Legge Elettorale "Haytaimellum"
DiabloVI ◉ 09 July 2024Titolo I • Candidature alle Elezioni
Art. 1
Requisiti per la Candidatura.
Potranno candidarsi alle elezioni politiche per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica tutti i partiti regolarmente registrati all ’INPS da 15 giorni (variazione massima di 24 ore [1 giorno] in meno per i partiti che lo necessitino) o più alla chiusura delle urne elettorali.
Per candidarsi servirà indicare almeno il 50%+1 dei membri di ciascuna camera (I seggi totali sono 9 per il Senato e 17 per la Camera, il 50%+1 per le candidature equivale a 5 per il Senato e 9 per la Camera)
Non sarà possibile indicare più di 9 candidati per il Senato e 17 candidati per la Camera.
È possibile per i partiti/coalizioni candidarsi anche per una sola camera e non obbligatoriamente per entrambe.
Art. 2
Procedure per la Candidatura.
Qualsiasi partito per candidarsi ufficialmente alle Elezioni Politiche dovrà presentare, entro il termine ultimo (96h [4 Giorni] dall’apertura delle Urne) la propria candidatura (Attenzione: Non i candidati, ma la candidatura del partito).
La candidatura del capoverso precedente va presentata tramite dichiarazione scritta al Presidente della Repubblica (Libro) e dovrà essere firmata (“Candidatura” o simili) dal Presidente del Partito o da un Vice Presidente o dal Segretario del Partito.
Nella candidatura dovranno essere presenti: Nome del Partito; Direzione del Partito (Presidente, Vice Presidenti ed eventuale Segretario); e la dicitura “Richiesta d’Iscrizione alle Urne”.
Art. 3
Presentazione dei Candidati.
Una volta presentata la candidatura di un partito politico alle elezioni politiche, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, il partito candidato provvederà a depositare entro 48h [2 Giorni] dall’apertura delle urne la lista dei candidati, che dovrà comprendere:
1) Candidati Senatori (con diploma)
2) Candidati Deputati (con diploma)
3) Candidati Ministri (con diploma)
4) Candidato Presidente del Consiglio (con diploma e laurea)
La lista dei candidati è inviata al Presidente della Repubblica e al Presidente della Corte Suprema in via telematica o in via cartacea entro 48h [2 Giorni].
La lista dei candidati deve essere obbligatoriamente resa nota ai cittadini in quanto essi votano anche sulla preferenza dei senatori e dei deputati proposti dai rispettivi partiti. Questo obbligo di pubblicità può avvenire anche mediante i canali telematici ufficiali di ciascun partito.
Art. 4
Verifica delle Candidature.
E’ responsabilità della Corte Suprema assicurare e verificare che tutti i candidati alle elezioni siano in possesso dei requisiti necessari e che tutte le candidature siano pervenute in ogni loro aspetto e/o ambito in maniera corretta.
E’ facoltà del Presidente della Repubblica sovrintendere all’operato del Consiglio Costituzionale in materia di verifiche cui capoverso precedente e di sollecitare la stessa.
Ogni irregolarità sulle candidature dovrà essere segnalata ai Presidenti di partito (anche in via telematica) entro 24h [1 Giorno] dall’apertura delle urne e dovrà essere garantita, fino a 12h dall’apertura delle urne la possibilità agli stessi di ovviare ai problemi di candidatura.
Ogni irregolarità segnalata entro le 24h dall’apertura delle urne, ma comunque non oltre, comporterà il rinvio delle elezioni alla prima data utile. Se invece l’irregolarità sarà individuata dopo l’elezione non si procederà in alcun modo.
In caso non sia possibile presentare notifiche cartacee o di persona, è possibile presentare tutti i documenti e le candidature necessarie in via telematica (tramite telegram).
Art. 5
Presentazione delle Coalizioni e Pubblicità.
Ciascun partito politico candidato alle elezioni potrà, limitatamente all'elezione in cui è candidato, coalizzarsi con altri partiti politici candidati alle medesime elezioni.
I partiti coalizzati dovranno presentare un'unica lista comune di candidati (primo ministro, ministri, senatori e deputati) che comprenda almeno un candidato per ogni partito facente parte della coalizione
La coalizione può comprendere fino ad un massimo di 4 partiti
Non sono ammesse nessun tipo di federazioni; l’unico modo di unirsi ad altri partiti è farlo attraverso la coalizione
I partiti e le coalizioni possono acquistare cartelloni pubblicitari al prezzo di 30.000€ presso gli Studi Tecnici, che comunque non potranno essere più di 2 per partito o più di 2 per ogni partito in coalizione (una coalizione di 4 partiti, può avere ad esempio un massimo di 8 cartelloni… 2 per ogni partito facente parte della coalizione)
Titolo II • Soglie di Sbarramento
Art. 6
Sbarramento per i Partiti Singoli.
I partiti, presentati in modo individuale, che avranno ottenuto alle elezioni politiche per il rinnovo della Camera dei Deputati un risultato minore al 6%, non avranno alcuna rappresentanza nella Camera dei Deputati.
Di conseguenza, verranno conteggiati solo i voti dei partiti (candidati singolarmente) maggiori o uguali al 6%.I partiti, presentati in modo individuale, che avranno ottenuto alle elezioni politiche per il rinnovo del Senato della Repubblica un risultato minore al 12%, non avranno alcuna rappresentanza al Senato della Repubblica. Di conseguenza, verranno conteggiati solo i voti dei partiti (candidati singolarmente) maggiori o uguali al 12%.
Art. 7
Sbarramento per le Coalizioni.
Le coalizioni, che avranno ottenuto alle elezioni politiche per il rinnovo della Camera dei Deputati un risultato minore al 10%, non avranno alcuna rappresentanza nella Camera dei Deputati. Di conseguenza, verranno conteggiati solo i voti delle coalizioni maggiori o uguali al 10%.
Le coalizioni, che avranno ottenuto alle elezioni politiche per il rinnovo del Senato della Repubblica un risultato minore al 18%, non avranno alcuna rappresentanza nel Senato della Repubblica. Di conseguenza, verranno conteggiati solo i voti delle coalizioni maggiori o uguali al 18%.
In caso alcuna coalizione o alcun partito dovesse superare la soglia di sbarramento, tale è abbassata del 10% per le coalizioni e del 5% per i partiti presentati singolarmente sia in Camera che in Senato in maniera separata ed indipendente tra loro.
Titolo II • Operazioni di Voto
Art. 8
Seggi adibiti alle Votazioni.
Sono adibiti come seggi elettorali aperti al pubblico gli spazi (La collocazione precisa è stabilita dal Ministero dell’Interno secondo le necessità) componenti le seguenti infrastrutture: Municipio; Scuola; Palazzo del Governo.
Sono adibiti come seggi elettorali per lo Stato Maggiore della Difesa gli spazi individuati dal Comando di Vertice dello Stato Maggiore della Difesa, tassativamente in una zona militare.
Sono adibiti come seggi elettorali per la Questura gli spazi individuati dal Questore della Polizia, tassativamente in un Accademia della Questura.
Sono adibiti come seggi elettorali tutti gli spazi necessari ritenuti idonei dal Governo in tutte le Accademie in corso durante le operazioni di voto.
Art. 9
Suddivisione dei seggi adibiti
alle Votazioni per nome.
Ogni cittadino (al di fuori dei casi previsti dai commi 2,3,4 dell’articolo precedente) dovrà recarsi a votare unicamente nei seggi dove autorizzato, secondo il seguente elenco e in base alle lettere iniziali del suo nome (Nickname):
a-b-c-d-e-f-g-h-i » Municipio
j-k-l-m-n-o-p-q-r » Scuola
s-t-u-v-w-x-y-z, underscore e numeri » Palazzo del Governo
Art. 10
Presidio dei seggi adibiti alle Votazioni.
In ogni seggio elettorale aperto al pubblico (Palazzo del Governo, Municipio e Scuola) è sempre presente durante le operazioni di voto almeno una pattuglia composta da forze armate e forze dell’ordine di numero non inferiore a 5, con il compito di garantire un ordinato svolgimento delle operazioni di voto.
Art. 11
Durata delle operazioni di Voto.
Il Presidente della Repubblica stabilisce gli orari e la durata delle tornate elettorali e se dividerle in più giornate, esse non potranno comunque avvenire prima delle 15.00 e dopo le 23.00.
Art. 12
Silenzio Elettorale.
Durante i giorni in cui si svolgono le operazioni di voto e fino alla conclusione delle stesse, è disposto il silenzio elettorale con pena pari a 5.000€ di Multa, la pena è triplicata in caso di reiterazione a seguito della prima Multa.
Titolo III • Operazioni di Scrutinio
Art. 13
Operazioni di Scrutinio.
Il Conteggio dei seggi e la proclamazione dei risultati è fatta in presenza del Presidente del Senato della Repubblica, e di un Rappresentante di ciascuna coalizione o partito singolo candidato (solo nel caso in cui essi fossero disponibili)
La proclamazione dei risultati è fatta, salvo problemi riconosciuti da tutte le figure cui comma 1 del presente articolo, entro 2h dalla chiusura dei seggi.
Titolo IV • Calcolo e Attribuzione dei Seggi, Consultazioni
Art. 14
Formula per il Calcolo e l’Attribuzione dei Seggi.
Il calcolo e l’attribuzione dei seggi avviene, sia al Senato della Repubblica che alla Camera dei Deputati, con il metodo proporzionale “del quoziente e dei più alti resti”, che stabilisce la quota di voti che bisogna raggiungere per ottenere un seggio.
Tale metodo può essere spiegato suddividendolo in due sotto metodi: metodo della quota e metodo dei resti più alti.
Metodo della quota: Tramite la formula Q = V/N (V = voti degli elettori, N = numero di seggi), si determina il coefficiente Q che servirà a stabilire il numero di voti necessari per ottenere un seggio. Quindi se un partito ottiene X voti, tramite la formula Y = X/Q si potrà calcolare il numero Y di seggi da assegnare al partito in questione. Il risultato di Y è spesso un numero non intero e la parte decimale rappresenta la parte del numero di seggi che non vengono assegnati col metodo della quota a quel partito. Per completare l'assegnazione si ricorre quindi al successivo metodo dei resti più alti.
Metodo dei resti più alti: La parte decimale di Y rappresenta la parte di seggi rimanenti e non assegnati dal metodo della quota. Sia YI la parte intera di Y. Con la formula R = X - (YI * Q) si ottengono il numero dei voti (R = il resto dei voti) che serviranno per calcolare la successiva assegnazione dei seggi. Ad ogni partito corrisponde un numero R: l'insieme di questi numeri, ciascuno associato ad uno specifico partito, verrà ordinato per valori decrescenti. Si procede quindi all'assegnazione di un seggio per partito (fra quelli rimasti non assegnati) a partire dal partito con maggior resto fino a quando non viene esaurita la disponibilità dei seggi non assegnati.
Esempio: Alle elezioni del Parlamento dello Stato di HaytaimLandia, composto da 8 seggi, si presentano quattro partiti. Il numero dei votanti/voti espressi è 423.000.
I risultati elettorali sono i seguenti:
Voti validi: 423.000 schede
Partito Alfa: 171.000 preferenze
Partito Beta: 132.000 preferenze
Partito Gamma: 84.000 preferenze
Partito Delta: 36.000 preferenze
L'applicazione del metodo porta alla creazione di una tabella in cui vengono individuati il numero di seggi spettanti a ogni partito.
La quota Q, per quanto detto sopra è: Q = 423.000/8 = 52.875
Come risulta chiaro rimangono non assegnati 2 seggi degli 8 a disposizione. Quindi, ai seggi da quota andranno aggiunti i 2 seggi che sono rimasti fuori dal calcolo della quota, che andranno ripartiti col metodo dei resti, ovvero assegnandoli ai partiti col maggior numero di resti fino a esaurimento.
Art. 15
Consultazioni.
Il Presidente della Repubblica dovrà, una volta proclamati i risultati, aprire le consultazioni politiche al fine di garantire un nuovo governo. Il Presidente della Repubblica avrà libero arbitrio, che dovrà esercitare nell'interesse della nazione e nel rispetto degli accordi e degli interessi politici, di nominare il governo più idoneo.
Metropolis, addì 13 Giugno 2024
Firma
● Ex Presidente della Repubblica e Senatore; sua Grazia Emerita, Onorevole Haytaim