Codice penale
Art. 1
Disposizione espressa di legge
Nessuno nella giurisdizione ordinaria può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.
Art. 2
Successioni di leggi penali
- Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.
- Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
- Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria.
- Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
- Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.
- Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti.
Art. 3
Obbligatorietà della Legge Penale
- La legge penale di Metropolis obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale.
- La legge penale di Metropolis obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all'estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale.
Art. 4
Ignoranza della Legge Penale
Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale.
Art. 5
Pene Ammesse dalla Legge Penale
Le pene principali sono:
- l'ergastolo;
- la multa.
- l arresto;
- la sanzione amministrativa.
- l'ammenda.
Art. 6
Distinzione di Pene
- Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale la legge comprende: l'ergastolo e l'arresto.
- Sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge comprende: la multa, l'ammenda e la sanzione amministrativa.
Art. 7
Pene Accessorie Ammesse dalla Legge Penale
1) Le pene accessorie per la giurisdizione ordinaria sono:
- l'interdizione dai pubblici uffici;
- l'interdizione da una professione o da un'arte;
- l'interdizione legale; l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
2) Ogni pena accessoria dovrà essere motivata a fronte di una concreta esigenza / problema. Le pene accessorie possono essere applicate unicamente da o dopo il 3° di giudizio.
Art. 8
Assegnazione della Legge Penale
1) Le pene principali sono assegnate dai giudici competenti; in base al grado della sentenza (1°, 2°…) possono essere aggiunte detratte pene principali, etc.
Art. 9
Ergastolo
1) L'ergastolo prevede un periodo di detenzione pari a giorni 30, privo di cauzione e senza possibilità di utilizzare il biglietto UnJail, esso deve essere conferito da un giudice in sede di processo. La Corte Suprema si riserva il diritto di conferire l'ergastolo al di fuori di un processo qualora lo Stato si trovi in “Stato di emergenza†o “Stato di Guerra†o le altre situazioni particolari che possano comportare un impedimento all'ordinario sistema giuridico.
2) Con il consenso dello Staff l'ergastolo può essere permanente.
3) Chiunque ricevi l'ergastolo può incorrere a sanzioni amministrative non inferiori a 257.650€ stabilite dal giudice in sede di processo. La Corte Suprema dispone di quanto riportato nel comma 1 di questo articolo.
Art. 10
Periodo Detentivo
1) La pena dell'arresto si estende da un'ora a 30 giorni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.
Art. 11
Multa
1) La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 5, né superiore a euro 100.000.
2) Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da euro 50 a euro 25.000.
Art. 12
Ammenda
1) La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 5, né superiore a euro 1.000.000 .
Art. 13
Sanzione Amministrativa
2) La pena della sanzione consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 5, né superiore a euro 10.000.000.
Art. 14
Interdizione dai Pubblici Uffici
1) L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea. L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:
a) del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico; ( Max 150 giorni ) è applicabile solo con i delitti contro lo stato e le istituzioni.
b) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio; (Max 35 giorni)
c) dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura; (Max 35 giorni)
d) dei gradi e della dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche; ( Unicamente retroattivo) applicabile soltanto a pene detentive pari o superiori ai 15 giorni.
e) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico; ( Max 4 Retribuzioni)
f) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità , grado, titolo, dignità , decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti. ( Max 14 giorni)
L'interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità , gradi, titoli e onorificenze. Essa non può avere una durata inferiore a un giorno, né superiore a 35, fatta eccezione per l'art. 121 comma 1 elenco a del presente testo unico.
Art. 15
Interdizione da una Professione o un'Arte
1) L'interdizione da una professione o da un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorità , e importa la decadenza dal permesso o dall'abilitazione, o licenza anzidetti.
2) L'interdizione da una professione o da un'arte non può avere una durata inferiore a una settimana, né superiore a 45 giorni, salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge.
Art. 16
Interdizione Legale
1) Il condannato all'ergastolo è in stato di interdizione legale. La condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla potestà dei genitori.
2) Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a 20 giorni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti.
3) Alla interdizione legale si applicano per ciò che concerne la disponibilità e l'amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli atti ad esse relativi le norme della legge civile dell'interdizione giudiziale.
Art. 18
Distinzione di Reati
1) reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice.
Art.19
Rapporto di Causalità
1) Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. 2) Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.
Art. 20
Consenso dell'Avente Diritto
1) Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporre.
Art. 21
Delitto Tentato
1) Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.
2) Il colpevole del delitto tentato è punito con la reclusione non inferiore a cinque giorni con cauzione non superiore a 175.220€ ed una sanzione non superiore a 78.550€.
Art. 23
Aggravanti
1) Aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti:
a) l'avere agito per motivi abietti o futili;
b) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;
c) l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;
d) l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;
e) l'aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
f) l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione spedito per un precedente reato;
g) l'avere, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità ;
h) l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;
i) l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;
j) l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni d'ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità ;
k) se il fatto e' commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale.
Art. 24
Attenuanti
1) Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:
a) l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
b) l'aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;
c) l'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'autorità , e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza;
d) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità , quando anche l'evento dannoso e pericoloso sia di speciale tenuità ;
e) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
f) l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.
Art. 25
Misure Applicative
1) Le Circostanze Aggravanti e Attenuanti equivalgono alla diminuzione o aumento della pena fino ad un 30% per circostanza sin dal primo grado di giudizio, in caso di ricorsi in ulteriori gradi di giudizio queste modifiche potranno essere annullate o amplificate.
Art. 26
Amnistia
1) L'amnistia estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie.
2) Nel concorso di più reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali è concessa.
3) Può essere concessa da un giudice a seguito di un ricorso, dal capo dello Stato, e dalla Corte costituzionale.
Art. 27
Attentati Contro l'Integrità , l'Indipendenza o l'Unità dello Stato
1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a quindici giorni con cauzione 24.000€.
2) La pena è aggravata di un terzo se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche.
Art. 28
Favoreggiamento Bellico
1) Chiunque, in tempo di guerra o di emergenza, tiene intelligenze con il nemico per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato, o per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato, ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi, è punito con la reclusione non inferiore a 10 giorni con cauzione 10.000€; e, se raggiunge l'intento, con una reclusione non inferiore a 15 giorni con cauzione 16.000€.
Art. 29
Spionaggio Politico o Militare
1) Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato, o comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione non inferiore a sette giorni con cauzione 11.000€.
Art. 30
Spionaggio di Notizie di Cui è Stata Vietata la Divulgazione
1) Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di cui l'autorità competente ha vietato la divulgazione è punito con la reclusione non inferiore a cinque giorni con cauzione 8.500€
2) Si applica l'aggravante di un terzo se il fatto è commesso nell'interesse di uno nemico in guerra con lo Stato.
Art. 31
Introduzione Clandestina in Luoghi Militari e Possesso Ingiustificato di Mezzi di Spionaggio
1) È punito con la reclusione da tre a cinque giorni con cauzione dai 9.000€ ai 17.500€ chiunque:
a) si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, in cui è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;
b) è còlto, in tali luoghi o zone, o in loro prossimità , in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 28,29,30.
2) In caso il soggetto dovesse essere presente unicamente in superficie o all'interno di un'area militare, verrà applicata una pena detentiva di ore 5 con cauzione 750€, sarà possibile sparare subito in caso il soggetto dovesse non collaborare.
Art. 32
Rivelazione dei Segreti di Stato
1) Chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto è punito con la reclusione non inferiore a sette giorni con cauzione 70.000€.
2) Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, o le operazioni militari, la pena della reclusione non può essere inferiore a dieci giorni con cauzione 90.000€.
Art. 33
Utilizzazione dei Segreti di Stato
1) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che impiega a proprio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali che egli conosca per ragioni del suo ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a nove giorni con cauzione 76.500€
2) Se il fatto è commesso nell'interesse di un nemico in guerra con lo Stato, o se ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari, si applica l'aggravante di un mezzo.
Art. 34
Disfattismo Politico
1) Chiunque in tempo di guerra o di emergenza, diffonde o comunica voci o notizie false esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque un'attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a due giorni con cauzione 27.500€. 2) La pena è non inferiore a tre giorni con cauzione 35.000€: a) se il fatto è commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari; b) se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico.
Art. 35
Reati Elettorali
1) Chiunque, preso atto delle disposizioni delle autorità competenti, decida di annettere, o far confluire, o deviare, indirizzare o aumentare, a vantaggio di sé o di propri alleati, voti e/o preferenze in merito a questioni elettorali da parte di partiti dei quali secondo la costituzione o autorità giudiziaria è confermata l'incandidabilità alle elezioni verso partiti terzi, è punito con la reclusione non inferiore a giorni 5 e non superiore a giorni 9 con multa di 90.000€.
2) Le medesime pene sono applicate ai partiti ai quali si sono verificate le condizioni di cui comma 1 nei soli casi in cui, tramite disposizione dell'autorità giudiziaria su richiesta del Procuratore Generale, sia ritenuta di fatto confermata la complicità dei promotori di tali partiti verso i quali sono avvenuti i fatti di cui comma 1.
3) Se il fatto è avvenuto a seguito di elezioni, ai risultati elettorali, in quanto frutto di deviazioni improprie ed illegali del partito verso i quali sono avvenuti i fatti di cui comma 1 e fermo restando confermate le disposizioni di cui comma 2, è sempre disposta la cassazione e conseguente annullamento dei risultati ottenuti dal partito incriminato.
4) La stessa pena di cui comma 1 è applicata se all'interno della lista elettorale di un partito terzo siano presenti candidati membri di un partito di al quale secondo la costituzione o autorità giudiziaria è confermata l'incandidabilità alle elezioni, vengono dunque applicate anche le disposizioni di cui comma 2 e 3.
5) Fermo restando le disposizioni di cui comma 3, nelle circostanze all'interno delle quali le elezioni in questione non si siano ancora svolte, è annullata direttamente la candidatura a tali elezioni del partito e/o coalizione all'interno delle quali sono presenti i membri di cui comma 4 o sussistano le condizioni di cui comma 1 e 2.
6) L'autorità giudiziaria dispone, nei mezzi che ritiene più propri, di tutte le infrastrutture telematiche necessarie a adempiere alle forme di supervisione ai sensi di tale articolo."
Art. 36
Associazioni Sovversive
1) Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione non superiore a cinque giorni con cauzione 37.500€.
2) Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre giorni.
3) Le pene sono aumentate di un mezzo per coloro che costituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.
Art. 37
Associazioni con Finalità di Terrorismo anche Internazione o di Eversione dell'Ordine Democratico
1) Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici giorni con cauzione 87.500€.
2) Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci giorni con cauzione dai 57.500€ ai 73.500€. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Art. 38
Assistenza degli Associati
1) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità , mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 35 e 36 è punito con la reclusione fino a quattro giorni con cauzione 28.500€.
2) La pena è aumentata di un terzo se l'assistenza è prestata continuativamente.
3) Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
Art. 39
Attentato Contro il Presidente della Repubblica
1) Chiunque, attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Presidente della Repubblica, è punito con reclusione non inferiore a venticinque giorni con cauzione non inferiore a 280.000€.
Art. 40
Offesa alla Libertà del Presidente della Repubblica
1) Chiunque fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla libertà del presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da cinque a quindici giorni con cauzione dai 95.500€ ai 130.000€.
Art. 40-Bis
Offesa all'Onore o al Prestigio del Presidente della Repubblica
1) Chiunque offende l'onore o il prestigio del presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da uno a cinque giorni con cauzione da 7.500€ a 23.500€.
Art. 41
Attentato per Finalità Terroristiche o di Eversione
1) Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore a giorni tredici con cauzione 57.500€ e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore a giorni sei con cauzione 17.500€.
2) Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore a giorni cinque con cauzione 18.500€; se ne deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore a giorni sei con cauzione 21.500€.
3) Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.
4) Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita, la reclusione di giorni quattordici con cauzione 125.500€ e, nel caso di attentato alla incolumità , la reclusione di giorni venti con cauzione 140.000€.
5) Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 23 e 24, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
Art. 42
Atto di Terrorismo con Ordigni Micidiali o Esplosivi
1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque giorni con cauzione da 50.000€ a 90.000€.
2) Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate idonee a causare importanti danni materiali.
3) Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino a due terzi.
4) Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci giorni con cauzione 75.000€.
5) Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 23 e 24, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
Art. 43
Attentato Contro la Costituzione di Stato
1) Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di Governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque giorni con cauzione 35.000€.
Art. 44
Insurrezione Armata Contro lo Stato
1) Chiunque promuove un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a giorni quindici senza cauzione e, se l'insurrezione avviene, con l'ergastolo
2) Coloro che partecipano all'insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a cinque giorni senza cauzione;
3) coloro che la dirigono, con l'ergastolo.
4) L'insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito.
Art. 45
Guerra Civile
1) Chiunque commette un fatto diretto a suscitare o dirigere la guerra civile nel territorio dello Stato è punito con l'ergastolo.
Art. 46
Usurpazione di potere Politico o di Comando Militare
1) Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente è punito con la reclusione da sei a quindici giorni.
2) Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare.
3) Se il fatto è commesso in tempo di guerra o emergenza, il colpevole è punito con l'ergastolo;
Art. 47
Attentato Contro Organi Costituzionali e Contro le Assemblee
1) È punito con la reclusione da cinque a dodici giorni con cauzione da 20.000€ a 47.500€, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:
2) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;
3) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale l'esercizio delle loro funzioni.
Art. 48
Sequestro di Persona a Scopo di Terrorismo o di Eversione
1) Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta giorni con cauzione 175.000€.
2) Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di giorni dodici con cauzione 70.000€.
3) Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica l'aggravante di un terzo. g
4) Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto giorni con cauzione 8.000€; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione di otto giorni con cauzione 15.000€.
5) Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro giorni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta giorni.. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a tre giorni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a cinque giorni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
Art. 49
Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni Costituzionali e delle Forze Armate
1) Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, la Nazione, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo, o la Corte costituzionale o l'ordine giudiziario, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000 effettuata dal Pubblico Ufficiale Competente in base alle circostanze. 2) La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le forze armate dello Stato o quelle della liberazione.
Art. 50
Parificazione al Presidente della Repubblica di Chi ne fa le Veci
1) Nei casi descritti dagli articoli 38-39-40-47 è parificato al Presidente della Repubblica chi ne fa le veci o comunque le alte cariche dei poteri dello Stato.
Art. 51
Peculato
1) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a sette giorni con cauzione 30.000€.
2) Si applica la pena della reclusione da sei ore a tre giorni con cauzione da 4.000€ a 15.000€ quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.
Art. 52
Malversazione a danno dello Stato
1) Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità , è punito con la reclusione da sei ore a quattro giorni.
Art. 53
Concussione
2) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità , è punito con la reclusione da quattro a dodici giorni con cauzione da 20.000€ a 80.000€.
Art. 54
Corruzione per un Atto di Ufficio
1) Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità , una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre giorni a sei giorni con cauzione di 40.000€ a 60.000€.
2) Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a cinque giorni con cauzione 45.000€.
Art. 55
Corruzione per un Atto Contrario ai Doveri di Ufficio
1) Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità , o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due giorni a cinque giorni con cauzione di 30.000€ a 45.000€.
Art. 56
Circostanze Aggravanti
1) La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui all'art. 53 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.
Art. 57
Corruzione in Atti Giudiziari
1) Se i fatti indicati negli articoli 53 e 54 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto giorni con cauzione da 30.000€ a 60.000€.
2) Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque giorni, la pena è della reclusione da quattro a sette giorni con cauzione da 35.000€ a 80.000€; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque giorni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a dodici giorni senza cauzione.
Art. 58
Pene per il Corruttore
1) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 53, nell'articolo 54, nell'articolo 55, nell'art. 56,in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 53 e 54, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità .
Art. 59
Istigazione alla Corruzione
1) Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 53, ridotta di un terzo.
2) Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 54, ridotta di un terzo..
3) La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 53.
4) La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 54.
Art. 60
Confisca
1) Nel caso di condanna, o di applicazione della pena per uno dei delitti previsti dagli articoli da 51 a 58, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità , per un valore corrispondente a tale prezzo.
Art. 61
Abuso di Ufficio
1) Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a tre giorni con cauzione da 15.000€ a 40.000€.
2) La pena è aumentata di un mezzo nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità .
Art. 62
Rifiuto di Atti d'Ufficio, Omissione
1) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta o rimanda eccessivamente un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità , deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da dodici ore a due giorni senza cauzione.
2) La stessa pena è applicata a coloro che
Art. 63
Rifiuto o Ritardo di Obbedienza Commesso da un Militare o da un Agente della Forza Pubblica
1) Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a sette giorni con cauzione 60.000€
Art. 64
Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.
1) Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità , rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei ore a tre giorni con cauzione 10.000€.
2) Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a due ore con cauzione 2.000€.
3) E' sempre disposta sanzione fino a 50.000€
Art. 65
Interruzione d'un Servizio Pubblico o di Pubblica Necessità
1) Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità , interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei ore a un giorno con cauzione 7.000€ e con la multa non inferiore a euro 8.000€.
2) I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione di tre giorni con cauzione 15.000€ e con la multa non inferiore a euro 10.000€.
Art. 66
Violenza o Minaccia a un Pubblico Ufficiale
1) Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei ore a un giorno con cauzione da 500€ a 3.000€.
Art. 67
Resistenza a un Pubblico Ufficiale
1) Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale, o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto d'ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da tre ore a cinque ore con cauzione da 500€ a 1.500€.
2) Dal secondo avviso sarà possibile applicare anche una multa non superiore a 750€
3) Dal terzo avviso, in caso il reo non dovesse consegnarsi, sarà possibile applicare una pena detentiva aumentata di un terzo e una multa non superiore a 1.250€. 4) Nei casi previsti dal terzo comma sarà possibile aprire il fuoco in caso il soggetto non dovesse consegnarsi.
Art. 67-bis
Violazione di Misure Cautelari
1) Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 105, 107 e 108 del codice di procedura penale o dall'ordine di cui agli articoli 115 e 116-bis del medesimo codice, è punito con la reclusione da dodici a quindici ore, con cauzione non superiore ad euro 7.000.
Art. 68
Interruzione di un Ufficio o Servizio Pubblico o di un Servizio di Pubblica Necessità
1) Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è punito con la reclusione fino a un giorno con cauzione 2.500€.