Regolamento camera dei deputati
Art. 1
Disposizioni preliminari
1) I Deputati acquistano le prerogative della carica e tutti i diritti inerenti alle loro funzioni, per il solo fatto della elezione o della nomina, dal momento della proclamazione se eletti, o dalla comunicazione della nomina se nominati.
2) I Deputati hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea
3) Spetta alla Camera dei Deputati la revoca dell'immunità parlamentare ai propri Deputati
4) Ogni Deputato svolge la sua attività individualmente senza l'iscrizione obbligatoria in alcun gruppo parlamentare.
Art. 2
1) Nella prima seduta dopo le elezioni la Camera dei Deputati è presieduta provvisoriamente dal Presidente della Camera uscente, in sua assenza è designato dal Presidente della Repubblica un Presidente della Camera provvisorio.
Art. 3
1) Costituito il seggio provvisorio, il Presidente proclama eletti Deputati i 17 candidati che hanno ottenuto i propri seggi secondo la sparizioni delle percentuali alle elezioni per la Camera dei Deputati, proclama nominati i Deputati per conto del Presidente della Repubblica. 2) I Deputati entranti durante la legislatura vigente, a seguito della dimissione di un Deputato , sono proclamati eletti dal Presidente del partito a cui è stato assegnato tale seggio, in caso un Deputato dovesse cambiare schieramento politico decadrà dalla carica di Deputato.
Art. 4
Elezioni e potere del presidente
1) Dopo gli adempimenti previsti negli articoli precedenti, la Camera dei Deputati procede all'elezione del Presidente con votazione a scrutinio palese. È eletto chi raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei componenti della Camera. Qualora non si raggiunga questa maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede ad una terza votazione nella quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, computando tra i voti anche le schede bianche. Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato detta maggioranza, la Camera dei Deputati procede nello stesso giorno al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza, anche se relativa.
2) Lo spoglio delle schede per l'elezione del Presidente è fatto in seduta pubblica dall'Ufficio di Presidenza provvisorio.
Art. 5
1) Il Presidente rappresenta la Camera dei Deputati e regola l'attività di tutti i suoi organi, facendo osservare il Regolamento. Sulla base di questo, dirige la discussione e mantiene l'ordine, giudica della ricevibilità dei testi, concede la facoltà di parlare, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, termini e ne proclama i risultati. Autorizza l'ingresso nella Camera dei Deputati di persone esterne allo stesso, esclusi i membri del Governo.
Art. 6
Convocazione della camera, organizzazione dei lavori e sedute dell'assemblea
Art. 6.
1) La convocazione della Camera è fatta dal Presidente con la diramazione dell'ordine del giorno.
2) Ogni seduta (salvo sospensioni o cause di sicurezza nazionale) dovrà avere una distanza minima dalla precedente di almeno 1 ora.
Art. 7
1) I lavori della Camera sono organizzati secondo le necessità e le urgenze.
2) Il programma dei lavori viene predisposto ogni volta dal Presidente della Camera, prendendo gli opportuni contatti con il Governo.
3) Il programma è redatto tenendo conto delle priorità indicate dal Governo nonché delle proposte dei singoli Deputati, a discrezione del Presidente della Camera.
4) Al fine di stabilire le modalità di applicazione del programma definitivo, il Presidente predispone un calendario dei lavori, il calendario è redatto di volta in volta in commissione (Gruppo Telegram), cui partecipa il Governo con un proprio rappresentante.
Art. 8
1) Le sedute dell'Assemblea sono chiuse. Tuttavia, su domanda del Governo o di 4 Deputati, l'Assemblea può deliberare, senza discussione, di adunarsi in seduta pubblica.
2) Nessuno, al di fuori dei Deputati, dei Ministri, della Presidenza della Repubblica e della Presidenza del Senato, può accedere, assistere o intervenire ai lavori della Camera senza autorizzazione della Presidenza della Camera.
Art. 9
1) Nell'Aula vi sono posti riservati ai rappresentanti del Governo.
2) Hanno posto nel banco della Presidenza il Presidente della Repubblica e il Vice Presidente della Camera , vi sarà accesso anche ai funzionari del Senato laddove autorizzati dal Presidente.
3) I rappresentanti del Governo, anche se non fanno parte della Camera, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di partecipare alle sedute dell'Assemblea.
4) Tutti i Parlamentari e i Rappresentanti del Governo hanno il diritto di intervenire in Assemblea, previa concessione della parola da parte di chi presiede l'Assemblea stessa; tuttavia, tale diritto può essere revocato a discrezione del Presidente, o Vice Presidente, qualora lo ritenga opportuno.
Art. 10
1) Di ogni seduta si redige il processo verbale, che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, indicando per le discussioni l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato.
2) Il processo verbale delle sedute sia pubbliche che segrete è firmato dal Presidente della Camera o dal Vice Presidente. la Camera dei Deputati può ordinare che non si faccia processo verbale di una seduta segreta.
3) Di ogni seduta pubblica e chiusa viene redatto e pubblicato il resoconto sulla Gazzetta Ufficiale.
Art. 11
Convocazione delle camere in seduta comune
1) Nei casi in cui, a norma della Costituzione, le due Camere debbono riunirsi in seduta comune, presiede il Presidente del Senato e l'Ufficio di Presidenza è quello del Senato della Repubblica.
2) Il Presidente della Camera prende gli opportuni accordi col Presidente del Senato per la convocazione dei Deputati.
3) Per le sedute in comune delle due Camere si applica il Regolamento del Senato della Repubblica.
Art. 12
Ordine delle sedute e polizia della camera
1) Se un Deputato turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama all'ordine e può disporre l'iscrizione del richiamo nel processo verbale.
2) la Camera dei Deputati richiamato all'ordine ha facoltà di dare spiegazioni alla Camera dei Deputati alla fine della seduta o anche subito, a giudizio del Presidente. A seguito delle giustificazioni addotte, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
Art. 13
1) Qualora un Deputato , nonostante il richiamo inflittogli dal Presidente, persista nel suo comportamento, o, anche indipendentemente da precedenti richiami, trascorra ad oltraggi o vie di fatto o faccia appello alla violenza o compia comunque atti di particolare gravità , il Presidente pronuncia nei suoi confronti la censura e può disporre l'esclusione dall'Aula per il resto della seduta. Si applicano, per la censura e per l'esclusione dall'Aula, le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 12.
2) Se la Camera dei Deputatire non ottempera all'ordine di allontanarsi dall'Aula, il Presidente sospende la seduta e dà disposizioni alle forze di polizia e pubblica sicurezza per l'esecuzione dell'ordine impartito.
Art. 14
1) Quando sorga tumulto nell'Aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a che il Presidente non riprenda il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto continua, il Presidente può sospenderla nuovamente per un tempo determinato, o, secondo l'opportunità , toglierla. In quest'ultimo caso la Camera dei Deputati, qualora nella stessa giornata non risulti già convocato per altra seduta, si intende convocato senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il prossimo giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche per il giorno festivo, quando la Camera dei Deputati abbia già prima deliberato di tenere seduta in tale giorno.
Art. 15
1) I poteri necessari per la polizia della Camera e della sua sede spettano alla Camera dei Deputati stesso e sono esercitati in suo nome dal Presidente.
2) Il Presidente può incaricare Forze dell’Ordine e Forze Armate, anche individualmente, affinché diano alla guardia di servizio, posta alla diretta dipendenza funzionale dello stesso Presidente, gli ordini necessari e concertino con le autorità competenti le opportune disposizioni.
3) La forza pubblica - compresa la polizia giudiziaria - non può entrare nella sede della Camera, né in qualsiasi altro edificio ove abbiano sede Commissioni, Servizi e Uffici della Camera, se non per ordine del Presidente. Lo stesso divieto vale per gli edifici ove abbiano sede organismi bicamerali, nei quali la forza pubblica - compresa la polizia giudiziaria - non può entrare se non per ordine dato dal Presidente del Senato d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati.
4) La forza pubblica non può entrare nelle Aule dell'Assemblea e delle Commissioni se non per ordine del Presidente della Camera e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5) Durante lo svolgimento delle proprie attività da parte della Camera dei Deputati, la forza pubblica - compresa la polizia giudiziaria - non può esercitare alcun tipo di operazione se non per espresso ordine del Presidente della Camera.
Art. 16
Presentazione e trasmissione dei disegni di legge
1) I disegni di legge che iniziano il loro procedimento in Senato sono presentati in seduta pubblica o comunicati alla Presidenza.
2) I disegni di legge presentati alla Camera sono annunciati all'Assemblea e vengono resi accessibili nel più breve tempo possibile; di essi è subito fatta menzione nell’archivio della Camera.
Art. 17
1) Non possono essere posti al lavoro della Camera dei Deputati i disegni di legge che riproducano sostanzialmente il contenuto di disegni di legge precedentemente respinti, se non siano trascorsi dieci giorni dalla data della reiezione, salvo deliberazione arbitraria del Presidente della Camera e solo per motivi ritenuti rilevanti.
Art. 18
Dichiarazione di urgenza e dei procedimenti con termini abbreviati
1) In relazione a un disegno di legge o in generale ad un affare che deve essere discusso dall'Assemblea, può essere avanzata la richiesta, da parte di un quarto (4) dei componenti della Camera, che ne sia dichiarata l'urgenza, con la fissazione di un termine abbreviato per l'inizio dell'esame in Assemblea. Su di essa la Camera dei Deputati delibera dopo l'intervento di non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare.
Art. 19
Discussione
Art. 20
1) Gli oratori parlano all'Assemblea dal proprio seggio e in piedi.
2) Nessun Deputato può parlare più di una volta nel corso della stessa discussione salvo che per fatto personale o previa richiesta del Presidente della Camera.
Art. 21
1) E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse.
2) Quando un Deputato domanda la parola per fatto personale deve indicarlo. Se il Presidente ne ravvisa la sussistenza, concede la parola al richiedente in fine di discussione. Colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunziate.
3) In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Governi, i Deputati relatori i quali appartennero ai Governi che li adottarono hanno diritto di ottenere la parola al termine della discussione.
Art. 22
1) Il Presidente invita gli oratori che si allontanino dall'argomento in discussione o che superino il limite di tempo stabilito per i loro interventi ad attenervisi.
2) Se l'oratore non ottempera all'invito del Presidente, questi, dopo un secondo invito, gli toglie la parola.
3) Nessun discorso può essere interrotto e rimandato per la sua continuazione ad un'altra seduta.
Art. 23
1) I richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per la priorità di una discussione o votazione hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione.
Art. 24
1) La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da un Deputato per ciascun Gruppo parlamentare prima che abbia inizio la discussione e sono approvate ad arbitrio dal Presidente della Camera.
Art. 25
1) Quando non ci siano altri iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e concede la parola ai relatori ed al rappresentante del Governo (se presente).
2) Se presenti emendamenti il relatore rende noto, una volta concessa la parola, il suo parere in merito agli emendamenti presentati: Favorevole, Contrario, Astenuto.
3) Analogamente alle disposizioni del precedente comma, opera il rappresentante del Governo, riferendosi alla decisione del relatore: Concorde al Relatore, Contraria al Relatore, Astenuto.
Art. 26
1) Gli emendamenti sono presentati in maniera ordinata al Presidente della Camera , specificando le modifiche, i relatori dell’emendamento, la proposta da emendare.
2) Prima della votazione di un emendamento il relatore espone la proposta, dopo che quest’ultimo ha terminato, si potrà procedere alle votazioni solo se il Presidente o vice della Camera dei Deputati non consenta discussioni dando la parola ad un Deputato o ad un partecipante alla seduta. Nel caso in cui il Presidente autorizzi interventi si dovrà aspettare che tutti abbiano finito di discutere. Il Presidente si riserva la possibilità di non dare la parola a qualsiasi partecipante per comprovati motivi da specificare.
Art. 27
1) Sulle comunicazioni del Governo si apre un dibattito a sé stante quando ne faccia richiesta almeno un Deputato . A conclusione delle comunicazioni del Governo ciascun Deputato può presentare una proposta di risoluzione, che è votata al termine della discussione, secondo l’ordine di presentazione. Tuttavia, qualora il Governo dichiari di accettare una o più proposte di risoluzione presentate, a fronte di più proposte si vota per prima quella o quelle accettate dal Governo e successivamente sono poste in votazione le altre risoluzioni presentate per le parti non precluse o assorbite, ovvero in ordine di presentazione.
2) Le informative del Presidente del Consiglio dei ministri si svolgono sempre in Assemblea. Il Presidente della Camera può fissare la trattazione in Assemblea di informative, aventi carattere di urgenza, da parte di Ministri.
3) I Ministri e il Presidente del Consiglio, su richiesta di almeno 2 Deputati, hanno l’obbligo di presentarsi e comunicare sugli argomenti richiesti, al termine delle comunicazioni si seguono le disposizioni del presente articolo.
4) Le risoluzioni hanno potere vincolante sull’azione di governo, possono essere sospese per un ulteriore deliberazione solo dal Presidente della Repubblica.
Art. 28
Interrogazioni, interpellanze e mozioni
1) L’interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Ministro competente (o al Presidente del Consiglio dei Ministri) per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all’oggetto medesimo.
2) Alle interrogazioni che riguardano l’operato e l’attività delle Autorità indipendenti, nel rispetto dell’autonomia delle stesse, risponde la Presidenza del Consiglio dei ministri o il Ministro competente per materia.
3) Un Deputato che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto, indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l’interrogante chieda risposta scritta.
4) Il Presidente, accertato che l'interrogazione corrisponde per il suo contenuto a quanto previsto dall'articolo precedente e non è formulata in termini sconvenienti, ne dispone l'annuncio all'Assemblea, in seguito dispone la convoca nel primo termine utile del Ministro competente o del Presidente del Consiglio, che sarà obbligato a presentarsi.
5) Il Governo ha facoltà di dichiarare alla Assemblea, indicandone i motivi, di non poter rispondere o di dover differire la risposta ad altro giorno determinato, non più lontano di 48 ore dal termine iniziale.
6) Se l'interrogante non si trova presente al suo turno, perde il diritto alla risposta e la interrogazione viene dichiarata decaduta.
7) Le dichiarazioni del Governo su ciascuna interrogazione possono dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia o no soddisfatto.
Art. 29
1) L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Governo circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.
2) Ogni domanda di interpellanza al Governo è presentata per iscritto al Presidente, il quale, accertatane la ricevibilità in base ai criteri indicati nell'articolo 28, ne dispone l'annuncio all'Assemblea.
Art. 30
1) La mozione di fiducia e quella di sfiducia al Governo debbono essere motivate e sottoposte a votazione palese.
2) La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo (6) dei componenti della Camera e viene discussa nella seduta che il Presidente stabilisce, sentito il Governo, e comunque non dopo cinque giorni dalla sua presentazione.
3) Sulle mozioni previste dal presente articolo non è consentita la presentazione di ordini del giorno né la votazione per parti separate.
4) La posizione della questione di fiducia sull'approvazione di un articolo, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione di un decreto-legge o sull'approvazione o reiezione di emendamenti, determina la priorità della votazione dell'oggetto sul quale la fiducia è stata posta. Se il voto della Camera è favorevole e l'articolo o l'emendamento sono approvati, tutti i restanti emendamenti, ordini del giorno e proposte di stralcio si intendono preclusi. Allo stesso modo la posizione della questione di fiducia su un atto di indirizzo ne determina la priorità della votazione e l'eventuale approvazione preclude tutti gli altri.
5) Il Governo sottopone alla Presidenza i testi sui quali intende porre la questione di fiducia, ai fini dell'esame.
6) Sulle proposte di modificazione del Regolamento ed in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno della Camera la questione di fiducia non può essere posta dal Governo.
7) Le stesse disposizioni del comma 6 sono applicate alle leggi costituzionali, alle leggi e ai regolamenti riconosciuti costituzionalmente e ad ogni atto avente rilevanza internazionale o concerne alla finanza pubblica.
Art. 31
Limite all'ordine del Giorno
1) All'interno dell'Ordine del Giorno programmato e stabilito dal Presidente, o Vice Presidente della Camera è concessa l'aggiunta di un massimo di 15 (quindici) proposte che verranno poi discusse e votate in Assemblea.
2) All'interno del limite stabilito sono esclusi/escluse:
- Le richieste di Revoca dell'Immunità ;
- I richiami ai Singoli Parlamentari;
- La Nomina di un nuovo membro della Presidenza Camerale;
- Le Censure.