. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo o sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione.
  4. Sono mobili tutti gli altri beni.

Art. 67

Distinzione dei diritti

Salvo che dalla legge risulti diversamente, le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per oggetto beni immobili e alle azioni relative; le disposizioni concernenti i beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti.


Art. 68

Demanio pubblico e proprietà dello stato

  1. Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.
  2. Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia, le raccolte dei musei, delle pinacoteche degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.
  3. I beni che fanno parte del demanio pubblico, sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.
  4. Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice.
  5. Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano allo Stato su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.
  6. I beni appartenenti allo Stato i quali non siano della specie di quelli indicati dai commi precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni.
  7. Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della presidenza della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra.
  8. Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio.
  9. I beni immobili che non sono di proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato.
  10. Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato dev'essere dichiarato tramite legge. Dell'atto deve essere dato annunzio nella Gazzetta ufficiale della Repubblica.

Art. 69

Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto

  1. I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice, in quanto non è diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano.
  2. Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano.

Art. 70

Contenuto del diritto e atti d’emulazione

  1. Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.
  2. Il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri.

Art. 71

Espropriazione per pubblico interesse, requisizioni e Beni d'interesse storico e artistico

  1. Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità.
  2. Le norme relative all'espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali.
  3. Quando ricorrono gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili, può essere disposta la requisizione dei beni mobili o immobili. Al proprietario è dovuta una giusta indennità.
  4. Le norme relative alle requisizioni sono determinate da leggi speciali.
  5. Le cose di proprietà privata, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, sono sottoposte alle disposizioni delle leggi speciali.

Art. 72

Espropriazione di beni che interessano la produzione nazionale o di prevalente interesse pubblico

  1. Salve le disposizioni delle leggi penali e di polizia, nonché le disposizioni particolari concernenti beni determinati, quando il proprietario abbandona la conservazione, la coltivazione o l'esercizio di beni che interessano la produzione nazionale, in modo da nuocere gravemente alle esigenze della produzione stessa, può farsi luogo all'espropriazione dei beni da parte dell'autorità amministrativa, premesso il pagamento di una giusta indennità.
  2. La stessa disposizione si applica se il deperimento dei beni ha per effetto di nuocere gravemente al decoro delle città o alle ragioni dell'arte, della storia o della sanità pubblica.

Art. 73

Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo

  1. La proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene, e il proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera che non rechi danno al vicino. Questa disposizione non si applica a quanto forma oggetto delle leggi sulle miniere, cave e torbiere. Sono del pari salve le limitazioni derivanti dalle leggi sulle antichità e belle arti, sulle acque, sulle opere idrauliche e da altre leggi speciali.
  2. Il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante, che egli non abbia interesse ad escluderle.

Art. 74

Distanze nelle costruzioni

  1. Le costruzioni su terreni privati (chunk/lotti/region), devono essere tenute a distanza non minore di un blocco. 
  2. Se l’ostruzione impedisce gravemente l’accesso a strutture o la viabilità o il decoro, è disposto l’abbattimento dell’ostacolo.

Art. 75

Comunione del muro sul confine

  1. Il proprietario di un terreno contiguo al muro altrui può chiederne al proprietario la comunione (e ottenerla mediante contratto), per tutta l'altezza o per parte di essa, purché lo faccia per tutta l'estensione della sua proprietà. 
  2. Per ottenere la comunione deve pagare la metà del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e la metà del valore del suolo su cui il muro è costruito. Il valore è stabilito dal giudice.
  3. Deve inoltre eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il vicino.

Art. 76

Eccezioni alla Comunione del muro sul confine

Il vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul confine, può costruire sul confine stesso in aderenza, ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente.


Art. 77

Possesso

  1. Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa.
  2. Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione.
  3. Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i successori a titolo universale.
  4. Il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio.
  5. Il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore, salvo che il possessore abbia un titolo a fondamento del suo possesso; in questo caso si presume che egli abbia posseduto dalla data del titolo.
  6. Gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso.
  7. Il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà è senza effetto.
  8. Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione.
  9. E' possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto.
  10. La buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave.
  11. La buona fede è presunta e basta che vi sia stata al tempo dell'acquisto.
  12. Il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale e i frutti civili maturati fino allo stesso giorno. Egli, fino alla restituzione della cosa, risponde verso il rivendicante dei frutti percepiti dopo la domanda giudiziale e di quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale data, usando la diligenza di un buon padre di famiglia.
  13. Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà.
  14. La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell'acquirente. 
  15. A colui che ha acquistato conoscendo l'illegittima provenienza della cosa, non giova l'erronea credenza che il suo autore o un precedente possessore ne sia divenuto proprietario.
  16. Se taluno con successivi contratti aliena a più persone un bene mobile, quella tra esse che ne ha acquistato in buona fede il possesso è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore.
  17. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle universalità di mobili e immobili e ai beni mobili e immobili iscritti in pubblici registri ovvero di demanio pubblico ovvero statali ovvero di proprietà dello stato ovvero non appartenenti a privati.

Art. 78

Fonti delle obbligazioni

  1. Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto, o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico.
  2. Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza

Art. 79

Carattere patrimoniale della prestazione

La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale del creditore.


Art. 80

Diligenza nell'adempimento

  1. Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.
  2. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.

Art. 81

Obbligazione di custodire, obbligazione generica e obbligo di garanzia

  1. L'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna.
  2. Quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media.
  3. Chi è tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il modo e la forma, può prestare a sua scelta un'idonea garanzia reale o personale, ovvero altra sufficiente cautela.
  4. I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.

Art. 82

Adempimento del terzo e adempimento parziale

  1. L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione.
  2. Tuttavia il creditore può rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione.
  3. Il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente.

Art. 83

Luogo dell'adempimento

  1. Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono.
  2. L'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta.
  3. L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza.  Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio. 
  4. Negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.

Art. 84

Tempo dell'adempimento

  1. Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice.
  2. Se il termine per l'adempimento è rimesso alla volontà del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze; se è rimesso alla volontà del creditore, il termine può essere fissato su istanza del debitore che intenda liberarsi.

Art. 85

Termine e decadenza del termine

  1. Se per l'adempimento è fissato un termine, questo si presume a favore del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi.
  2. Il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza, salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore.
  3. Tuttavia il debitore non può ripetere ciò che ha pagato anticipatamente, anche se ignorava l'esistenza del termine. In questo caso però egli può ripetere, nei limiti della perdita subita, ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato.
  4. Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse.

Art. 86

Destinatario del pagamento

  1. Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo.
  2. Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato.
  3. Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede.
  4. Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore.
  5. Le spese del pagamento sono a carico del debitore.

Art. 87

Pagamento al creditore incapace

Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace.


Art. 88

Pagamento eseguito da un incapace

Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità.


Art. 89

Pagamento eseguito con cose altrui

  1. Il debitore non può impugnare il pagamento eseguito con cose di cui non poteva disporre, salvo che offra di eseguire la prestazione dovuta con cose di cui può disporre.
  2. Il creditore che ha ricevuto il pagamento in buona fede può impugnarlo, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 90

Imputazione del pagamento

  1. Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.
  2. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti.

Art. 91

Liberazione dalle garanzie

Il creditore che ha ricevuto il pagamento deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilità.


Art. 92

Responsabilità del debitore

  1. Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
  2. Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.
  3. Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.

Art. 93

Nozione

  1. Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
  2. Da ciò si ricava che il contratto:
  3. è un accordo necessariamente bi o plurilaterale (presuppone cioè la presenza di almeno due parti);
  4. ha sempre natura patrimoniale (non incide quindi su rapporti di carattere personale, come ad esempio quelli in materia di famiglia);
  5. ha la funzione di costituire, regolare o estinguere rapporti giuridici (ne crea di nuovi o interviene su rapporti preesistenti, regolandone il contenuto o estinguendoli).

Art. 94

Autonomia contrattuale

  1. Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge.
  2. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
  3. La cosiddetta autonomia contrattuale legittima le parti a:
  4. concludere contratti “nominati” o tipici, in cui l’assetto di interessi dei contraenti è già previsto e disciplinato per legge;
  5. concludere contratti “innominati” o atipici (che esulano cioè dai modelli contrattuali esistenti), purchè siano diretti a perseguire interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento;
  6. concludere contratti “misti”, frutto della commistione di elementi propri di diverse fattispecie contrattuali tipiche;
  7. intervenire sul contenuto del contratto, anche tipico, inserendovi elementi accessori o accidentali in modo da adattarlo ai propri specifici interessi, purchè ciò avvenga nel rispetto dei limiti imposti per legge (norme imperative, ordine pubblico e buon costume).

Art. 95

Norme regolatrici dei contratti

  1. Tutti i contratti ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo.
  2. Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.

Art. 96

Indicazione dei requisiti

  1. I requisiti del contratto sono:
  2. l'accordo delle parti;
  3. la causa;
  4. l'oggetto;
  5. la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.
  6. Il contratto si inserisce entro la più ampia figura del negozio giuridico, di cui presenta gli elementi tipici, essenziali ed accessori.
  7. Gli elementi essenziali sono quelli che non possono mancare all’interno del contratto, che altrimenti risulta invalido e inefficace (o comunque destinato ad essere dichiarato tale).
  8. Gli elementi essenziali sono stabiliti dal comma 1.
  9. Gli elementi accessori sono invece meramente eventuali, quindi le parti sono libere di inserirli o meno, in forza dell’autonomia contrattuale loro riconosciuta, senza che ciò pregiudichi la validità del contratto.
  10. Alcuni elementi accessori sono:
  11. la condizione;
  12. il termine;
  13. il modo (o onere).

Art. 97

Conclusione del contratto o accordo delle parti

  1. L’accordo è definito come definito l’incontro delle manifestazioni di volontà dei contraenti
  2. Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte e ne controfirma l’accettazione.
  3. l'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi.
  4. Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.
  5. L’accettazione avviene mediante sottoscrizione (firma) del contratto da parte del destinatario. 
  6. La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso.
  7. Tuttavia, se l'accettante ne ha intrapreso in buona fede l'esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subìte per l'iniziata esecuzione del contratto.
  8. l'accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione.
  9. Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo , la revoca è senza effetto.
  10. Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia.
  11. Se per l'accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice.
  12. Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso a tutti i contraenti originari.
  13. La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza la parte alla quale è destinata. Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso.
  14. Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.
  15. Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.
  16. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze , limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi , tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 98

Causa del contratto

  1. La causa, comunemente definita la funzione economico – sociale del contratto, è una sintesi degli effetti essenziali che il contratto è in grado di produrre (ad esempio nella compravendita è lo scambio tra bene e prezzo, nella locazione è il godimento del bene contro un corrispettivo).
  2. La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.
  3. Si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa.
  4. La causa è ben distinta dai motivi (ossia le ragioni soggettive che spingono le parti a contrarre).

Art. 99

Motivo illecito

Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe.


Art. 100

Oggetto del Contratto

  1. Con “Oggetto del Contratto” si parla della cosa o del comportamento oggetto dello scambio, della promessa o del conferimento dell’una all’altra parte.
  2. L’oggetto del contratto dev’essere:
  3. possibile: se si tratta di una cosa dev’essere esistente o comunque deve poter esistere, mentre se è un comportamento umano dev’essere compatibile con le caratteristiche di chi è chiamato ad attuarlo. La possibilità, oltre che naturale dev’essere anche giuridica, cioè legittimamente realizzabile secondo i canoni dell’ordinamento;
  4. lecito: l’oggetto non dev’essere contrario a norme imperative, ordine pubblico e buon costume;
  5. determinato o determinabile: dev’essere certo, individuato o quantomeno individuabile nel momento di esecuzione del contratto.
  6. La prestazione di cose future può essere dedotta in contratto , salvi i particolari divieti della legge.
  7. Qualora una parte dovesse contestare la determinazione di un oggetto, la questione è rimessa al giudice.

Art. 101

Forma del Contratto

  1. La forma del contratto è il mezzo con cui si manifesta la volontà negoziale ed è elemento essenziale del contratto in quanto una volontà meramente interna, quindi non manifestata, è giuridicamente irrilevante.
  2. La volontà può manifestarsi in modo:
  3. espresso, mediante parole, scritti o qualsiasi altro mezzo che renda palese agli altri il proprio pensiero;
  4. tacito, cioè tramite un comportamento che secondo il comune sentire sarebbe incompatibile con una volontà diversa.
  5. Il dichiarante può manifestare la volontà nella forma che preferisce, purché questa sia evidente.
  6. La legge subordina la validità del contratto all’utilizzo della forma scritta nei casi previsti dalla legge e dal codice civile.

Art.102

Atti che devono farsi per contratto

  1. Devono farsi per contratto, sotto pena di nullità:
  2. gli atti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
  3. gli atti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari;
  4. gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie o superiori a un mese salve le rendite dello Stato;
  5. gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari;
  6. gli atti di vendita di società o aziende;
  7. gli atti di affitto o compravendita di bancarelle o stand o chioschi;
  8. qualsiasi atto di vendita tra privati cittadini avente prezzo superiore a 100.000€; 
  9. gli altri atti specialmente indicati dalla legge.
  10. I contratti previsti dal comma 1 devono obbligatoriamente essere conservati dalle parti ed essere sempre reperibili dalle stesse per tutta la durata degli effetti del contratto. L’autorità giudiziaria, anche d’ufficio, sia nella persona del Pubblico Ministero sia nella persona del Giudice, può sempre richiedere di visionare un contratto per verificarne la validità a ciascuna delle due parti, le quali hanno l’obbligo di consegnarne una copia autentica il prima possibile. 

Art. 103

Contratto condizionale e Condizioni illecite o impossibili

  1. Le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto.
  2. È nullo il contratto al quale è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.
  3. La condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva; se è risolutiva, si ha come non apposta.
  4. Se la condizione illecita o impossibile è apposta a un patto singolo del contratto, si osservano, riguardo l'efficacia del patto, le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto è disposto dall'articolo 112.

Art. 104

Interpretazione complessiva delle clausole

Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo il senso che risulta dal complesso dell'atto.


Art. 105

Interpretazione di un Contratto

  1. Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.
  2. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.
  3. Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede.
  4. Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.
  5. Le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso.
  6. Nei contratti in cui una delle parti è un imprenditore, le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è la sede dell'impresa.
  7. Le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto.
  8. Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro.
  9. Qualora, nonostante l'applicazione delle norme contenute in questo articolo, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato , se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso.

Art. 106

Efficacia del contratto

  1. Il contratto ha forza vincolante ed esecutiva tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.
  2. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.

Art. 107

Recesso unilaterale

  1. Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.
  2. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente , ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
  3. Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita.
  4. È salvo in ogni caso il patto contrario.

Art. 108

Integrazione del contratto

Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.


Art. 109

Esecuzione in buona fede

Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.


Art. 110

Effetti della clausola penale

  1. La clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento , uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.
  2. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.
  3. Il creditore non può domandare insieme la prestazione principale e la penale , se questa non è stata stipulata per il semplice ritardo.
  4. La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.

Art. 111

Caparra

  1. Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro, o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.
  2. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.
  3. Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.

Art. 112

Nullità parziale e prescrizione di nullità

  1. La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.
  2. Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
  3. l'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione.

Art. 113

Errore, violenza e dolo

Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza, o carpito con dolo, può chiedere l'annullamento del contratto al giudice.


Art. 114

Contratto di Vendita

  1. La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.
  2. Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo, eletto nel contratto o da eleggere posteriormente.
  3. Se il terzo non vuole o non può accettare l'incarico, ovvero le parti non si accordano per la sua nomina o per la sua sostituzione, la nomina, su richiesta di una delle parti, è fatta dal presidente della Corte Suprema.
  4. Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo , né hanno convenuto il modo di determinarlo, né esso è stabilito per atto della pubblica autorità, si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore.
  5. Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna o da quelli della piazza più vicina.
  6. Qualora le parti abbiano inteso riferirsi al giusto prezzo, si applicano le disposizioni dei commi precedenti; e, quando non ricorrono i casi da essi previsti, il prezzo, in mancanza di accordo, è determinato da un terzo, nominato a norma del terzo comma dell'articolo.
  7. Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, se non è stato pattuito diversamente.
  8. Le obbligazioni principali del venditore sono:
  9. quella di consegnare la cosa al compratore;
  10. quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto;
  11. quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.
  12. La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita.
  13. Salvo diversa volontà delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita.
  14. Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta.
  15. Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore.
  16. Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa.
  17. Il compratore può chiedere la risoluzione del contratto , se, quando l'ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore, e se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprietà.
  18. Il venditore è tenuto a restituire all'acquirente il prezzo pagato, anche se la cosa è diminuita di valore o è deteriorata; deve inoltre rimborsargli le spese e i pagamenti legittimamente fatti per il contratto. Se la diminuzione di valore o il deterioramento derivano da un fatto del compratore, dall'ammontare suddetto si deve detrarre l'utile che il compratore ne ha ricavato.
  19. Il venditore è inoltre tenuto a rimborsare al compratore le spese necessarie e utili fatte per la cosa, e, se era in mala fede, anche quelle voluttuarie.
  20. Il compratore può sospendere il pagamento del prezzo , quando ha ragione di temere che la cosa o una parte di essa possa essere rivendicata da terzi, salvo che il venditore presti idonea garanzia.
  21. Il compratore convenuto da un terzo che pretende di avere diritti sulla cosa venduta, deve chiamare in causa il venditore. 
  22. In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.
  23. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.
  24. Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto.
  25. In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue.

Art. 115

Mutuo

  1. Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.
  2. Le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario.
  3. Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. 
  4. Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
  5. Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo è a titolo gratuito, a favore del mutuatario.
  6. Se non è fissato un termine per la restituzione, questo è stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze.
  7. Se è stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potrà, il termine per il pagamento è pure fissato dal giudice.
  8. Se sono state mutuate cose diverse dal danaro, e la restituzione è divenuta impossibile o notevolmente difficile per causa non imputabile al debitore, questi è tenuto a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva eseguire.
  9. Se è stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutuate e il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante può chiedere, secondo le circostanze, l'immediata restituzione dell'intero.
  10. Chi ha promesso di dare a mutuo può rifiutare l'adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell'altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie.
  11. Le forme e i modi di stesura del contratto di mutuo o prestito per le Banche sono stabiliti dal Governatore della Banca Centrale.
  12. In caso di mancato pagamento, ovvero di insolvenza, nei confronti di Banche, queste possono con decreto dei rispettivi Governatori o Direttori, stabilire l’esproprio dei beni posti in garanzia a vantaggio dei creditori, cedendogli forzatamente la proprietà.
  13. Le Banche possono altresì in questa circostanza procedere all’esproprio anche dei beni del debitore non posti in garanzia in caso i ricavi dal precedente esproprio non permettano di coprire più del 95% dell’ammontare dovuto per estinguere il debito.
  14. Le procedure cui comma 12 e 13 prendono nome di procedure d’insolvenza. Esse hanno luogo quando un giudice conferma mediante sentenza l’insolvenza, ovvero il mancato pagamento, anche secondo quanto stabilito nel contratto.
  15. Il bene acquistato a seguito di mutuo, ovvero prestito, è posto sempre in garanzia, anche se non specificato nel contratto e deve essere sempre previsto nel contratto, pena nullità.
  16. L’assunzione di proprietà a seguito di esproprio da parte di una Banca non viola mai la legislazione anti-trust.

Art. 116

Risarcimento per fatto illecito

Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.


Art. 117

Danno cagionato da animali

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.


Art. 118

Danno cagionato da cose in custodia

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.


Art. 119

Onere della prova

  1. Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
  2. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

Art. 120

Scrittura privata

La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.


Art. 121

Confessione

  1. La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte.
  2. La confessione non può essere revocata se non si prova che è stata determinata da errore di fatto o da violenza.
  3. È giudiziale la confessione resa in giudizio. Essa forma piena prova contro colui che l'ha fatta, purché non verta su fatti relativi a diritti non disponibili. 
  4. La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale. Se è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento, è liberamente apprezzata dal giudice.

Art. 122

Tutela giurisdizionale ed effetti costitutivi delle sentenze

  1. Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte e, anche su istanza del pubblico ministero o d'ufficio dal giudice.
  2. Nei casi approvati dalla Corte Suprema, l'autorità giudiziaria, ovvero il giudice, può costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

Art. 123

Definizione

Le multe, le ammende e le sanzioni consistono nel pagamento allo Stato di una somma, i cui limiti minimi e massimi sono stabiliti dalla legge.


Art. 124

Mancato pagamento

  1. L’inosservanza al pagamento di una multa entro i termini stabiliti comporta:
  2. Se la multa ha importo inferiore a 10.000€, alla somministrazione di un ulteriore multa, il cui importo è moltiplicato per 1,2.
  3. Se la multa ha importo compreso tra 10.000€ e 25.000€, all’arresto per un giorno senza licenziamento con cauzione pari alla multa non pagata e un ulteriore multa il cui importo è moltiplicato per 1,4.
  4. Se la multa ha importo superiore a 25.000€, all’arresto per un giorno con licenziamento e un ulteriore multa il cui importo è moltiplicato per 1,6. 
  5. Le multe ristampate sostituiscono le vecchie.
  6. Nei casi cui comma 1) lettera a), b) e c), le Forze dell’Ordine, ovvero chiunque sia autorizzato ad emanare la multa ed eseguire l’arresto, hanno l’obbligo di permettere al cittadino di pagare in quel momento la multa, si osserva che:
  7. La multa da far pagare al momento, se il cittadino si mostra disposto a pagarla, è pari allo stesso importo di quella scaduta.
  8. Se il cittadino non ha con sé la carta di credito e può recuperarla nell’immediato, bisogna permettere al cittadino di recuperarla e pagare. Indicativamente la procedura di recupero della carta di credito non deve superare più di 5/10 minuti.
  9. Se il cittadino paga la multa al momento, secondo quanto previsto da questo comma, la multa si ritiene pagata e il cittadino è rimosso dai ricercati senza somministrazione di ulteriori multe.
  10. Nei casi di multe non pagate con importi particolarmente grandi o gravosi, l’autorità giudiziaria può disporre attraverso la Corte Suprema una o più sentenze di esproprio per regolare i conti.
  11. Nei casi di multe non pagate con importi particolarmente grandi o gravosi, dove il multato si dimostra inevitabilmente impossibilitato a colmare il proprio debito in qualsiasi modo, l’autorità giudiziaria può disporre attraverso la Corte Suprema una o più sentenze di condono (totale o parziale), ovvero di ricalcolo dell’importo da pagare oppure di prolungamento fino a 2 mesi complessivi per il pagamento della multa.
  12. Le stesse disposizioni di questo articolo si applicano anche ad Ammende e Sanzioni Amministrative.
  13. In riferimento al comma 3), le Forze dell’Ordine che faranno pagare la multa dovranno farsi inviare i soldi via carta di credito e scontrinare il pagamento alla borsa “Poste”.

Art. 125

Applicazione

  1. L’autorità giudiziaria, ovvero il giudice, stabilisce con proprio giudizio ai sensi del presente articolo del codice civile l’importo dei risarcimenti nelle cause civili.
  2. L’autorità giudiziaria, ovvero il giudice, può altresì disporre su istanza delle parti interessate, o del pubblico ministero, o d’ufficio, sanzioni (ammende o multe) in maniera proporzionata alla gravità del danno causato per chi dovesse infrangere le norme del codice civile.
  3. Ove è disposta come pena l’annullamento di un atto l’autorità giudiziaria, ovvero il giudice, può anche disporre una o più sanzioni.
  4. Alla sanzione puo’ essere affiancato un termine per la risoluzione del danno causato, oltre il quale potranno essere emanate ulteriori sanzioni.
  5. La Corte Suprema ha il compito di dettare le linee guida sull’importo delle sanzioni alle quali i giudici dovranno attenersi in linea generale per l’adempimento delle prerogative di questo articolo, in caso una sentenza di un giudice dovesse infrangere le suddette disposizioni della Corte Suprema, questa può modificare o cassare la sentenza.

Articolo I

Sospensione per Cambio Struttura

L’Art.58 comma 18) e l’Art.64 comma 5) e 6) sono sospesi dall’attuazione fino a completamento del cambio struttura del Palazzo di Giustizia ed entrata in vigore del nuovo sistema di archivi della Magistratura.


Articolo II

Entrata in Vigore

Il Codice Civile entra in vigore 2 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.


Articolo III

Modifiche

Il Codice Civile e tutti i suoi articoli sono soggetti a sostituzioni, modifiche, abrogazioni e integrazioni mediante legge dello stato, approvata a maggioranza assoluta dal Senato della Repubblica oppure dalla Camera dei Deputati.