Statuto della provincia di Forestville
Art. 1
Istituzione della Provincia di ForestVille
La Provincia di ForestVille, avente giurisdizione su tutto il territorio di ForestVille, è istituita come provincia di Metropolis.
Art. 2
L’amministrazione della Provincia di ForestVille spetta al Governatorato.
Art. 3
Governatorato
Il Governatorato è formato da:
1) Il Governatore provinciale;
2) Il Vice Governatore provinciale;
3) Tre Assessori Provinciali, ognuno con un ruolo specifico:
● Assessore Cultura, Istruzione, Sport e Benessere Cittadino;
● Assessore Economia, Finanza e Lavoro;
● Assessore Trasporti, Urbanistica, Ambiente e Sicurezza;
Art. 4
1) Il Governatore è responsabile e adempie all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Provincia di ForestVille, affiancato dal Vice Governatore e dagli Assessori. Ha la possibilità di assistere alle sedute del Consiglio Provinciale e può essere sottoposto a interrogazione da parte di quest'ultimo. Il Governatore ha inoltre la facoltà di delegare al Vice Governatore o ai singoli Assessori, qualora lo ritenga necessario, le sue funzioni.
2) Il Vice Governatore rappresenta la seconda autorità della Provincia di ForestVille. Egli adempie agli incarichi e alle responsabilità del Governatore e assume le funzioni di quest'ultimo in caso di indisposizione o congedo, sia esso a tempo determinato o indeterminato.
3) Gli Assessori assistono il Governatorato nelle loro aree di competenza. Sono consultati per l'emanazione di decreti provinciali e si occupano, insieme al Governatore o al Vice, di presentare le proposte di legge relative alla loro specifica area di competenza all'interno della Provincia di ForestVille.
Art. 5
Sarà obbligatorio per ciascun componente del Governatorato possedere il diploma.
Art. 6
Il Governatorato ha durata di 65 giorni. Tale durata può essere aumentata fino a un massimo di 10 giorni previa decisione del Presidente della Repubblica.
Art. 7
Regolamento dell’Assemblea Provinciale
Il Consiglio Provinciale è l'organo che esercita il potere legislativo sulla sola Provincia, nei limiti stabiliti dalla Costituzione.
Art. 8
I Consiglieri sono i membri del Consiglio di ForestVille.
Art. 9
1) I Consiglieri acquistano le prerogative della carica e tutti i diritti inerenti alle loro funzioni, per il solo fatto della elezione o della nomina, dal momento della proclamazione se eletti, o dalla comunicazione della nomina se nominati.
2) I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio Provinciale.
Art. 10
Nella prima seduta dopo le elezioni il Consiglio Provinciale è presieduto provvisoriamente dal Presidente del Consiglio Provinciale uscente, in sua assenza è designato dal Presidente della Repubblica un Presidente del Consiglio Provinciale provvisorio.
Art. 11
1) Costituito il seggio provvisorio, il Presidente proclama eletti Consiglieri i 7 candidati che hanno ottenuto i propri seggi secondo le spartizioni delle percentuali alle elezioni Provinciali, proclama i Consiglieri Provinciali per conto del Presidente della Repubblica.
2) In caso di dimissioni di un Consigliere Provinciale durante la legislatura, il suo posto viene riassegnato seguendo l'ordine della lista civica. I candidati che occupano le prime posizioni nella lista civica registrata vengono nominati Consiglieri in base ai posti disponibili. Se un Consigliere si dimette, subentra il candidato successivo nell'ordine di lista, continuando fino all'esaurimento dei candidati disponibili. In caso di esaurimento dei candidati disponibili, i Consiglieri sono proclamati eletti dal capo della lista civica a cui è stato assegnato tale seggio.
Art. 12
Elezioni e poteri del presidente
1) Dopo gli adempimenti previsti negli articoli precedenti, il Consiglio Provinciale procede all'elezione del Presidente. È eletto chi raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio Provinciale. Qualora non si raggiunga questa maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede ad una terza votazione nella quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, contando tra i voti anche le schede bianche. Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato la maggioranza, il Consiglio procede nello stesso giorno al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza, anche se relativa.
2) Lo spoglio delle schede per l'elezione del Presidente è fatto in seduta pubblica dall'Ufficio di Presidenza provvisorio.
3) La revoca del Presidente del Consiglio Provinciale potrà essere richiesta esclusivamente da almeno due terzi dei Consiglieri in carica, che dovranno presentare una mozione formale di revoca contenente le motivazioni specifiche che giustificano tale richiesta.
Art. 13
Il Presidente rappresenta il Consiglio Provinciale e regola l'attività di tutti i suoi organi, facendo osservare il Regolamento. Sulla base di questo, dirige la discussione e mantiene l'ordine, giudica della ricevibilità dei testi, concede la facoltà di parlare, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, termini e ne proclama i risultati. Autorizza l'ingresso in Consiglio Provinciale di persone esterne allo stesso, esclusi i membri del Governatorato.
Art. 14
Convocazione del consiglio, organizzazione dei lavori e sedute dell'assemblea
1) La convocazione del Consiglio Provinciale è fatta dal Presidente con la diramazione dell'ordine del giorno.
2) Ogni seduta (salvo sospensioni o cause di sicurezza nazionale) dovrà avere una distanza minima dalla precedente di almeno 1 ora.
Art. 15
1) I lavori del Consiglio Provinciale sono organizzati secondo le necessità e le urgenze in Consiglio.
2) Il Presidente del Consiglio Provinciale prepara ogni volta il programma dei lavori, in accordo con il Governatorato.
3) Il programma tiene conto delle priorità del Governatorato e delle proposte dei consiglieri, a discrezione del Presidente.
4) Il Presidente definisce il calendario dei lavori in commissione, con la partecipazione di un rappresentante del Governatorato.
Art. 16
1) Le sedute dell'Assemblea sono chiuse. Tuttavia, su domanda del Governatorato o di 4 Consiglieri Provinciali, l'Assemblea può deliberare, senza discussione, di raccogliersi in seduta pubblica.
2) Nessuno, al di fuori dei Consiglieri, del Governatorato, della Presidenza della Repubblica, può accedere, assistere o intervenire ai lavori del Consiglio Provinciale senza autorizzazione del Presidente del Consiglio Provinciale.
Art. 17
1) Nell'Aula vi sono posti riservati ai rappresentanti del Governatorato.
2) I rappresentanti del Governatorato, anche se non fanno parte del Consiglio, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di partecipare alle sedute dell'Assemblea.
3) Possono parlare in Assemblea esclusivamente i Consiglieri e, ogni volta che lo richiedano, i rappresentanti del Governatorato.
Art. 18
1) Di ogni seduta si redige il processo verbale, che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, indicando per le discussioni l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato.
2) Il processo verbale delle sedute sia pubbliche che segrete è firmato dal Presidente del Consiglio Provinciale. Il Consiglio Provinciale può ordinare che non si faccia processo verbale di una seduta segreta.
3) Di ogni seduta pubblica e chiusa viene redatto e pubblicato il resoconto sulla Gazzetta Provinciale Ufficiale.
Art. 19
Presentazione e trasmissione dei disegni di legge
1) I disegni di legge avviati in Consiglio Provinciale devono essere presentati in seduta pubblica o comunicati al Presidente.
2) I disegni di legge sono annunciati all'Assemblea e resi accessibili il prima possibile; vengono anche registrati immediatamente nell’archivio del Consiglio Provinciale.
Art. 20
1) I disegni di legge che riproducono sostanzialmente il contenuto di proposte precedentemente respinte dal Consiglio Provinciale non possono essere presentati nuovamente prima che siano trascorsi dieci giorni dalla data del rifiuto. Tuttavia, il Presidente del Consiglio Provinciale può autorizzare l'esame di tali proposte prima di tale termine, solo per motivi considerati rilevanti.
2) I disegni di legge che riguardano la cittadina di Metropolis o che non rientrano nelle competenze legislative della provincia non possono essere presentati.
Art. 21
Una disegno di legge per essere approvato dal Consiglio Provinciale, dovrà aver raggiunto il 50%+1 dei voti totali.
Art. 22
Discussione e deliberazioni del consiglio provinciale
1) Il Consiglio Provinciale non può discutere né deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno, tranne previa autorizzazione del Presidente del Consiglio Provinciale.
Art. 23
1) Si considera fatto personale quando un Consigliere viene censurato per la propria condotta o gli vengono attribuiti fatti non veri o opinioni contrarie a quelle espresse.
2) Se un Consigliere vuole parlare per fatto personale, deve specificarlo chiaramente. Se il Presidente lo ritiene fondato, concede la parola al termine della discussione. Chi ha originato il fatto personale può intervenire solo per chiarire o correggere le proprie parole.
3) Quando si discutono provvedimenti adottati da precedenti Governatorati, i Consiglieri che facevano parte di quei Governatorati hanno il diritto di parlare al termine della discussione.
Art. 24
1) Il Presidente richiama gli oratori che si allontanano dall'argomento o superano il tempo previsto a rimanere entro i limiti stabiliti.
2) Se l'oratore non rispetta l'invito, il Presidente, dopo un secondo richiamo, gli toglie la parola.
3) Nessun discorso può essere interrotto e rimandato per la sua continuazione ad un'altra seduta.
Art. 25
1) I richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per la priorità di una discussione o votazione hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione.
Art. 26
1) La questione pregiudiziale (cioè se un argomento non debba essere discusso) e la questione sospensiva (cioè se la discussione o deliberazione debba essere rinviata) possono essere proposte da un Consigliere per ciascun Gruppo consiliare prima dell'inizio della discussione. La loro approvazione è a discrezione del Presidente del Consiglio Provinciale.
Art. 27
1) Quando non ci siano altri iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e concede la parola ai relatori ed al rappresentante del Governatorato (se presente).
2) Se presenti emendamenti il relatore rende noto, una volta concessa la parola, il suo parere in merito agli emendamenti presentati: Favorevole, Contrario, Astenuto.
3) Il rappresentante del Governatorato, allo stesso modo, esprime il suo parere in base alla decisione del relatore: Concorde al Relatore, Contrario al Relatore, o Astenuto.
Art. 28
1) Gli emendamenti sono presentati in modo ordinato al Presidente del Consiglio Provinciale, specificando le modifiche, i relatori dell’emendamento e la proposta da emendare.
2) Prima della votazione, il relatore espone l’emendamento, e una volta terminato, si procede direttamente al voto senza discussione.
Art. 29
1) Un dibattito separato sulle comunicazioni del Governatorato si apre se almeno un Consigliere Provinciale lo richiede. Al termine delle comunicazioni, ogni Consigliere può presentare una proposta di risoluzione, che viene votata al termine della discussione in base all'ordine di presentazione. Se il Governatorato accetta una o più proposte di risoluzione, queste vengono votate per prime, seguite dalle altre risoluzioni per le parti non precluse o assorbite, o in ordine di presentazione.
2) Le informative del Governatorato si svolgono sempre in Assemblea. Il Presidente del Consiglio Provinciale può decidere di trattare in Assemblea le informative urgenti del Governatorato.
3) Su richiesta di almeno 2 Consiglieri Provinciali, il Governatorato è obbligato a presentarsi e comunicare sugli argomenti richiesti. Al termine delle comunicazioni si applicano le disposizioni di questo articolo.
4) Le risoluzioni sono vincolanti per l'azione del Governatorato e possono essere sospese per un'ulteriore deliberazione solo dal Presidente della Repubblica.
Art. 30
Interrogazioni, interpellanze e mozioni
1) L’interrogazione è una domanda formale rivolta all'Assessore competente, al Governatore della Provincia, o ad un altro membro del Governatorato provinciale, per ottenere informazioni o spiegazioni su una questione specifica, o per sapere se e quali provvedimenti sono stati o saranno adottati riguardo all'oggetto in questione.
2) Per le interrogazioni relative all’operato delle Autorità indipendenti a livello provinciale, risponde l'Assessore competente o il Governatore della Provincia, rispettando l'autonomia delle Autorità stesse.
3) Il Presidente del Consiglio provinciale verifica la conformità dell’interrogazione alle norme e ne accerta la correttezza. Successivamente, annuncia l'interrogazione in Assemblea e convoca l'Assessore o il Governatore della Provincia al primo termine utile per fornire una risposta.
4) Il Governatorato provinciale può dichiarare all'Assemblea, indicando i motivi, di non poter rispondere immediatamente e fissare una nuova data per la risposta, che non deve essere più lontana di 48 ore dal termine iniziale.
5) Se il Consigliere che ha presentato l'interrogazione non è presente al momento della risposta, perde il diritto alla risposta e l’interrogazione viene dichiarata decaduta.
6) Dopo la risposta, il Consigliere può fare una dichiarazione per esprimere se è soddisfatto o meno della risposta ricevuta.
Art. 31
1) L’interpellanza è una domanda formale rivolta al Governatorato provinciale circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su questioni di particolare rilevanza o di carattere generale.
2) Ogni domanda di interpellanza deve essere presentata al Presidente del Consiglio provinciale, il quale verifica la ricevibilità in base ai criteri previsti e dispone l’annuncio in Assemblea.
Art. 32
1) La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno due terzi dei componenti del Consiglio provinciale e viene discussa nella seduta fissata dal Presidente del Consiglio provinciale, sentito il Governatorato, e comunque non oltre cinque giorni dalla sua presentazione.
2) Non è permessa la presentazione di ordini del giorno o la votazione per parti separate sulle mozioni di sfiducia.
3) I casi eccezionali per cui il Governatore può essere sfiduciato sono i seguenti:
1. Mancanza di attenzione verso la Provincia;
2. Mancanza di attenzione verso le esigenze e le lamentele delle direzioni proprietarie di aziende nel perimetro di ForestVille;
3. Attentati alla Provincia, approvando leggi, decreti o azioni che vadano contro la stabilità della stessa, creino disordine o mettano a repentaglio la reputazione della città;
Art. 33
In caso di mozione di sfiducia, verrà istituito un Governatorato Tecnico. Il Presidente della Repubblica nominerà il Governatore, il quale, a sua volta, procederà alla nomina dei membri rimanenti del Governatorato.
Art. 34
Liste civiche
Per poter registrare una lista civica all’IFPS il capolista dovrà possedere il riconoscimento per lavoro a ForestVille o dovrà possedere un Immobile nella Provincia.
Art. 35
Per poter registrare correttamente una lista civica all’IFPS si dovrà compilare il seguente modulo:
1) Nome lista civica
2) Nome del Capolista
3) Nome del Vice Capolista
4) Username canale della lista
Art. 36
Sarà obbligatorio, qualora voglia essere riproposta la stessa lista civica o una diversa per il mandato successivo, ricreare presso l’IFPS da 0 il documento.
Art. 37
Il Capolista, o Vice, della lista civica è responsabile della gestione della lista, del programma elettorale e della presentazione dei nominativi dei candidati per il Consiglio Provinciale e il Governatorato.
Art. 38
Il Capolista della lista civica può ambire solo alla carica politica di Governatore
Art. 39
Il Vice Capolista della lista civica può ambire solo alla carica politica di Vice Governatore
Art. 40
In caso di dimissioni o impedimento, sia esso permanente o temporaneo, il Vice Capolista subentra al Capolista. Se l'impedimento è temporaneo, il Vice Capolista eserciterà i poteri del Capolista fino al termine dell'impedimento.
Art. 41
Elezioni Forestville
Per potersi candidare in una lista civica, ogni candidato dovrà possedere il riconoscimento per lavoro a ForestVille o il possesso di un Immobile nella Provincia e il diploma.
Art. 42
1) La candidatura alle elezioni politiche per il rinnovo del Consiglio Provinciale sarà concessa unicamente alle Liste Civiche regolarmente registrate presso l’IFPS da almeno 15 giorni (variazione massima di 24 ore [1 giorno] in meno per le liste civiche che lo necessitino) dalla chiusura delle urne elettorali.
2) La candidatura dovrà contenere:
● da 3 a 5 nominativi, candidati al Governatorato;
● da 1 a 7 nominativi, candidati al Consiglio Provinciale;
3) Le liste civiche non possono candidarsi esclusivamente per il Governatorato o solo per il Consiglio Provinciale; devono presentare candidati per entrambe le cariche.
4) Nessun nominativo candidato Governatorato può ricoprire la carica di Consigliere Provinciale
5) Per candidare un Consigliere Provinciale, il nominativo non può ricoprire contemporaneamente alcuna carica politica
6) Qualora un deputato, senatore o titolare di una carica di governo entri a far parte di una lista civica e dovesse venir nominato, dovrà dimettersi dal proprio incarico
Art. 43
1) Fatte salve le disposizioni dell’articolo precedente, il capolista di qualsiasi lista civica, per candidarsi ufficialmente alle Elezioni Politiche, dovrà presentare entro il termine ultimo di 96 ore (4 giorni) dall'apertura delle urne la propria candidatura e quella dei candidati nominativi.
2) La candidatura deve essere presentata tramite dichiarazione scritta al Presidente della Repubblica (Libro) e dovrà essere firmata dal Capolista della lista civica, con la dicitura "Candidatura" o simile. Nella candidatura devono essere inclusi i seguenti dettagli:
● Nome della lista civica
● Nome del Capolista (il quale potrà candidarsi solo come Governatore)
● Nome del Vice Capolista (nel caso in cui si verifichino situazioni previste dall’Articolo 7, Titolo V).
● Richiesta di Iscrizione alle Urne
● Nominativi dei Consiglieri
● Nominativi del Governatorato (con diploma)
1) La lista dei candidati è inviata al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio Costituzionale in via telematica e può essere modificata fino a 48h [2 Giorni] dall’apertura delle urne. Una copia cartacea della lista dei candidati è presentata entro l’apertura delle urne al Presidente della Repubblica insieme al programma elettorale nel palazzo vAndreah_ (La consegna del programma elettorale è opzionale, in caso di consegna, è da redigere in forma sintetica e schematica).
2) E’ responsabilità del Vice Capolista di ogni Lista Civica presentare la lista dei nominativi in caso di impossibilità del Capolista
Art. 44
1) E’ responsabilità della Corte Suprema assicurare e verificare che tutti i candidati alle elezioni siano in possesso dei requisiti necessari e che tutte le candidature siano pervenute in ogni loro aspetto e/o ambito in maniera corretta.
2) Ogni irregolarità sulle candidature dovrà essere segnalata ai Capolista o ai Vice Capolista (anche in via telematica) entro 24h [1 Giorno] dall’apertura delle urne e dovrà essere garantita, fino a 12h dall’apertura delle urne la possibilità agli stessi, a prescindere da eventuali termini ultimi di presentazione superati, di ovviare ai problemi di candidatura, ove possibile (quindi fatta eccezione per impossibilità a candidarsi per mancanza di requisiti necessari). Ogni irregolarità segnalata oltre comporterà il rinvio delle elezioni alla prima data utile, se le elezioni saranno già svolte andranno ripetute, se l’irregolarità sarà individuata dopo il giuramento del Governatorato, non si procederà in alcun modo, salvo parere favorevole del Governatorato, del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio Provinciale, in tal caso si procederà allo scioglimento del Consiglio Provinciale e all’indizione di nuove elezioni.
3) In caso non sia possibile presentare notifiche cartacee o di persona, è possibile presentarle in via telematica. Le stesse disposizioni si applicano per la presentazione di una nuova candidatura di lista ove necessario e per ogni altro documento da presentare in maniera cartacea. Ogni documento presentato in via telematica secondo il presente comma dovrà essere presentato entro 7 giorni dalle urne in maniera cartacea in forma identica, è compito della Corte Suprema far si che ciò avvenga e notificare delle scadenze chi di dovere.
Art. 45
1) Nessuna lista civica potrà coalizzarsi con altre liste civiche.
2) Le liste civiche possono acquistare entro 3 giorni dalle elezioni un solo cartellone pubblicitario all’interno del territorio di ForestVille al prezzo stabilito dagli Studi Tecnici. È vietata la propaganda pubblicitaria con l’utilizzo dei cartelloni presenti a Metropolis.
Art. 46
Operazioni di voto
Art. 47
I seggi saranno sorvegliati e protetti dal reparto SMD dedicato alla sicurezza di ForestVille. In mancanza di personale, il Ministero dell’Interno può autorizzare l’impiego di altre forze operative.
Art. 48
Il Presidente della Repubblica stabilisce gli orari e la durata delle tornate elettorali e se dividerle in più giornate; esse non potranno iniziare prima delle 15:00 e finire dopo le 23:00. I seggi resteranno aperti per 2 ore consecutive, per garantire a tutti i cittadini aventi diritto di voto e riconoscimento di lavoro a ForestVille o possessori di un Immobile nella Provincia di votare.
Art. 49
Durante i giorni in cui si svolgono le operazioni di voto e fino alla conclusione delle stesse, è disposto il silenzio elettorale in merito alle elezioni provinciali su tutto il territorio nazionale con una pena pari a 5.000€ di multa. La pena è triplicata in caso di reiterazione a seguito della prima multa.
Art. 50
Operazioni di scrutinio
Art. 51
Metodi di elezioni
Art. 52
Viene dichiarata vincitrice la lista civica che avrà riportato almeno il 50% + 1 delle preferenze sul totale delle schede registrate. Nel caso in cui nessuna lista civica dovesse ottenere almeno il 50% + 1 delle preferenze, il Presidente della Repubblica convocherà, entro e non oltre 2 giorni successivi, nuove operazioni di voto per svolgere il ballottaggio. Accedono al ballottaggio le liste civiche che avranno ottenuto i due punteggi più alti nella prima tornata. Vince il ballottaggio, ed è proclamata vincitrice, la lista civica che avrà ottenuto il numero maggiore di voti nelle operazioni di ballottaggio. A parità di voti al ballottaggio, si sommano i voti ottenuti nella prima tornata di elezioni.
Art. 53
Il candidato Governatore indicato dalla lista vincitrice è nominato Governatore Provinciale della Provincia di ForestVille e assume il pieno delle sue funzioni all’atto del giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. Dopo aver prestato giuramento e assunto le sue funzioni, il Governatore nomina gli altri candidati presenti nella lista civica dichiarata vincitrice agli incarichi del governatorato riportati nella lista civica stessa.
Art. 54
1. Il calcolo e l’attribuzione dei seggi avviene, al Consiglio Provinciale, con il metodo Sainte-Laguë
2. La formula cui capoverso precedente per il Calcolo e l’attribuzione dei seggi è la seguente: Quoziente = Voti ottenuti (diviso) 2S + 1, dove S equivale al numero di seggi già allocati al partito. Per la prima riga della tabella, S equivale a 0 per tutti i partiti. Il quoziente non è mai arrotondato.
3. L'applicazione del metodo Sainte-Laguë prevede la formazione di una tabella in cui si dividano i voti ottenuti dalle varie liste civiche per una serie di numeri dispari crescenti (1, 3, 5, 7, e così via) fino all'assegnazione di tutti i seggi disponibili. I numeri divisori (ovvero il valore di 2S+1) dovranno essere quanto basta per ottenere i risultati cercati, ovvero a partire da 1 fino al numero totale di seggi assegnabili al Consiglio Provinciale. Successivamente, si prendono i 7 numeri più alti dalla tabella risultante per determinare l'assegnazione dei seggi alle rispettive liste civiche.
Art. 55
Conto provinciale
Art. 56
Il Premier e il Ministro dell'Economia possono effettuare prelievi dal Conto senza previo avviso al Governatore.
Art. 56.1
Il Governatore ha la facoltà di effettuare prelievi dal Conto senza previa notifica al Ministro dell'Economia. Tuttavia, è obbligato a registrare ogni transazione in un apposito Libro, annotando l'importo prelevato e la data e l'orario dell'operazione. Il Libro deve essere accessibile al Ministro dell'Economia, il quale può consultarlo in qualsiasi momento. Se il Ministro ritiene che una giustificazione non sia adeguata, può disporre il blocco temporaneo dei prelievi da parte del Governatore, in attesa di ulteriori chiarimenti sulle transazioni precedenti.
Art. 57
Il Governatore non avrà limiti di deposito sul Conto ForestVille e potrà effettuare depositi in qualsiasi momento.
Art. I
Disposizioni Transitorie e Finali
Art. II
A seguito della promulgazione di questo testo, il Presidente della Repubblica ha 14 giorni di tempo per indire le Elezioni Provinciali.
Art. III
Con la promulgazione di questo Statuto, tutte le altre norme dell'ordinamento di ForestVille regolanti i titoli e gli articoli soggetti in questo statuto vengono automaticamente abrogate e sostituite da questo documento.
Art. IV
Questo Statuto, in caso di modifica o abrogazione, resta valido fino alla fine del mandato in corso del Governatorato e del Consiglio Provinciale. In seguito alla fine del mandato, le modifiche apportate o l'abrogazione avranno pieno effetto, definendo le nuove modalità di nomina ed elezione.