Presentata il ??/01/2025
ONOREVOLI COLLEGHI ! — Presento oggi dinanzi a voi, a rappresentanza del Ministero della Giustizia, questa modifica costituzionale, la quale vuole andare ad aggiornare l’attuale articolo 11 della Costituzione della nostra Repubblica, al fine di rafforzarne la portata e adattarne i principi al nostro tempo.
L’articolo inizia col comma 1 con una delle più importanti e potenti affermazioni del nostro ordinamento e del nostro Stato: “la libertà personale è inviolabile”. Esso continua poi nel comma successivo specificando che qualsiasi limitazione ad essa può essere applicata solo nei casi e nei modi previsti dalla legge, con la necessaria autorizzazione dell’autorità giudiziaria.
Questa formulazione, seppur imprescindibile per garantire i diritti fondamentali dei cittadini, oggi richiede un ampliamento.
La proposta che sottopongo al vostro esame non intende alterare i valori fondanti di tale principio, ma rafforzarli e integrarli per renderli più efficaci e attuali. Con essa si consolida l’equilibrio tra la tutela della sicurezza pubblica e la protezione dei diritti individuali, così da garantire che la libertà personale non sia mai violata ingiustamente.
In ultimo, la modifica promuove la tutela di coloro sottoposti alle limitazioni della libertà previste dalla legge.
ART. 1.
(Modifiche.)
1. Il comma 1 dell’art. 11 della Costituzione della Repubblica di Metropolis viene diviso in due commi distinti.
Il primo comma è composto dalle seguenti parole: “La libertà personale è inviolabile.”.
Il secondo comma è composto dalle seguenti parole: “Non è ammessa nessuna forma di detenzione, di ispezione o perquisizione personale o domiciliare, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.”.
2. All’articolo 11 della Costituzione della Repubblica di Metropolis è aggiunto il seguente comma 3:
"In casi eccezionali di necessità e urgenza, tassativamente indicati dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria. Se questa non li convalida nelle successive novantasei ore, i provvedimenti si intendono revocati e restano privi di ogni effetto."
3. All’articolo 11 della Costituzione della Repubblica di Metropolis è aggiunto il seguente comma 4:
"La legge stabilisce i casi per cui la convalida dell’autorità giudiziaria è obbligatoria e i limiti massimi della carcerazione preventiva."
Vice Ministro dott. Stefano Ferrara (Cickalittle_)
Il Ministro della Giustizia dott. IwaneriX_