Statuto banca di forestville
Art. 1
Costituzione della Banca di ForestVille
a) La Banca di ForestVille è un istituto di diritto pubblico.
b) Nell'esercizio delle proprie funzioni e nella gestione delle proprie finanze, la banca di ForestVille e i componenti dei suoi organi operano nel rispetto del principio di trasparenza, e non possono sollecitare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati.
c) Assolve inoltre gli altri compiti ad essa attribuiti dalla legge ed esercita le attività strumentali alle proprie funzioni.

d) La Banca di ForestVille non è in alcun modo responsabile delle azioni illegali compiute dai propri clienti. I colpevoli verranno giudicati ed eventualmente puniti dalle autorità competenti.
Art. 2
Amministrazione della Banca di ForestVille
a) La Banca di ForestVille ha sede legale nella provincia di ForesVille.
b) La struttura organizzativa dell'Amministrazione, definita nei regolamenti, si ispira a principi di funzionalità e di efficienza.
Art. 3
a) Gli organi principali della Banca di ForestVille sono:
- Governatore
- Direzione Centrale
- Consiglio Superiore
Art. 4
a) Il Consiglio Superiore è composto dalla Direzione Centrale, dal Ministro dell'Economia, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Consulenti Finanziari.
b) Le riunioni del Consiglio sono ordinarie e straordinarie. Le riunioni straordinarie propongono modifiche dello statuto e propongono su licenziamenti, assunzioni e promozioni; le assemblee ordinarie propongono su ogni altra materia amministrativo-fiscale.
c) Il Consiglio Superiore:
- Delibera i regolamenti interni dell'Istituto.
- Determina la pianta organica del personale, adotta i provvedimenti per la cessazione del servizio dei dipendenti.
- Adotta le deliberazioni riguardanti l'articolazione territoriale nonché l'assetto organizzativo generale della Banca nel territorio.
- Delibera su tutte le altre questioni concernenti l'amministrazione generale della Banca che la Direzione Centrale ritenga di sottoporgli.
d) Il Consiglio viene informato dal Governatore sui fatti rilevanti concernenti l'amministrazione della Banca e in particolare sugli indirizzi strategici aziendali, sul consultivo settimanale degli impegni di spesa, sui risultati degli accertamenti ispettivi interni
e) Il Governatore della Banca di ForestVille, qualora lo riterrà necessario, in concordanza con il Governo, potrà revocare o modificare una decisione presa dal Consiglio Superiore senza necessità dell'approvazione di quest'ultimo. Inoltre, qualora fosse necessario, potrà prendere una decisione in maniera indipendente al Consiglio Superiore, che dovrà essere sottoposta alla votazione di quest'ultimo entro 20 giorni.
Art. 5
a) La Direzione Centrale è l'organo superiore della Banca di ForestVille, composto dal Governatore e dai Direttori.
b) La Direzione Centrale delibera sulle decisioni prese da tutti gli organi dell'Istituto.
c) Alla Direzione Centrale spetta la competenza di assumere i provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge per il perseguimento delle finalità istituzionali.
d) Il Direttorio:
- Esamina e approva il progetto di bilancio.
- Approva il bilancio settimanale in previsione degli impegni di spesa
- Autorizza i contratti inerenti alla Banca di ForestVille stessa che comportano alienazione di immobili per prestiti e tassazioni, le transazioni, i concordati e le cessazioni aziendali.
e) Il Governatore della Bancadi ForestVille, qualora lo riterrà necessario, potrà revocare o modificare una decisione presa dal Direttorio senza necessità dell'approvazione di quest'ultimo.

f) Il Direttore Generale della Banca di ForestVille è portavoce delle decisioni del Direttorio e degli altri organi della Banca di ForestVille
Art. 6
a) Il Governatore della Banca di ForestVille rappresenta di fatto la massima autorità all'interno di quest'ultima.
b) Il Governatore rappresenta la Banca di ForestVille di fronte ai terzi in tutti gli atti e contratti e nei giudizi.
c) Dispone le nomine, le promozioni, le assegnazioni, i trasferimenti e gli incarichi del personale di grado superiore, può delegare le sue funzioni in sua assenza ad un membro del Direttorio.

d) Al Governatore è rimesso tutto quanto nella legge o nel presente statuto non è espressamente riservato ad un Collegio della Banca di ForestVille.
Art. 7
Operazioni della Banca di ForestVille
a) Per il perseguimento degli obiettivi e per lo svolgimento dei compiti propri, la Banca di ForestVille può compiere tutti gli atti e le operazioni previsti dalla legge, nel rispetto delle condizioni stabilite nello statuto.
b) La Banca di ForestVille ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Metropolis e ForestVille, operando anche secondo le norme e consuetudini vigenti. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari necessari autorizzati per legge.
Art. 8
a) Fermo restando quanto previsto ai precedenti articoli, la Banca di ForestVille può altresì compiere tutti gli atti e le operazioni connessi o strumentali allo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti. In particolare, essa può:
- Creare conti Borsa Privati ed Aziendali.
- Aggiornare il conto corrente secondo le linee guida
- Ricevere depositi a custodia in Cassette di Sicurezza
- Ricevere somme di denaro in conto corrente, con o senza interesse
- Effettuare bonifici, con o senza interesse
- Passaggi di proprietà del conto borsa
- Acquistare e ipotecare beni mobili
- Costruire, acquistare ed ipotecare beni immobili
- Riscuotere per conto di terzi titoli e, in generale, svolgere il servizio di cassa per conto ed a rischio di terzi
- Effettuare aste pubbliche, anche per conto di terzi.
- Svolgere tutte le operazioni precedentemente affidate alla Banca di ForestVille
b) La Banca di ForestVillenon si assume la responsabilità di beni mobili ed immobili depositati da terzi titoli.
c) Eventuali altre funzioni possono essere specificate dai trattati e dalla legge previa delibera della Direzione Centrale.

e) I servizi cui comma a) entreranno in atto solo in presenza delle adeguate condizioni tecniche ed economiche.
Art. 9
a) La Banca di ForestVille emette prestiti, mutui ed ogni altro tipo di contratto di credito tramite procedura stabilita con deliberazione della Direzione Centrale e del Governo.
b) La Banca di ForestVille applica, nell'ambito dei contratti, prestiti e mutui citati nel comma a) tassi d'interesse nella fascia 9%-20%
c) Il termine massimo di rate concedibili per l'estinzione del debito contratto nei confronti della Banca di ForestVille non può eccedere le quarantacinque (45) rate, alle quali potranno essere aggiunte ulteriori cinque (5) rate straordinarie tramite deliberazione del governatore.
d) La Banca di ForestVille si avvale di ogni strumento necessario per il risanamento del debito nei confronti di quest'ultima in caso di inadempienza o infrazione del contratto.

e) La Banca di ForestVille si avvale della facoltà di modificare su autorizzazione del governatore e della direzione centrale unanime della stessa, le clausole, i termini e i metodi di pagamento di un Prestito o qualsiasi atto cui comma a).