Costituzione


Art. 1

Principi fondamentali

Metropolis è una repubblica democratica, fondata sul lavoro. La Sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.


Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalitè , e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietè politica, economica e sociale.


Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignitè e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, difatti, limitando la libertà e l'eguaglianza sociale, impediscono lo sviluppo e la partecipazione del singolo e del collettivo.


Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni idonee che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino è libero di scegliere l'attività e la funzione che concorra al progresso materiale o spirituale personale della società.


Art. 5

Lo Stato e la Chiesa sono indipendenti e sovrani fra loro. Alla Chiesa spetta il potere spirituale, mentre allo Stato quello temporale. La Chiesa non può in alcun modo intromettersi nelle decisioni del Governo della Repubblica. Lo stato non può in alcun modo intromettersi nelle decisioni della Chiesa. I rapporti tra la Repubblica di Metropolis e la Chiesa sono regolati dai Patti Lateranensi, la modifica dei suddetti patti non richiede una revisione costituzionale.


Art. 6

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico di Metropolis. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.


Art. 7

La Repubblica rinnega tutti coloro che fondano partiti o associazioni che inneggiano al Fascismo, che abbiano ideologie nazionalistiche, sovversive, imperialistiche o che vadano a ledere la Repubblica stessa e la Costituzione. I trasgressori saranno puniti secondo le leggi che disciplinano il fatto.


Art. 8

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, la disposizione dei fondi monetari è a discrezione dello Stato. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.


Art. 9

La Repubblica di Metropolis ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.


Art. 10

La Bandiera della Repubblica di Metropolis è costituita da: fasce laterali celesti, una fascia centrale bianca, un cerchio blu al centro.


Art. 11

Rapporti civili

La libertè personale è inviolabile. Non è ammessa nessuna forma di detenzione, di ispezione o perquisizione del domicilio, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. La legge stabilisce i limiti massima della carcerazione preventiva.


Art. 12

Il domicilio e` inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non tramite mandato da parte di un magistrato. Ogni controllo senza mandato verrà considerato nullo, contro costituzione e sarà denunciato.


Art. 13

La libertà di pensiero è inviolabile. Non si può in alcun modo censurare, limitare, privare, un cittadino della propria parola. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria.


Art. 14

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, affinché rispetti la legge e la legalità degli atti. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.


Art. 15

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.


Art. 16

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni in privato, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità competenti, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. La Repubblica garantisce l'esercizio degli scioperi dei lavoratori e degli scioperi delle aziende, adoperati rispettivamente attraverso l'INPS e Confindustria e secondo i propri statuti, riconosciuti a livello costituzionale.


Art. 17

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.


Art. 18

La responsabilità penale è personale. Nessun cittadino è considerato colpevole sino a condanna da parte di un giudice o per flagranza di reato. Le pene non possono essere contrarie al senso di umanità e devono tenere conto della rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.


Art. 19

Ogni cittadino può essere punito per i reati scritti all'interno del codice penale. Nessuno può essere punito a causa di una legge che non sia entrata in vigore prima del fatto commesso.


Art. 20

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.


Art. 21

Rapporti etico-sociali

La Repubblica riconosce il matrimonio civile ed il matrimonio concordatario. Tutela l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi.


Art. 22

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività , e garantisce cure gratuite agli indigenti impegnandosi a riaccreditare somme di denaro come compensazione per acquisti sanitari. Sono considerati indigenti coloro che hanno un ISEE pari o inferiore a 15'000€. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.


Art. 23

La scuola è aperta a tutti. L'istruzione superiore viene impartita fino al compimento del diciassettesimo anno d'età . I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi piè¹ alti degli studi previsti dalla Repubblica, ovvero, l'istruzione Universitaria. Quest'ultima prevede il pagamento di una tassa periodica a totale carico dello studente. La Repubblica rende effettivo il diritto allo studio con le borse di studio ed agevolazioni economiche all'atto di iscrizione universitaria. È prescritto un esame di stato per l'accesso e l'ammissione ai vari ordini superiori all'istruzione scolastica.


Art. 24

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e i gradi.


Art. 25

Rapporti economici

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.


Art. 26

I vari direttori delle aziende decideranno quando svolgere i concorsi per assumere dipendenti. La scelta dei dipendenti è ad esclusiva discrezione dei direttori ed è regolamentata dal codice Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale.


Art. 27

La Repubblica riconosce l'istituzione del Comitato per il Coordinamento e la Gestione della Direzione Statale. I compiti dello stesso sono stabiliti con legge e nel pieno rispetto delle libertà fondamentali. La Repubblica riconosce l'istituzione della Banca Centrale di Metropolis, indipendente dal CCGDS.


Art. 28

Il lavoratore può essere licenziato dalla carica lavorativa per decisione della direzione aziendale o statale, a seguito di una sentenza della corte giudiziaria o a seguito di un arresto in flagranza di reato.


Art. 29

Ogni lavoratore, statale o aziendale che sia, ha diritto ad una retribuzione settimanale che sia conforme alle regole del codice INPS e a discrezione del Direttore per cui lavora. I dipendenti statali hanno diritto ad una retribuzione che sia conforme alle regole del codice INPS e che viene definita dallo Stato mediante decreti o leggi. Ogni direttore di un'azienda deve rispettare le regole del codice INPS, nei limiti accettati dalla Costituzione.


Art. 30

Il Governo e il Parlamento non possono in alcun modo licenziare mediante leggi o decreti un direttore di un'azienda. I direttori, tuttavia, possono essere licenziati in seguito a sentenza della corte giudiziaria a conclusione di indagini della Magistratura.


Art. 31

La Repubblica riconosce l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale quale sindacato dei lavoratori dipendenti e responsabile della tutela dei lavoratori. La Repubblica riconosce Confindustria quale sindacato dei direttori e delle aziende e responsabile della tutela delle imprese di ogni categoria. L'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale e Confindustria esercitano le proprie funzioni nei limiti della Costituzione e secondo i rispettivi Statuti.


Art. 32

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici possono appartenere allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto e godimento. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, espropriata per motivi d'interesse generale. Nessun cittadino può essere privato dei propri beni se non per sentenza della Magistratura.


Art. 33

L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.


Art. 34

Rapporti politici

Sono elettori tutti i cittadini, il voto è personale ed eguale, libero e segreto. il suo esercizio è dovere civico. Il suo esercizio è un diritto civico che si può esplicare anche in forma negativa. Tale diritto può essere limitato come riportato dal Codice Penale.


Art. 35

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.


Art. 36

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Parlamento e/o al Governo per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.


Art. 37

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. Qualsiasi cittadino che viene eletto come Parlamentare, membro del Governo, Governatore di ForestVille o Presidente della Repubblica dovrà congedarsi dal proprio lavoro qualora, esso, sia una Forza Armata, Forza dell'Ordine, membro della Magistratura o N.A.S.A., quest'ultimo è dispensato esclusivamente dalle missioni spaziali.


Art. 38

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.


Art. 39

Candidati alla Presidenza della Repubblica, al Governo, al Parlamento che hanno commesso i seguenti reati negli ultimi 6 mesi prima della candidatura non potranno ricevere suddetta carica se non con autorizzazione del Presidente della Repubblica e della Magistratura: reati di carattere mafioso o terroristico, reati contro lo Stato, reati contro l'Incolumità Pubbblica, Omicidio, Rapina, Avvelenamento di Acque o Sostanze Alimentari, Somministarazione di Sostanze Dannose o Nocive.


Art. 40

Le camere

Il Parlamento è l'organo della Repubblica che detiene il potere Legislativo e lo esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.


Art. 41

Il Parlamento si compone della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.


Art. 42

Il Parlamento, in seduta comune, elegge o pone sotto accusa il Presidente della Repubblica, promulga lo Stato di Emergenza e lo Stato di Guerra. Tali provvedimenti vengono votati a maggioranza assoluta dei membri del Parlamento.


Art. 43

Il Senato della Repubblica elegge tra i suoi componenti un Presidente e un Vice Presidente, mentre la Camera dei deputati elegge tra i suoi componenti un Presidente e due Vice Presidenti. Ciascuna Camera nomina e revoca la rispettiva presidenza a maggioranza assoluta dei propri membri, la votazione del secondo vice presidente della Camera dei Deputati va svolta separatamente da quella del primo vice. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e il Vice Presidente sono quelli del Senato della Repubblica. L'ufficio di Presidenza gestisce e coordina le sedute della rispettiva Camera, in caso di assenza del Presidente le sue funzioni vengono trasmesse al suo Vice Presidente. Ogni Camera dispone di un proprio regolamento, riconosciuto a livello costituzionale.


Art. 44

Nessun cittadino può appartenere contemporaneamente alle due Camere.


Art. 45

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.


Art. 41.1

L'autorizzazione della Camera viene decretata in seduta e corrisponde alla maggioranza assoluta.


Art. 46

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.


Art. 47

La maggioranza assoluta è composta dal 50% +1 dei votanti. La maggioranza qualificata è composta dai 2/3 degli aventi diritto di voto, corrisponde a 11 Deputati per la Camera dei Deputati, 7 Senatori per il Senato e 16 Parlamentari durante le sedute comuni. Per l'approvazione di una legge si richiede la maggioranza assoluta. Qualora una votazione non possieda almeno il 50% +1 degli aventi diritto di voto questa sarà ritenuta nulla.


Art. 48

La Camera dei Deputati è eletta dai cittadini in seguito alle elezioni promulgate dal Presidente della Repubblica, è composta da 17 Deputati. La durata della Camera è di 75 giorni totali, tale durata può essere prolungata per un massimo di 5 giorni qualora servisse trovare date più adatte al conseguimento delle elezioni. La durata della Camera può essere inoltre prolungata se è in atto uno stato di emergenza, provvedimenti eccezionali ed emergenziali o decisione dello Staff.


Art. 49

Il Senato della Repubblica è eletto dai cittadini in seguito alle elezioni promulgate dal Presidente della Repubblica, è composto da 9 Senatori. La durata del Senato è di 75 giorni totali, tale durata può essere prolungata per un massimo di 5 giorni qualora servisse trovare date più adatte al conseguimento delle elezioni. La durata del Senato può essere inoltre prolungata se è in atto uno stato di emergenza, provvedimenti eccezionali ed emergenziali o decisione dello Staff.


Art. 50

I Senatori sono eletti dagli elettori che hanno superato i due giorni di presenza in città. Sono eleggibili a Senatori gli elettori che hanno superato i sette giorni di presenza in città.


Art. 51

La formazione delle leggi

La funzione Legislativa è esercitata dalle Assemblee Legislative nelle forme e nei limiti espressi dalla costituzione.


Art. 52

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno quaranta cittadini, di un progetto redatto in articoli. Tale progetto dovrà poi essere consegnato al Presidente o Vice Presidente della Camera dei Deputati.


Art. 53

Entrambe le Camere possono esercitare l'iniziativa legislativa singolarmente. Le leggi approvate dalla Camera dei Deputati, prima di essere inviate al Presidente della Repubblica, vengono sottoposte alla revisione del Senato. Se richiesto da almeno la metà dei componenti di quest'ultimo i disegni di legge possono essere trattati in seduta, modificati e votati dai componenti del Senato. Qualora i disegni di legge fossero respinti, non sarebbero inviati al Presidente della Repubblica e verrebbero dunque rispediti alla Camera dei Deputati. Le leggi approvate dal Senato vengono inviate direttamente al Presidente della Repubblica.


Art. 54

Ogni disegno di legge, presentato ad una delle due Camere, secondo le norme del suo regolamento, viene esaminato dai membri stessi che successivamente effettueranno la votazione per tale legge. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza o la stretta necessità.


Art. 55

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il secondo giorno successivo alla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.


Art. 56

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alla Camera da cui deriva la legge chiedere una nuova deliberazione. Se la Camera approva nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.


Art. 57

E` indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano quaranta cittadini entro e non oltre 14 giorni dalla promulgazione.


Art. 57.1

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di delega legislativa, di difesa nazionale e d'economia.


Art. 57.2

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini aventi diritto di voto.


Art. 57.3

La proposta soggetta a referendum è approvata se raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.


Art. 57.4

È possibile per il Presidente del Consiglio dei Ministri indire dei referendum consultivi per poter ricevere le opinioni della cittadinanza; quest'ultimo deve essere annunciato con un minimo di 7 giorni dall'apertura dei seggi per il suddetto referendum.


Art. 58

Il Governo non può, senza delegazione della Camera dei Deputati, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve entro due giorni presentarli per la conversione alla Camera dei Deputati che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro quattro giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro quindici giorni dalla loro pubblicazione. La Camera dei Deputati può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.


Art. 58.1

L'esercizio della funziona legislativa non può essere delegato al Governo o a terzi tecnici per conto del governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per ambiti definiti.


Art. 59

Il Parlamento delibera lo Stato di guerra e lo Stato di emergenza e conferisce al Governo i poteri necessari.


Art. 60

Ogni legge, decreto, ordine esecutivo o atto avente forza di legge o forza legislativa, dovrà essere vagliato dalla Corte Suprema affinché, quest'ultimo, mantenga forza di legge, qualora la Corte Suprema dichiara una legge incostituzionale, perderà forza di legge al momento stesso della pubblicazione del verdetto.


Art. 61

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri a maggioranza assoluta.


Art. 62

Ogni cittadino può essere candidato a Presidente della Repubblica, qualora il candidato sia una Forza Armata, Forza dell'Ordine, membro della Magistratura o N.A.S.A. dovrà congedarsi da tale carica, fino alla fine del proprio mandato.


Art. 63

Il Presidente della Repubblica è eletto per 150 giorni. Finita la sua carica il Parlamento dovrè riunirsi al fine di conseguire un'altra candidatura entro due giorni. Il Presidente della Repubblica non può sciogliere le Camere gli ultimi 10 giorni del suo mandato, in caso di coincidenza di fine mandato e fine legislatura del parlamento, le Camere si scioglieranno automaticamente. Il Presidente della Repubblica può essere rieletto due volte consecutive, se ne volesse conseguire una terza dovrà aspettare la fine del mandato del Presidente della Repubblica entrante.


Art. 64

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato, in caso di impedimento permanente o di morte, spetterà al Parlamento eleggere un nuovo Presidente della Repubblica in seduta comune entro due giorni dalla caduta.


Art. 65

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi al Parlamento. Indice le elezioni e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve rappresentanti diplomatici. Ha il comando delle Forze Armate e presiede lo Stato Maggiore della Difesa. Presiede Il Collegio Supremo. Può concedere grazie e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.


Art. 66

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Questo avviene in caso in una Camera non si riesca a formare una nuova maggioranza a seguito della mancata fiducia di quella precedente. Ha la facoltà di nominare un Governo Tecnico che dovrè ottenere la fiducia da parte di entrambe le Camere, tale Governo Tecnico avrà durata e valenza disciplinata dalla normativa vigente, dopo la quale il Presidente della Repubblica, potrè sciogliere le Camere.


Art. 67

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che se ne assumono la responsabilità. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.


Art. 68

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.


Art. 69

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.


Art. 70

Il consiglio dei ministri

Il Governo è l'organo della Repubblica che detiene il potere Esecutivo e lo esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.


Art. 71

Il Governo della Repubblica di Metropolis è composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Repubblica affida al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di formare il Governo e dunque di nominare i Ministri. Il Governo ha una durata complessiva di 75 giorni dalla data in cui si insedia, questa durata può essere prolungata di 5 giorni qualora servisse trovare una data piè¹ adatta al conseguimento delle elezioni.


Art. 72

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.


Art. 73

Il Governo deve avere la fiducia di entrambe le Camere affinché sia legittimato all'esercizio delle sue funzioni. La fiducia corrisponde alla maggioranza assoluta o più. Ogni Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro tre giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alla Camere per ottenerne la fiducia.


Art. 74

Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, interno ed estero, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri. I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti dei loro Ministeri.


Art. 75

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Parlamento.


Art. 75.1

L'autorizzazione del Parlamento viene decretata in seduta comune e corrisponde alla maggioranza assoluta.


Art. 76

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può nominare massimo due Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, questi assumono le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.


Art. 77

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri non devono necessariamente possedere la carica di Deputato o Senatore, possono tuttavia essere nominati a ricoprire una delle due cariche durante il proprio mandato. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri non possono ambire all'ufficio di Presidenza delle due Camere.


Art. 78

La funzione dei ministri

Il Consiglio dei Ministri è formato dal Primo Ministro, Ministero dell'Economia e Lavoro, Ministero della Giustizia, Ministero della Difesa, Interni e Sicurezza, Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Ministero della Sanità, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.


Art. 78.1

Il Primo Ministro e i Ministri possono nominare un massimo di tre Sottosegretari di Stato a testa per il proprio ministero, di cui uno di essi con delega da Vice Ministro. I sottosegretari di Stato coadiuvano il Primo Ministro o un Ministro ed esercitano i compiti a essi delegati. I sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e sostenere la discussione in conformità alle direttive del ministro e rispondere a interrogazioni e interpellanze.


Art. 79

Al Primo Ministro spetta la scelta dei membri del governo e gli attribuisce il portafoglio ministeriale. Con le stesse modalità può revocare i membri del governo o mutare i loro portafogli. Dirige e promuove l'attività dei ministri, dirige la politica generale del governo, ratifica i trattati internazionali, dirige la politica estera e ne è responsabile. Controfirma tutti gli atti aventi valore di legge dopo che sono stati firmati dal Presidente della Repubblica. È al comando della Polizia di Stato e della Polizia Scientifica e si occupa del loro coordinamento in collaborazione con il Ministro della Difesa, Interni e Sicurezza. È al comando dei Servizi Segreti e dell'Intelligence e si occupa della gestione di questi ultimi insieme al Primo Dirigente. può delegare il comando ad un ministero.


Art. 80

Al Ministro dell'Economia e Lavoro spetta vigilare sull'attività della Guardia di Finanza per quanto concerne le operazioni di tutela finanziaria. Il Ministro si occupa della gestione dei conti statali, gestisce gli investimenti, le spese, la riscossione delle tasse e il pagamento degli stipendi statali, gestisce lo sviluppo dell' occupazione in collaborazione con il Ministero della Pubblica Amministrazione e del Lavoro, si occupa altresì di gestire e garantire ogni altra materia di ordine economico e finanziario a nome della Repubblica.


Art. 81

Al Ministro della Giustizia spetta l'aggiornamento e la gestione del Codice Penale, Civile, Stradale, Giuridico e di Procedura Penale in cooperazione con le Camere. Cooperare con le forze dell'ordine per indagini di grande valore. Attivare il Comitato Giustizia e Indagini qualora lo ritenesse necessario. Gli spetta l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, supervisionare la formazione degli Avvocati e sovraintendere al penitenziario di Stato, sia gestendo i carcerati che le carceri con l'ausilio degli organi preposti.


Art. 82

Al Ministro della Difesa, Interni e Sicurezza spetta la tutela dell'ordine e della pubblica sicurezza. Egli si occupa del coordinamento delle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate, è inoltre al vertice dello Stato Maggiore della Difesa. Nell'ambito delle Forze dell'Ordine risponde esclusivamente al Primo Ministro, nell'ambito delle Forze Armate risponde esclusivamente al Presidente della Repubblica.


Art. 83

Al Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca spetta coordinare l'attività scolastica. In accordo con la Presidenza e il Rettorato, ne assicura il funzionamento ed il suo miglioramento. In caso di epidemie o calamità si occupa della delibera per la chiusura degli edifici scolastici a seguito delle consultazioni con le autorità competenti. In collaborazione con la direzione scolastica ed universitaria provvede a orientare e coordinare le politiche educative da adottare.


Art. 84

Al Ministro della Sanità spetta la tutela della salute dei cittadini, il coordinamento del sistema sanitario nazionale, la gestione e il coordinamento del personale ospedaliero e dell'Istituto Superiore della Sanità. In caso di epidemie o situazioni di emergenza esso istituisce le adeguate misure di sicurezza per prevenire la diffusione di queste.


Art. 85

Al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti spetta l'aggiornamento e la gestione del Codice Stradale in cooperazione con il Parlamento. Spetta la gestione dei moduli e dei pagamenti per i cambi struttura aziendali e il controllo del conto infrastrutture per eventuali acquisti di territori da parte dello Stato e la supervisione ed il controllo dell'operato del catasto.


Art. 86

Al Ministro del Lavoro e della Pubblica Amministrazione spetta la gestione della politica del lavoro e lo sviluppo dell' occupazione, si occupa della tutela del lavoro e dell' adeguatezza del sistema previdenziale e di politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone e delle classi sociali, si occupa altresì di gestire e garantire il corretto funzionamento della Pubblica Amministrazione nonché del loro sviluppo e aggiornamento.


Art. 87

Sono riconosciute come parte della Pubblica Amministrazione della Repubblica di Metropolis tutte le aziende statali che si occupano della fornitura di servizi ai cittadini.


Art. 88

La direzione delle aziende statali è coordinata dal Comitato per il Controllo e la Gestione della Direzione Statale, i compiti del comitato sono assicurarsi che tutte le operazioni svolte dai direttori delle aziende statali siano lecite e siano in accordo col comitato.


Art. 88.1

Il comitato è composto dal Primo Ministro, Ministro dell'Economia e Lavoro, due membri del governo eletti a maggioranza assoluta dal Consiglio dei Ministri, un direttore o un vice direttore statale eletto a maggioranza assoluta dai direttori statali votanti.


Art. 88.2

Il comitato si occupa dell'autorizzazione per ogni atto compiuto dalla direzione statale riguardante nuove nomine interne alla direzione, modifiche in ambito economico-finanziario o atti estranei alla normale amministrazione.


Art. 89

Costituzione e principi della banca centrale

La Repubblica riconosce la Banca Centrale di Metropolis quale istituto di emissione di diritto pubblico che si occupa della gestione della politica monetaria, della stabilità dei prezzi, della crescita economica e monetaria e dei tassi d'interesse con l'ausilio del Ministero dell'Economia e Finanze e degli organi preposti.


Art. 90

Nell'esercizio delle proprie funzioni e nella gestione delle proprie finanze, la Banca Centrale di Metropolis e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza, e non possono sollecitare o accettare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati se non in accordo con il Governatorato o il Direttorato della Banca Centrale stessa.


Art. 91

Quale Banca Centrale della Repubblica di Metropolis, svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello statuto della Banca Centrale di Metropolis. Persegue gli obiettivi assegnati dalla BCE. Assolve inoltre gli altri compiti ad essa attribuiti dalla legge ed esercita le attività strumentali alle proprie funzioni.


Art. 92

La Repubblica riconosce lo Statuto della Banca Centrale di Metropolis ed ogni altro regolamento ad essa collegato e si impegna ad applicarne il contenuto. Lo Statuto della Banca Centrale di Metropolis ha valenza costituzionale ed è adottato, fatte salve le disposizioni dello Statuto stesso, con procedura di legge costituzionale dal Senato della Repubblica e approvazione del Consiglio Direttivo della Banca Centrale, che ha potere d'iniziativa legislativa in materia economica e di modifica dello Statuto stesso.


Art. 93

Ordinamento giurisdizionale

La Magistratura è l'organo dello Stato che detiene il Potere Giudiziario e lo esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione al fine di garantire la giustizia all'interno della Repubblica.


Art. 94

La Magistratura è composta dai Magistrati, i quali assumono incarichi ed uffici secondo le modalità descritte dallo Statuto della Magistratura. Ogni funzionario della Magistratura è soggetto soltanto alla Legge e nell'esercizio delle proprie funzioni è tenuto ad osservare il principio di assoluta imparzialità.


Art. 95

La Magistratura amministra la Giustizia in nome del Popolo. Essa costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro Potere dello Stato e dai Sindacati, i quali non possono in nessun modo porre veto o intaccare le funzioni e scelte della Magistratura stessa, o promulgare leggi che ledono alla stessa. A capo della Magistratura vi è la Corte Suprema, a cui spetta la gestione dell'Organo in virtù della Legge e dello Statuto della Magistratura.


Art. 96

Lo Statuto della Magistratura ha rilievo costituzionale e stabilisce i Principi, gli Strumenti e l'Organizzazione Interna della Magistratura.


Art. 97

I Magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dalle proprie funzioni se non per un arresto in flagranza di reato o per decisione della Corte Suprema. I Magistrati non sono responsabili degli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni ma tuttavia potranno venir puniti su decisione della Corte Suprema.


Art. 98

La Magistratura dispone dei vari corpi, forze armate e dell'ordine, al fine di collaborare per la giustizia.


Art. 99

La Corte Suprema rappresenta la massima autorità giuridica, ed è l'organo che si occupa di garantire l'imparzialità ed il corretto esercizio delle funzioni della Magistratura. Si compone di un Presidente, di due Vicepresidenti (scelti dal Presidente tra i funzionari della Magistratura) e di un numero massimo di tre Associati. Le decisioni della Corte, previe eccezioni e criteri stabiliti nello Statuto della Magistratura, vengono adottate collegialmente.


Art. 99.1

E' Giudice di Ultima Istanza, pertanto le sue decisioni non possono essere contestate. E' suo compito, inoltre, interpretare il Diritto;


Art. 99.2

E' Giudice di Legittimità Giurisdizionale, pertanto verifica la corretta applicazione delle norme del diritto, sostanziale e processuale, ignorando invece le questioni di fatto. Ove si rilevi un'errata applicazione del diritto, la Corte cassa (cioè annulla) la decisione impugnata e, se è il caso, rinvia la causa al giudice competente, stabilendo il punto di diritto al quale deve attenersi. Il suo intervento non viene richiesto ma trova applicazione illimitata e periodica.


Art. 99.3

E' Giudice di Legittimità Costituzionale, pertanto è suo compito sovrintendere alla regolarità delle elezioni, dei referendum e dell'elezione del Presidente della Repubblica, dei Presidenti delle Camere del Parlamento e della nomina dei membri dell'Esecutivo; Esamina i ricorsi e verifica i risultati dello scrutinio e dirime le contestazioni sulla regolarità delle elezioni dei Deputati e dei Senatori; E' suo compito, inoltre, giudicare in merito alle controversie sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Istituzioni autonome e non, sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Istituzioni, e tra le Istituzioni; Giudica in giudizio il Presidente della Repubblica se posto in Stato d'Accusa dal Parlamento; Adempie a tutte quelle prerogative assegnategli dallo Statuto della Magistratura.


Art. 100

Gli avvocati sono liberi professionisti che si occupano di assistere il cittadino sottoposto a sentenza o interrogatorio. Ogni cittadino ha diritto a richiedere un avvocato qualora si trovasse sotto accusa. La formazione degli avvocati per conseguire l'abilitazione spetta agli organi deputati dalla Magistratura.


Art. 101

La funzione di avvocato non potrà essere svolta dai Magistrati, questi ultimi si limitano a effettuare unicamente la funzione Giurisdizionale.


Art. 102

Il Ministro della Giustizia non può in nessun modo intromettersi nelle competenze della Magistratura. Al Ministro della Giustizia spetta l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.


Art. 103

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel piè¹ breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Tribunale per i casi stabiliti dalla legge. Le forze dell'ordine/armate sono anche soggette alla Legge Penale Militare, ogni processo di tale portata verrà svolto dalla Corte Marziale.


Art. 103.1

La legge regolamenta i processi di assegnazione di pene ove è previsto l'arresto per flagranza di reato. I reati contro lo stato e i reati militari non possono essere soggetti ad arresto per flagranza


Art. 104

La Magistratura ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.


Art. 105

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.


Art. 106

Ogni cittadino ha il diritto di effettuare un ricorso qualora venisse arrestato o condannato. Tuttavia non sono ammissibili impugnazioni se la condanna è stata ricevuta dalla Corte Suprema. Qualora un cittadino sia rimasto insoddisfatto del verdetto ricevuto al primo ricorso potrà richiederne un riesame seguendo l'Iter Giudiziario espresso nello Statuto della Magistratura.


Art. 107

Lo stato maggiore della difesa

Il Regolamento dello Stato Maggiore della Difesa è riconosciuto a livello costituzionale. Contiene meccanismi, funzioni, obblighi, diritti e doveri inerenti allo Stato Maggiore della Difesa, alle Forze Armate e alla Sicurezza Militare dello Stato.


Art. 108

La legislazione marziale

La Legge Marziale è una legislazione di stampo militare proposta con il consenso bilaterale del Governo e del Comando di Vertice dello Stato Maggiore, al fine di far fronte a gravi crisi di carattere interno. Essa predispone l'estensione del codice militare a tutti i cittadini, il passaggio delle procedure giuridiche dal Tribunale e dalla Procura alla Corte Marziale, la quale effettua processi ed emette sentenze mediante processi sommari. Il comando delle forze dell'ordine, inoltre, viene attribuito ad una figura nominata dal Presidente della Repubblica. Tale figura dovrà coordinare l'attività operativa e investigativa di tutte le forze dell'ordine fino alla fine della legislazione. Il Gran Consiglio di Pubblica Sicurezza sarà composto dai Capi di Stato Maggiore, dal Ministro della Difesa, Interni e Sicurezza, dal Presidente della Repubblica e dal Presidente di Corte Suprema, potrà emettere decreti emergenziali aventi valore di legge fino alla fine della legislazione eccezionale. La proclamazione della Legge Marziale comporta la temporanea sospensione delle leggi di garanzia dello Stato, a seguito di decisione unanime del Gran Consiglio di Pubblica Sicurezza. La Proclamazione della Legge Marziale avrà luogo a seguito di approvazione a maggioranza qualificata del Senato della Repubblica.


Art. 109

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate dal Senato con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di due giorni, nella prima votazione devono essere approvate a maggioranza assoluta dai componenti del Senato. Le leggi non devono essere sottoposte a seconda deliberazione se nella prima hanno ottenuto la maggioranza qualificata nel Senato. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro due settimane dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda sessanta elettori. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione dal Senato a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.


Art. I

Disposizioni transitorie e finali

La Costituzione non può essere in nessun modo abrogata o sostituita. È inoltre vietata l'abrogazione o modifica di tale articolo.


Art. II

La Costituzione è garante dello Stato. È posta al di sopra di ogni legge dello Stato. Gli articoli della costituzione vengono posti anche al di sopra di ogni legge con rilievo costituzionale, in caso una legge di rilievo costituzionale dovesse andare in contrasto con qualche articolo della costituzione essa potrè essere dichiarata incostituzionale.


Art. III

La forma democratica non può essere oggetto di revisione costituzionale..


Art. IV

È compito del Presidente della Repubblica e del Presidente della Corte Suprema far rispettare e applicare gli articoli della Costituzione. Il Presidente della Repubblica è Garante della stessa.


Art. V

La presente Costituzione è promulgata dal Presidente della Repubblica entro 4 giorni dalla sua approvazione dal Senato, ed entra in vigore 2 giorni dopo la sua promulgazione.


Art. VI

I Poteri dello Stato sono suddivisi nei tre organi possessori: Il Governo detiene il Potere Esecutivo, Il Parlamento detiene il Potere Legislativo, La Magistratura detiene il Potere Giudiziario.


Art. VII

La Costituzione dovrè essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.


Art. VIII

La sezione II del Titolo III può essere modificata tramite Legge Ordinaria, tuttavia l'abrogazione necessitè della doppia votazione come stabilito nell'articolo 113.


Art. IX

Tutte le leggi di valenza Costituzionale e la legge elettorale, per essere modificate, necessitano della Maggioranza Qualificata in una votazione del Senato.