Legge elettorale
Art. 1
Requisiti per la Candidatura
- Potranno candidarsi alle elezioni politiche per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica tutti i partiti regolarmente registrati all ’INPS da 35 giorni (variazione massima di 24 ore [1 giorno] in meno per i partiti che lo necessitino) o più alla chiusura delle urne elettorali.
- Per candidarsi servirà indicare almeno il 50%+1 dei membri di ciascuna camera in candidati (I seggi totali sono 9 per il Senato e 17 per la Camera, il 50%+1 per le candidature equivale a 5 per il Senato e 9 per la Camera), di questi, per i candidati deputati non sarà necessario il diploma, mentre per i candidati senatori sarà necessario il diploma.
- Non sarà possibile indicare più di 9 candidati per il Senato e 17 candidati per la Camera.
- È possibile per i partiti/coalizioni candidarsi per una sola camera.
Art. 2
Procedura per la candidatura
- Fatte salve le disposizioni dell’articolo precedente, qualsiasi partito per candidarsi ufficialmente alle Elezioni Politiche dovrà presentare, entro il termine ultimo (96h [4 Giorni] dall’apertura delle Urne) la propria candidatura (Attenzione: Non i candidati, ma la candidatura del partito).
- La candidatura del capoverso precedente va presentata tramite dichiarazione scritta al Presidente della Repubblica (Libro) e dovrà essere firmata (“Candidatura†o simili) dal Presidente del Partito o da un Vice Presidente o dal Segretario del Partito. Nella candidatura dovranno essere presenti: Nome del Partito; Direzione del Partito (Presidente, Vice Presidenti e Segretario); Richiesta d’Iscrizione alle Urne.
- La “Richieste d’Iscrizione alle Urne†dovrà contenere, in forma e nei modi a discrezione dei firmatari della candidatura, la richiesta scritta d’iscrizione presso le successive tornate elettorali e il nominativo di un Front-runner (Ovvero il gestore della campagna elettorale e/o il leader politico del partito)
Art. 3
Presentazione dei candidati
- Una volta presentata la candidatura di un partito politico alle elezioni politiche, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, il partito candidato provvederà a depositare entro 48h [2 Giorni] dall’apertura delle urne la lista dei candidati, che dovrà comprendere:
- 1) Candidati Senatori (Con Diploma)
- 2) Candidati Deputati (Con Diploma)
- 3) Candidati Ministri* (Con Diploma)
- 4) Candidato Presidente del Consiglio* (Con Diploma & Laurea)
*Le candidature per i membri del Governo hanno solo scopo informativo, con la funzione di delineare un ideale squadra di governo supportata da un determinato partito, rimangono validi e saldi i princìpi di nomina del Governo sanciti dalla Costituzione
- La lista dei candidati è inviata al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio Costituzionale in via telematica e può essere modificata fino a 36h [1 Giorno e mezzo] dall’apertura delle urne. Una copia cartacea della lista dei candidati è presentata entro l’apertura delle urne al Presidente della Repubblica insieme al programma elettorale (La consegna del programma elettorale è opzionale, in caso di consegna, è da redigere in forma sintetica e schematica).
- E’ responsabilità del Front-runner (art.2, comma 3) di ogni partito presentare la lista dei candidati o in caso di sua impossibilità del Presidente del partito,
Art. 4
Verifica delle candidature
- E’ responsabilità del Consiglio Costituzionale assicurare e verificare che tutti i candidati alle elezioni siano in possesso dei requisiti necessari e che tutte le candidature siano pervenute in ogni loro aspetto e/o ambito in maniera corretta.
- E’ facoltà del Presidente della Repubblica sovrintendere all’operato del Consiglio Costituzionale in materia di verifiche cui capoverso precedente e di sollecitare la stessa.
- Ogni irregolarità sulle candidature dovrà essere segnalata ai Presidenti di partito e ai Front-runner (anche in via telematica) entro 24h [1 Giorno] dall’apertura delle urne e dovrà essere garantita, fino a 12h dall’apertura delle urne la possibilità agli stessi, a prescindere da eventuali termini ultimi di presentazione superati, di ovviare ai problemi di candidatura, ove possibile (quindi fatta eccezione per impossibilità a candidarsi per mancanza di requisiti necessari). Ogni irregolarità segnalata oltre comporterà il rinvio delle elezioni alla prima data utile, se le elezioni saranno già svolte andranno ripetute, se l’irregolarità sarà individuata dopo la fiducia del nuovo governo, non si procederà in alcun modo, salvo parere favorevole del Governo, del Presidente della Repubblica e del Presidente del Senato della Repubblica, in tal caso si procederà allo scioglimento delle camere e all’indizione di nuove elezioni.
- In caso non sia possibile presentare notifiche cartacee o di persona, è possibile presentarle in via telematica (tramite telegram). Le stesse disposizioni si applicano per la presentazione di una nuova candidatura di partito ove necessario (capoversi precedenti) e per ogni altro documento da presentare in maniera cartacea. Ogni documento presentato in via telematica secondo il presente comma dovrà essere presentato entro 7 giorni dalle urne in maniera cartacea in forma identica, è compito del Consiglio Costituzionale far si che ciò avvenga e notificare delle scadenze chi di dovere.
Art. 5
Presentazioni delle coalizioni e pubblicitÃ
- Ciascun partito politico candidato alle elezioni potrà , limitatamente a all’elezione in cui sono candidati, coalizzarsi con altri partiti politici candidati alle medesime elezioni presentando una richiesta comune in via telematica entro 36h [1 Giorno e mezzo] dall’apertura delle urne.
- I partiti coalizzati dovranno presentare un unica lista comune di candidati che comprenda almeno un candidato per ogni partito facente parte della coalizione, comunque non superiore a 5 partiti.
- Rimangono, ovviamente, validi i dettati cui art.4, comma 3. ed in caso di annullamento della coalizione (che deve pervenire entro 24h [1 Giorno] dall’apertura delle urne) è sempre garantita la candidatura separata (a patto che questi ultimi rispettino i requisiti necessari) dei partiti componenti la coalizione stessa
- I partiti e le coalizioni possono acquistare cartelloni pubblicitari al prezzo di 30.000€ presso gli Studi Tecnici, che comunque non potranno essere più di 2 per partito o più di 2 per ogni partito in coalizione.
Art. 6
Presentazione delle federazioni
- Ciascun partito politico candidato alle elezioni potrà , limitatamente all’elezione in cui è candidato, federarsi con altri partiti politici nei modi, nelle forme e secondo quanto stabilito dalla legge.
- In una coalizione due partiti federati tra loro conteranno come unico partito ai fini del calcolo del numero massimo di partiti componenti la coalizione. In ogni coalizione ci potrà essere un solo partito federato con altri partiti, e comunque non federato con più di 2 partiti.
- Una federazione è valida quando vi è accordo tra le Presidenze dei due partiti mediante documento scritto, che andrà consegnato all’INPS secondo i costi previsti dalla legge.
- Rimangono, ovviamente, validi i dettati cui art.4, comma 3. ed in caso di annullamento della federazione (che deve pervenire entro 24h [1 Giorno] dall’apertura delle urne) è sempre garantita la candidatura separata (a patto che questi ultimi rispettino i requisiti necessari) dei partiti componenti la federazione stessa.
Art. 7
Sbarramento per i partiti singoli
- I partiti, presentati in modo individuale, che avranno ottenuto alle elezioni politiche per il rinnovo della Camera dei Deputati un risultato minore al 6%, non avranno alcuna rappresentanza nella Camera dei Deputati. Di conseguenza, verranno conteggiati solo i voti dei partiti maggiori o uguali al 6%.
- I partiti, presentati in modo individuale, che avranno ottenuto alle elezioni politiche per il rinnovo del Senato della Repubblica un risultato minore al 12%, non avranno alcuna rappresentanza al Senato della Repubblica. Di conseguenza, verranno conteggiati solo i voti dei partiti maggiori o uguali al 12%.
Art. 8
Sbarramento per le coalizioni
- Le coalizioni, che avranno ottenuto alle elezioni politiche per il rinnovo della Camera dei Deputati un risultato minore al 10%, non avranno alcuna rappresentanza nella Camera dei Deputati. Di conseguenza, verranno conteggiati solo i voti delle coalizioni maggiori o uguali al 10%.
- Le coalizioni, che avranno ottenuto alle elezioni politiche per il rinnovo del Senato della Repubblica un risultato minore al 18%, non avranno alcuna rappresentanza nel Senato della Repubblica. Di conseguenza, verranno conteggiati solo i voti delle coalizioni maggiori o uguali al 18%.
- In caso alcuna coalizione o alcun partito dovesse superare la soglia di sbarramento, tale è abbassata del 10% per le coalizioni e del 5% per i partiti presentati singolarmente sia in Camera che in Senato in maniera separata ed indipendente tra loro.
Art. 9
Seggi adibiti alle votazioni
- Sono adibiti come seggi elettorali aperti al pubblico gli spazi (La collocazione precisa è stabilita dal Ministero dell’Interno secondo le necessità ) componenti le seguenti infrastrutture: Municipio; Scuola; Palazzo del Governo.
- Sono adibiti come seggi elettorali per lo Stato Maggiore della Difesa gli spazi individuati dal Comando di Vertice dello Stato Maggiore della Difesa, tassativamente in una zona militare.
- Sono adibiti come seggi elettorali per la Questura gli spazi individuati dal Questore della Polizia, tassativamente in un Accademia della Questura.
- Sono adibiti come seggi elettorali per la Magistratura gli spazi individuati dal Collegio Supremo, tassativamente nel Palazzo di Giustizia.
- Sono adibiti come seggi elettorali tutti gli spazi necessari ritenuti idonei dal Governo in tutte le Accademie in corso durante le operazioni di voto.
Art. 10
Suddivisione dei seggi adibiti alle votazioni per nome
- Ogni cittadino (al di fuori dei casi previsti dai commi 2,3,4,5 dell’articolo precedente) dovrà recarsi a votare unicamente nei seggi dove autorizzato, secondo il seguente elenco e in base alle lettere iniziali del suo nome (Nickname):
- a-b-c-d-e-f-g-h-i » Municipio
- j-k-l-m-n-o-p-q-r » Scuola
- s-t-u-v-w-x-y-z, underscore e numeri » Palazzo del Governo
Art. 11
Presidio sei seggi alle votazioni
- In ogni seggio elettorale aperto al pubblico (Palazzo del Governo, Municipio e Scuola) è sempre presente durante le operazioni di voto almeno una pattuglia omogeneamente composta di FFAA e FFOO di numero non superiore a 5, con il compito di garantire un ordinato svolgimento delle operazioni di voto.
- In ogni seggio elettorale aperto al pubblico è presente un Presidente di Seggio, nominato dal Ministero dell’Interno, con il dovere di supervisionare e garantire la corretta la gestione delle operazioni di voto.
Art. 12
Durata delle operazioni di voto
Il Presidente della Repubblica stabilisce gli orari e la durata delle tornate
elettorali e se dividerle in più giornate, esse non potranno comunque
avvenire prima delle 15.00 e dopo le 23.00.
Art. 13
Silenzio elettorale
Durante i giorni in cui si svolgono le operazioni di voto e fino alla
conclusione delle stesse, è disposto il silenzio elettorale con pena pari a
5.000€ di Multa, la pena è triplicata in caso di reiterazione a seguito della
prima Multa.
Art. 14
Operazioni di scrutinio
- Il Conteggio dei seggi e la proclamazione dei risultati è fatta in presenza del Presidente del Senato della Repubblica, di un Rappresentante del Governo e di un Tecnico dal Presidente della Repubblica.
- Il Tecnico cui capoverso precedente è nominato sul momento dal Presidente della Repubblica sulla base delle conoscenze in materia elettorale.
- La proclamazione dei risultati è fatta, salvo problemi riconosciuti da tutte le figure cui comma 1 del presente articolo, entro 2h dalla chiusura dei seggi.
Art. 15
Formula per il calcolo e l'attribuzione dei seggi
- Il calcolo e l’attribuzione dei seggi avviene, sia al Senato della Repubblica che alla Camera dei Deputati, con il metodo proporzionale di Victor D’Hondt
- La formula cui capoverso precedente per il Calcolo e l’attribuzione dei Seggi è la seguente: ð‘„ð‘¢ð‘œð‘§ð‘–ð‘’ð‘›ð‘¡ð‘’ = ð‘‰ð‘œð‘¡ð‘– ð‘‚ð‘¡ð‘¡ð‘’ð‘›ð‘¢ð‘¡ð‘– dove S equivale al 𑆠+ 1,75 numero di seggi allocato al partito e per la prima fila della tabella equivale a 0 per tutti i partiti. Il quoziente non è mai arrotondato.
- L'applicazione del metodo D'Hondt prevede la formazione di una tabella in cui si dividano i voti ottenuti dai vari partiti per un numero crescente di un'unità , fino all'identificazione decrescente del numero di seggi disponibili (nell'esempio al comma 4, i numeri divisori (Cioè il valore di S) dovranno essere quanto basta per ottenere i risultati cercati, ovvero a partire da 0 fino al numero totale di seggi assegnabili alla Camera ed al Senato -1)
- Esempio pratico di Tabella (Per questioni di spazio i quozienti sono stati arrotondati ad un numero intero, ma il risultato è lo stesso)
I numeri in grassetto rappresentano il numero di seggi assegnati ad ogni partito, si procede a segnare (In questo caso mettere in grassetto) i numeri in ordine decrescente dal più elevato al meno elevato e ad assegnare, in base a quanti numeri segnati ha ogni partito, il relativo numero di seggi.
Art. 16
Consultazioni
Il Presidente della Repubblica dovrà , una volta proclamati i risultati, aprire le consultazioni politiche al fine di garantire un nuovo governo. Il Presidente della Repubblica avrà libero arbitrio, che dovrà esercitare nell'interesse della nazione e nel rispetto degli accordi e degli interessi politici, di nominare il governo più idoneo.