Regolamento Ufficiale della Polizia di Stato
Art. 1
INTRODUZIONE
1. La Polizia di Stato è un organo civile che opera sotto la giurisdizione del Primo
Ministro e del Ministero degli Interni.
2. In altre parole, la Polizia di Stato svolge le sue funzioni e compiti secondo le leggi e
regolamenti stabiliti dal Ministero dell'Interno, che è l'ente governativo responsabile
della sicurezza pubblica e della protezione civile.
3. Pur avendo status civile, la Polizia di Stato adotta una struttura, una disciplina e
un funzionamento di matrice militare, caratterizzati da:
a) una gerarchia rigorosa;
b) catene di comando ben definite;
c) un addestramento formale.
4. All’interno dell’istituzione sono presenti due corpi:
a) la Polizia Locale;
b) la Polizia Penitenziaria.
5. Questi ultimi sono amministrati dalla Direzione Amministrativa dei singoli, che a
sua volta è subordinata al Comando Generale, organo a cui è affidata la gestione della
Polizia di Stato.
Art. 2
FUNZIONI ISTITUZIONALI
1. Le Forze di Polizia di Metropolis costituiscono l’organo per eccellenza di tutela
della sicurezza pubblica del territorio nazionale.
2. Esse svolgono le seguenti funzioni:
a) Polizia Giudiziaria: ha una funzione repressiva volta al mantenimento della
sicurezza pubblica, viene esercitata tramite attività di indagine e di raccolta
delle prove. Inoltre gli agenti di polizia giudiziaria collaborano con i pubblici
ministeri e i giudici per l’esecuzione di indagini nei procedimenti penali.
b) Polizia Amministrativa: è responsabile dell’applicazione delle normative
amministrative.
c) Polizia Stradale: si occupa della sicurezza stradale, prevenendo e intervenendo
su incidenti stradali, controllando il rispetto del codice della strada e
svolgendo operazioni di soccorso su strada.
d) Polizia Doganale: è specializzata nel controllo delle merci in entrata e uscita
dal paese, per prevenire il traffico illecito e garantire il rispetto delle
normative doganali e fiscali.
e) Polizia di Frontiera: è responsabile del controllo delle frontiere nazionali, sia
terrestri che aeree. Il suo compito principale è quello di monitorare i varchi di
accesso al territorio di Metropolis (aeroporti, porti, stazioni ferroviarie) e
garantire la sicurezza e la legalità degli spostamenti internazionali. Si occupa
anche del controllo dei passaporti e della gestione dei flussi migratori.
f) Polizia Marittima: è specializzata nel controllo e nella vigilanza del traffico
marittimo, della sicurezza nelle acque territoriali, e nella prevenzione e
repressione di crimini marittimi come il traffico di esseri umani, il
contrabbando di merci e la protezione dell’ambiente marino.
g) Polizia Ambientale: si occupa della protezione dell'ambiente e del territorio,
con particolare attenzione ai reati legati all'inquinamento, alla gestione illecita
dei rifiuti, alla tutela delle risorse naturali e alla prevenzione dei danni
ambientali.
h) Polizia Postale e delle Telecomunicazioni: operatività in campo digitale per
garantire la sicurezza informatica, attraverso il controllo territoriale (ad es.
uso di telecamere) e l’intercettazione di reati informatici.
i) Pubblica Sicurezza: si occupa della prevenzione dei crimini e della gestione
dell'ordine pubblico. È responsabile per le operazioni di sicurezza urbana,
come il controllo delle manifestazioni, delle proteste e degli eventi pubblici, e
interviene in situazioni di emergenza per garantire la sicurezza dei cittadini.
Comprende anche la gestione delle emergenze legate a fenomeni di criminalità
comune, come furti e rapine.
j) Ordine Pubblico: si riferisce alla gestione delle situazioni che potrebbero
compromettere la sicurezza e la tranquillità pubblica. Ciò include la gestione
di proteste, manifestazioni, eventi sportivi, e altre situazioni che richiedono un
intervento per mantenere la pace sociale. La Polizia di Stato, in collaborazione
con altre forze dell'ordine, garantisce che tali eventi non sfocino in disordini o
violenze.
k) Polizia Scientifica: attività d’indagine mediante analisi scientifiche di prove
(es. impronte digitali, tracce biologiche, esplosivi, droghe, e ricostruzione di
scene del crimine) per supportare le indagini penali.
l) Polizia Penitenziaria: mantenimento dell’ordine all’interno degli istituti
penitenziari e gestione dei detenuti.
3. Ogni funzione è esercitata nel rispetto delle norme vigenti e in coordinamento con
gli altri settori operativi.
Art. 3
POLIZIA LOCALE
1. La Polizia Locale è una Forza di Polizia ad ordinamento civile con competenze
avanzate in ambito di tutela della pubblica sicurezza, le quali vengono applicate
mediante attività di prevenzione e omologazione.
2. Essa adempie ai seguenti compiti:
a) Polizia Giudiziaria, Polizia Amministrativa, Polizia Stradale, Polizia Doganale,
Polizia di Frontiera, Polizia Marittima, Polizia Ambientale, Pubblica Sicurezza,
Ordine Pubblico, Polizia Postale e delle Telecomunicazioni.
3. La struttura e la gerarchia interna del corpo devono essere rigorosamente
rispettate.
4. Le attività sono organizzate in uffici e reparti specifici.
5. La Polizia Locale è amministrata dalla Direzione Amministrativa, la quale ne
garantisce l’efficacia operativa.
Art. 4
POLIZIA PENITENZIARIA
1. La Polizia Penitenziaria è una forza di Polizia ad ordinamento civile, con
competenze per la tutela della pubblica sicurezza e per la gestione degli istituti
carcerari.
2. Essa adempie ai seguenti compiti:
a) Polizia Giudiziaria, Polizia Amministrativa, Polizia Stradale, Polizia Doganale,
Polizia di Frontiera, Polizia Marittima, Polizia Ambientale, Pubblica Sicurezza,
Ordine Pubblico, Polizia Penitenziaria.
3. La struttura e la gerarchia interna del corpo devono essere rigorosamente
rispettate.
4. Le attività sono organizzate in uffici e reparti specifici.
5. La Polizia Penitenziaria è amministrata dalla Direzione Amministrativa, la quale
ne garantisce l’efficacia operativa.
Art. 5
DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
1. La deontologia professionale all’interno della Polizia di Stato si basa su un insieme
di principi etici fondamentali a cui devono attenersi tutti gli operatori della Polizia di
Stato. Gli agenti devono:
a) Rispettare e far rispettare le leggi, operando nel quadro della legalità e senza
abusare del proprio potere;
b) Agire con imparzialità, trattando tutti i cittadini allo stesso modo,
indipendentemente da origine, condizione sociale, religione o opinioni
politiche;
c) Osservare rigorosamente il segreto d’ufficio, evitando la divulgazione di
informazioni riservate riguardanti i servizi istituzionali, provvedimenti o
operazioni, salvo a chi ne abbia diritto;
d) Rispettare le gerarchie interne e seguire le procedure stabilite, mostrando
deferenza verso i superiori;
e) Tutelare i diritti fondamentali di ogni individuo, evitando ogni forma di abuso,
discriminazione o uso eccessivo della forza.
Art. 6
PRESENTAZIONE IN SERVIZIO
1. Il Personale della Polizia di Stato è tenuto a presentarsi in servizio con puntualità e
in perfetto ordine.
2. La presentazione deve avvenire con il vestiario, l’equipaggiamento e l'armamento
conformi alle disposizioni in vigore e alle indicazioni del comando.
Art. 7
RICONOSCIMENTO IN SERVIZIO
1. Il Personale della Polizia di Stato durante il servizio è obbligato a indossare
l'uniforme conforme alle disposizioni in vigore e deve sempre portare con sé il
distintivo.
2. Qualora venisse richiesto, è tenuto a esibire questi documenti per attestare la
propria qualità di appartenente alla Polizia di Stato.
3. Eventuali attività svolte in borghese o in operazioni investigative, il personale ha
l'obbligo di portare con sé il distintivo, e esibirlo ogniqualvolta la propria identità
debba essere chiarita.
Art. 8
CUSTODIA E GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO
1. Il Personale della Polizia di Stato, nell’esercizio del proprio servizio, è tenuto a
custodire e conservare con la massima diligenza le armi, gli esplosivi, i mezzi, le
attrezzature materiali e i documenti affidatigli o comunque in suo possesso per
ragioni di servizio, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
2. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono
essere tempestivamente segnalati all'Ufficio Logistico, in Questura, specificando le
circostanze e le cause dell'incidente.
Art. 9
GERARCHIA
1. La Polizia di Stato, come forza civile e istituzionale, adotta una gerarchia ben
definita e articolata in diverse qualifiche e denominazioni. Questa struttura
garantisce una chiara suddivisione delle responsabilità e un'efficace operato da parte
delle Forze di Polizia di Metropolis.
2. Le categorie gerarchiche con annesse qualifiche sono:
a) Capi di Polizia: la categoria dei capi di polizia è articolata in due qualifiche,
quali:
1) Questore;
2) Questore Vicario.
b) Funzionari Dirigenti: la categoria dei funzionari dirigenti è articolata in tre
qualifiche, quali:
1) Dirigente Generale;
2) Dirigente Superiore;
3) Primo Dirigente.
c) Funzionari Commissari: la categoria dei funzionari commissari è articolata in
quattro qualifiche, quali:
1) Commissario Capo;
2) Commissario;
3) Vice Commissario;
4) Allievo Commissario.
d) Ispettori: la categoria degli ispettori è articolata in sei qualifiche, quali:
1) Sostituto Commissario;
2) Ispettore Superiore;
3) Ispettore Capo;
4) Ispettore;
5) Vice Ispettore;
6) Allievo Ispettore.
e) Sovrintendenti: la categoria dei sovrintendenti è articolata in quattro
qualifiche, quali:
1) Sovrintendente Capo Coordinatore
2) Sovrintendente Capo
3) Sovrintendente
4) Vice Sovrintendente
f) Agenti e Assistenti: la categoria degli agenti e degli assistenti è articolata in
cinque qualifiche, quali:
1) Assistente Capo Coordinatore;
2) Assistente Capo;
3) Assistente;
4) Agente Scelto;
5) Agente.
g) Allievi Agenti: la categoria degli allievi agenti è articolata in una qualifica,
quale:
1) Allievo Agente.
Art. 10
COMANDO GENERALE
1. Il Comando Generale della Polizia di Stato è l’organo centrale di amministrazione,
gestione e comando dell'intera Istituzione, posto al di sopra della gerarchia ordinaria.
2. Il Comando Generale, in ordine gerarchico, è composto da operatori con le
seguenti qualifiche:
a) Questore;
b) Questore Vicario;
c) Dirigente Generale;
d) Dirigente Superiore, previa selezione dal Questore.
3. L’iter decisionale prevede la somministrazione di un sondaggio interno, con diritti
di voto differenziati in base alla qualifica:
a) Il voto del Questore ha un valore pari a 2;
b) Il voto del Questore Vicario ha un valore pari a 1,5;
c) Il voto del Dirigente Generale e del Dirigente Superiore (se presente) ha un
valore pari a 1.
4. Il Comando Generale, su richiesta del Questore, può delegare il proprio potere
decisionale centrale alla Direzione Amministrativa per specifiche decisioni da
adottare all'interno di un corpo, al Rettorato della Scuola di Polizia per le decisioni da
attuare nell’ambito della stessa e al Comando di un reparto o ufficio per le
determinazioni da eseguire nei rispettivi ambiti di competenza, trasferendo
integralmente la relativa responsabilità.
5. Il Questore detiene il potere di veto su determinate decisioni designate dallo
stesso.
6. In caso di assenza o impedimento del Questore, il Questore Vicario, designato dal
Questore stesso, subentra temporaneamente, acquisendo sia il potere di veto sia un
voto con valore pari a 2.
Art. 11
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
1. La Direzione Amministrativa è l’organo subordinato al Comando Generale,
incaricato dell’amministrazione dei corpi della Polizia Locale e della Polizia
Penitenziaria.
2. La Direzione Amministrativa, in ordine gerarchico, è composta da operatori
presenti nelle seguenti categorie gerarchiche:
a) Funzionari Dirigenti;
b) Funzionari Commissari;
c) Eventuali Ispettori, selezionati su richiesta del funzionario con la qualifica più
elevata.
3. I membri della Direzione Amministrativa hanno accesso:
a) A tutti gli uffici e reparti del proprio corpo d’appartenenza, sotto approvazione
del Comando Generale;
b) A specifici uffici e reparti, come stabilito a discrezione del Comando Generale.
Art. 12
DENOMINAZIONI
1. Al fine di garantire chiarezza nell’organizzazione della Polizia di Stato, si ritiene
opportuno riportare in maniera organica e dettagliata le denominazioni ufficiali
utilizzate all’interno dell’istituzione:
a) Rettore: figura che amministra la Scuola di Polizia per Allievi Agenti, ne è
responsabile dell’andamento e ne garantisce l’efficacia operativa.
b) Vice Rettore: figura gerarchicamente subordinata al Rettore e si occupa
anch’esso di prendere parte integrante all’amministrazione della Scuola di
Polizia per Allievi Agenti.
c) Istruttore: figura che si trova nel corpo istruttori della Scuola di Polizia,
subordinato dal Rettorato. Egli si occupa di adempiere alle principali
mansioni da svolgere all’interno della Scuola di Polizia, riguardanti la
formazione degli Allievi Agenti.
d) Comandante: figura che esplica l’esercizio di comando di un reparto, ufficio
o divisione. Egli, eventualmente, può assumere nominativi come “Presidente”
o “Responsabile”.
e) Vice Comandante: figura gerarchicamente subordinata al Comandante e si
occupa anch’esso dell’esercizio di comando di un reparto, ufficio o divisione.
Egli, eventualmente, può assumere nominativi come “Vice Presidente” o “Vice
Responsabile”.
f) Delegato: figura che si trova nel personale di un reparto o ufficio. Egli si
occupa di adempiere alle principali mansioni del reparto o ufficio in
questione, le quali sono presenti regolamenti interni riguardanti questi ultimi.
Egli, eventualmente, può assumere nominativi come “Addetto” o “Operatore”.
Art. 13
DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE
1. La D.C.P.P. (Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione) è una struttura
operativamente indipendente, responsabile delle assunzioni, del coordinamento e
della gestione delle attività info-operative di tutti gli operatori appartenenti a reparti
speciali, investigativi e specializzati della Polizia di Stato.
2. In caso di conflitto tra la D.C.P.P. e la direzione del corpo di appartenenza di un
operatore, è previsto l'intervento del Comando Generale, che assume la direzione per
garantire la coerenza e l'efficacia delle operazioni.
Art. 14
DIVISIONE INVESTIGAZIONI GENERALI E OPERAZIONI SPECIALI
1. La D.I.G.O.S. (Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali) è il reparto
investigativo per eccellenza della Polizia di Stato.
2. Essa si occupa di:
a) Indagini su criminalità organizzata, terrorismo, traffico di droga e materiali
illeciti;
b) Operazioni speciali, infiltrazioni sotto copertura e cattura di latitanti;
c) Altre attività specifiche richieste dal contesto operativo.
3. Il reparto è accessibile a tutti gli operatori della Polizia di Stato.
4. Il comando della D.I.G.O.S., con l’approvazione del Comando Generale, può
reclutare collaboratori esterni per supportare indagini e operazioni.
Art. 15
NUCLEO OPERATIVO CENTRALE DI SICUREZZA
1. Il N.O.C.S. (Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza) è il reparto operativo per
eccellenza della Polizia di Stato.
2. Esso si occupa di:
a) Perquisizioni domiciliari;
b) Irruzioni in strutture;
c) Sradicamento di fenomeni terroristici e mafiosi;
d) Classificazione e cattura di soggetti latitanti;
e) Conduzione di negoziazioni con la criminalità per il rilascio di ostaggi;
f) Protezione ad alto rischio per alte personalità istituzionali di Metropolis e alte
personalità in visita allo Stato.
g) Altre operazioni per la salvaguardia della pubblica sicurezza.
3. Il reparto è accessibile esclusivamente agli operatori della Polizia Locale.
4. All’interno del N.O.C.S. sono previste specializzazioni interne quali:
a) Divisione Paracadutisti;
b) Tiratori Scelti;
c) Artificieri;
d) Istruttoria.
Art. 16
GRUPPO OPERATIVO MOBILE
1. Il G.O.M. (Gruppo Operativo Mobile) è incaricato della custodia di soggetti sotto
condanna a regime speciale e di presidiare alle udienze nelle quali il cittadino
processato sia accusato di gravi reati.
2. Inoltre, svolge funzioni di forza speciale, quali:
a) Perquisizioni domiciliari;
b) Irruzioni in strutture;
c) Sradicamento di fenomeni terroristici e mafiosi;
d) Classificazione e cattura di soggetti latitanti;
e) Protezione ad alto rischio per alte personalità istituzionali di Metropolis e alte
personalità in visita allo Stato.
f) Altre operazioni per la salvaguardia della pubblica sicurezza.
3. Il reparto è accessibile esclusivamente agli operatori della Polizia Penitenziaria.
Art. 17
UNITA’ OPERATIVA DI PRIMO INTERVENTO
1. L’U.O.P.I. (Unità Operativa di Primo Intervento) è un reparto operativo della
Polizia di Stato dedicato alla formazione e al supporto nelle operazioni speciali o
investigative.
2. I suoi compiti principali sono:
a) Fornire supporto operativo agli altri reparti speciali;
b) Erogare scorte a civili, previa attenta valutazione del caso.
3. Il reparto è accessibile a tutti gli operatori della Polizia di Stato.
Art. 18
SALA INDAGINI
1. La Sala Indagini cura le attività di contrasto dei reati in materia di criminalità
comune e organizzata, nonché le attività investigative e di polizia giudiziaria, sia di
iniziativa sia su delega dell'Autorità Giudiziaria.
Art. 19
REPARTO POLIZIA SCIENTIFICA
1. Il Reparto Polizia Scientifica è una struttura specializzata che applica metodi
scientifici e tecnologie avanzate per la risoluzione dei crimini.
2. Le sue attività comprendono:
a) Analisi di prove fisiche;
b) Raccolta di dati forensi;
c) Conduzione di indagini per determinare la dinamica e identificare i
responsabili di reati.
3. Il reparto è accessibile esclusivamente agli operatori della Polizia Locale.
Art. 20
UNITÀ MEDICA DI POLIZIA
1. L’U.M.P. (Unità Medica di Polizia) è incaricata della cura e dell’assistenza agli
operatori della Polizia di Stato e ai detenuti degli istituti penitenziari.
2. In collaborazione con il personale sanitario, fornisce supporto alla popolazione
civile in situazioni di emergenza (es. epidemie, virus, crisi sanitarie).
3. Il reparto è accessibile a tutti gli operatori della Polizia di Stato.
Art. 21
UFFICIO LOGISTICO
1. L’Ufficio Logistico gestisce e fornisce le risorse necessarie per le attività operative e
istituzionali.
2. Le sue funzioni includono:
a) Garantire che ogni corpo, reparto e ufficio disponga di equipaggiamento e
attrezzature idonee;
b) Gestire l’armamento e le risorse presenti nel distretto, in conformità con le
normative e le direttive del Comando Generale.
Art. 22
UFFICIO DENUNCE
1. L’Ufficio Denunce raccoglie e archivia tutte le denunce e segnalazioni scritte
ricevute.
2. Gestisce un archivio contenente tutta la documentazione analizzata.
Art. 23
UFFICIO OGGETTI SMARRITI
1. L’Ufficio Oggetti Smarriti si occupa della raccolta, dello smistamento e della
restituzione di oggetti e documenti smarriti ai legittimi proprietari.
Art. 24
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
1. L’Ufficio Relazioni con il Pubblico accoglie e assiste i cittadini, gestendo la
comunicazione ufficiale.
2. Pubblica decreti, appalti e altre comunicazioni sui canali istituzionali, facilitando il
dialogo tra le sedi della Polizia e le istituzioni.
Art. 25
UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE
1. L’Ufficio Gestione del Personale registra, in appositi database, i verbali di servizio
compilati quotidianamente dagli agenti, per garantire il tracciamento delle attività
svolte.
Art. 26
UFFICIO SMISTAMENTO DOCUMENTI
1. L’Ufficio Smistamento Documenti si occupa della registrazione e dell’archiviazione
di tutti i documenti compilati dagli operatori della Polizia di Stato durante lo
svolgimento del servizio.
Art. 27
UFFICIO SICUREZZA STRADALE
1. L’Ufficio Sicurezza Stradale è accessibile esclusivamente agli operatori della Polizia
Locale.
2. Il personale dell’Ufficio, in conformità al Codice Stradale e all’uso degli autovelox,
emette multe a coloro che non rispettano i limiti di velocità durante l'utilizzo di
un'automobile o di un motociclo.
Art. 28
UFFICIO VIDEOSORVEGLIANZA INFORMATICA
1. L’Ufficio Videosorveglianza Informatica è accessibile esclusivamente agli operatori
della Polizia Locale.
2. Esso svolge le funzioni delegate alla Polizia delle Telecomunicazioni, con
particolare riferimento alla supervisione del territorio di Metropolis.
2. Per il compimento di tali funzioni, l’ufficio utilizza sistemi di videosorveglianza e
telecamere posizionate strategicamente sul territorio.
Art. 29
UFFICIO MODULISTICA CARCERE
1. L’Ufficio Modulistica Carcere è accessibile esclusivamente agli operatori della
Polizia Penitenziaria.
2. Il suo compito è quello di archiviare correttamente, in appositi magazzini, tutta la
documentazione relativa alla gestione dei detenuti.
Art. 30
SCUOLA DI POLIZIA
1. La Scuola di Polizia è l’organo responsabile della formazione degli allievi agenti,
operatori con deleghe in reparti, dove per accedere al personale dello stesso c’è
bisogno del completamento di un percorso di formazione, ed eventuali operatori che
conseguono una determinata specializzazione all’interno dell’Istituzione.
2. È d’obbligo enunciare la presenza di due tipologie di scuole:
a) Scuola Allievi, per la formazione degli Allievi Agenti;
b) Scuola Superiore di Polizia, per la preparazione di Allievi Ispettori,
Commissari, operatori presenti in reparti dove è necessario svolgere un corso
di formazione e operatori specializzati.
3. Si specifica inoltre, che il percorso accademico potrà essere suddiviso, su scelta del
Comando di Scuola e delega del Comando Generale, per corpo, e gestito dalla
Direzione Amministrativa del corpo di riferimento.
Art. 31
BANDO DI ARRUOLAMENTO
1. Qualora il Comando Generale e i Comandi delle Scuole lo ritengano opportuno
sarà possibile promulgare un bando di arruolamento volto all’incorporamento di
nuovo personale.
2. Il bando sarà pubblicato sul canale ufficiale della Polizia di Stato
(@QuesturaMetropolis) e conterrà:
a) Le informazioni relative alle prove del concorso (luogo, data e modalità di
svolgimento);
b) I criteri di partecipazione, tra cui:
I. Cittadinanza della Repubblica di Metropolis;
II. Godimento dei diritti civili e politici;
III. Possesso di qualità morali e di condotta;
IV. Requisiti psico-fisici e attitudinali;
V. Non essere sotto procedimento penale.
3. La commissione esaminatrice potrà richiedere certificazioni o documenti
attestanti l’idoneità ai criteri indicati.
Art. 32
ITER CONCORSUALE
1. L’iter concorsuale per l’accesso alle Forze di Polizia si articola nelle seguenti fasi
(soggette a variazioni):
a) Preselezione;
b) Test di cultura generale;
c) Test di verifica psico-attitudinale;
d) Colloquio con la commissione;
e) Incorporamento al ruolo prestabilito.
2. Al termine di ciascuna fase, il il Comando delle Scuole di Polizia comunicherà lo
status dei partecipanti, secondo le seguenti categorie:
a) Idoneo: il candidato supera la prova e viene convocato per la fase successiva;
b) Idoneo non vincitore: il candidato supera la prova, ma non è ritenuto idoneo
per il ruolo;
c) Rinunciatario: il candidato non si presenta alla prova e viene rimosso dalla
lista;
d) Non Idoneo: il candidato non possiede le qualità richieste e viene escluso;
e) Espulso: il candidato viene bandito dal concorso (la commissione si riserva il
diritto di espellere in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione).
Art. 33
PERCORSO FORMATIVO PER ALLIEVI AGENTI
1. Al termine dell’iter concorsuale, i candidati ritenuti idonei saranno convocati
presso la Scuola di Polizia del corpo di riferimento o altre sedi predisposte.
2. All’arrivo, i candidati saranno accolti dai docenti, assunti nel ruolo di allievi e
condotti nella struttura designata, con la temporanea sospensione dell’uso dei propri
beni personali fino al termine del percorso formativo (o in caso di mancato
superamento, dell’espulsione).
3. Il corso formativo è composto da almeno 4 lezioni, da svolgersi in un periodo
minimo di 3 giorni in accademia.
4. Le lezioni, di tipologia teorica o pratica, devono essere annunciate con un anticipo
minimo di sei ore, indicando data, ora, luogo, numero, tipologia e argomento.
5. È consentito un massimo di due assenze per essere ammessi all’esame finale;
saranno organizzate eventuali lezioni di recupero.
6. Durante il corso, il Rettorato potrà convocare cerimonie (appelli) in cui gli allievi
sono tenuti a partecipare, giustificando eventuali assenze.
7. Al termine del corso, l’allievo affronterà l’esame finale, consistente in un colloquio
orale davanti a una commissione esaminatrice, che verificherà le competenze
acquisite.
Art. 34
GIURAMENTO
1. Al termine del percorso formativo, l’allievo deve recitare obbligatoriamente il
giuramento per l’ingresso nella Polizia di Stato, dinanzi a un membro del Comando
di Scuola o del Comando Generale.
2. Il testo del giuramento è il seguente: “Giuro di essere fedele alla Repubblica di
Metropolis, di osservare attentamente la Costituzione e le leggi dello Stato, di
adempiere ai doveri del mio ufficio nell’interesse dell’amministrazione per il
benessere pubblico”
3. Il giuramento dovrà essere obbligatoriamente recitato anche da operatori
reintegrati all’interno della Polizia di Stato.
Art. 35
CONCORSI INTERNI
1. La Direzione Amministrativa del corpo, delegato dal Comando Generale, può
indire concorsi interni per permettere agli operatori di accedere a reparti, uffici,
denominazioni e qualifiche specifiche.
2. Le fasi del concorso interno sono:
a) Pubblicazione del concorso;
b) Selezione dei partecipanti;
c) Lezioni e prove pratiche o teoriche, in base alla tipologia della denominazione;
d) Esame scritto o orale finale;
e) Pubblicazione degli idonei.
3. Le fasi sopra indicate potranno essere modificate in base alle esigenze operative.
4. I concorsi interni potranno avere dei requisiti da rispettare, in base alle indicazioni
del Comando Generale.
5. Per nomine e promozioni, il Comando Generale non impone limiti, impegnandosi
a premiare il personale meritocraticamente in base agli esiti del concorso.
Art. 36
CONCORSI INTERNI
1. La Direzione Amministrativa del corpo, delegato dal Comando Generale, può
indire concorsi interni per permettere agli operatori di accedere a reparti, uffici,
denominazioni e qualifiche specifiche.
2. Le fasi del concorso interno sono:
a) Pubblicazione del concorso;
b) Selezione dei partecipanti;
c) Lezioni e prove pratiche o teoriche, in base alla tipologia della denominazione;
d) Esame scritto o orale finale;
e) Pubblicazione degli idonei.
3. Le fasi sopra indicate potranno essere modificate in base alle esigenze operative.
4. I concorsi interni potranno avere dei requisiti da rispettare, in base alle indicazioni
del Comando Generale.
5. Per nomine e promozioni, il Comando Generale non impone limiti, impegnandosi
a premiare il personale meritocraticamente in base agli esiti del concorso.
Art. 36
PERCORSO FORMATIVO PER ALLIEVI ISPETTORI E COMMISSARI
1. Il percorso formativo per Allievi Ispettori e Commissari, oltre a contenere lezioni
teoriche e un esame orale finale (quest’ultimo a discrezione del Comando Generale),
prevede lo svolgimento del servizio regolarmente per una durata che può variare a
seconda delle esigenze della Direzione Amministrativa.
2. In caso di non superamento dell’esame orale finale o di riportata inidoneità alla
carica, l’Allievo Ispettore o l’Allievo Commissario del caso potrà essere retrocesso
dalla Direzione Amministrativa, in accordo con il Comando Generale, ad una
qualifica inferiore, scelta in base alla tipologia dell’operato svolto.
Art. 37
CONGEDO
1. Il termine "congedo" indica il distacco temporaneo di un operatore dalla propria
attività.
2. Le tipologie di congedo sono:
a) Congedo con Onore: riservato agli operatori del commissariato. In caso di
reintegro, l’operatore potrà rientrare con la medesima qualifica o, a
discrezione del comando, con un massimo di tre qualifiche in meno.
b) Congedo con Merito: riservato agli operatori dell’ispettorato. In caso di
reintegro, l’operatore potrà rientrare con la medesima qualifica o, a
discrezione del comando, con un massimo di cinque qualifiche in meno.
c) Congedo Ordinario: applicabile a tutti gli operatori della Polizia di Stato. La
decisione sulla qualifica al reintegro spetta pienamente alla Direzione
Amministrativa, in accordo con il Comando Generale.
d) Congedo con Disonore: applicabile agli operatori che abbiano tenuto
comportamenti scorretti e danneggiato l’immagine dell’istituzione; in questo
caso, l’operatore non potrà essere reintegrato e sarà escluso dalla
partecipazione ai bandi per un periodo di tre mesi.
3. La Direzione Amministrativa, in accordo con il Comando Generale, può negare il
reintegro e, se voluto, procedere al “richiamo alle armi” di operatori
precedentemente congedati, sia a tempo determinato (con data di scadenza) sia a
tempo indeterminato, con libertà di scelta per quanto riguarda la qualifica al
momento dell’assunzione effettiva.
4. La riassunzione in reparti e uffici di un operatore reintegrato è a discrezione del
Comando Generale.
Art. 38
LICENZA
1. La licenza è concessa a tutti gli operatori che, per un periodo temporaneo, non
possono svolgere le proprie funzioni.
2. Essa non comporta alcuna modifica alle qualifiche o denominazioni al rientro in
servizio.
Art. 39
TRASFERIMENTO
1. Gli operatori possono richiedere il trasferimento tra i corpi di Polizia Locale e
Polizia Penitenziaria, per valorizzare le competenze e favorire la crescita
professionale.
2. La valutazione e l’eventuale approvazione o rifiuto sono a discrezione del
Comando Generale.
3. Il Comando Generale, a seconda delle esigenze operative, può, anche
autonomamente, effettuare dei trasferimenti di operatori tra i corpi di Polizia Locale
e Polizia Penitenziaria.
Art. 40
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
1. Il procedimento per l’applicazione delle sanzioni disciplinari si articola in:
a) Informativa iniziale: il superiore informa il sottoposto della presunta
infrazione mediante un atto formale, firmato da entrambe le parti;
b) Possibilità di difesa: il sottoposto può presentare un ricorso interno (al
Comando Generale) o un ricorso esterno (alla Magistratura).
2. Le tipologie di sanzioni sono:
a) Richiamo verbale: misura lieve per infrazioni minori (applicabile a figure con
qualifica pari o superiore ad Allievo Ispettore; in caso di parità, disposto solo
dal superiore diretto);
b) Richiamo scritto: nota ufficiale per violazioni più gravi, applicabile alle
medesime condizioni del richiamo verbale;
c) Sospensione dal servizio parziale: esclusione temporanea da determinate
mansioni, applicabile da figure con qualifica pari o superiore ad Allievo
Commissario o delegata a membri dell’Ispettorato;
d) Sospensione dal servizio imparziale: esclusione temporanea e decurtazione
dello stipendio, per infrazioni gravi o recidive, applicabile da figure con
qualifica pari o superiore ad Allievo Commissario;
e) Trasferimento interno forzato: misura per prevenire conflitti, di esclusiva
competenza di funzionari in questione con qualifica più elevata nei corpi in
questione, con approvazione di un Questore.
f) Destituzione: sanzione estrema che comporta l’espulsione definitiva e la
cessazione del rapporto di lavoro per almeno tre mesi, di esclusiva
competenza del funzionario con qualifica più elevata nel corpo in questione,
con approvazione di un Questore.
Art. 41
CROCI DI ANZIANITÀ
1. Il Comando Generale può assegnare croci per anzianità di servizio come
riconoscimento del tempo dedicato alla Polizia di Stato.
2. Le tipologie sono:
a) Croce d’Oro per 24 mesi (o superiore) di servizio;
b) Croce d’Oro per 12 mesi (o superiore) di servizio;
c) Croce d’Argento per 6 mesi (o superiore) di servizio;
d) Croce di Bronzo per 3 mesi (o superiore) di servizio.
3. Le suddette onorificenze non hanno valenza di onorificenze della Repubblica e non
si sostituiscono ad esse.
Art. 42
ARTICOLO STRAORDINARIO
1. In mancanza di disposizioni specifiche, in caso di morte, assenza o impedimento
del Questore, subentra il componente di maggior qualifica.
2. In caso di parità, subentra colui con maggiore anzianità.
Art. 43
ARTICOLO STRAORDINARIO
1. Le riforme relative a prerogative non disciplinate dal presente documento
richiedono l’approvazione del Parlamento, secondo le procedure consuete.
2. Le riforme interne che non necessitano di ulteriori autorizzazioni, quali la
riorganizzazione di organi, reparti o uffici, anche se in contrasto con il suddetto
regolamento, il quale in questa casistica sarà aggiornato nelle prossime edizioni,
sono adottate direttamente dal Comando Generale, garantendo tempestività ed
efficacia.
Art. 44
DISPOSIZIONI FINALI
1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento, tutte le disposizioni in contrasto
con esso sono abrogate.