Modifica Art. 104 e 105 del Codice Penale

CurranXMatte ◉ 07 January 2025

Visto e considerata la necessità di proteggere i diritti fondamentali e limitare gli abusi da parte delle autorità, si presenta la richiesta di modificare gli articoli specificati nel modo seguente:


Articoli vecchi:


Art. 104

Ingiuria

  1. Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei ore con cauzione 750€ o con la multa fino a euro 1.000.

  2. Se le offese sono reciproche il giudice può non dichiarare colpevole nessuna delle due parti.

  3. Se le offese sono rivolte ad un pubblico ufficiale la pena è raddoppiata


Art. 105

Diffamazione

  1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un giorno con cauzione 3.000€ o con la multa fino a euro 7.500.

  2. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due giorni con cauzione 5.000€, ovvero della multa fino a euro 15.000.

  3. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è aumentata di un terzo.

  4. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate di un terzo.


Articoli nuovi (in corsivo le modifiche):

Art. 104

Ingiuria

  1. Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la sanzione amministrativa di euro pari a 2.500€.

  2. Se le offese sono reciproche il giudice può non dichiarare colpevole nessuna delle due parti, tenendo conto delle circostanze e della gravità delle offese.

  3. Se le offese sono rivolte ad un pubblico ufficiale, la sanzione è raddoppiata solo se l’offesa è comprovata da prove documentali o testimonianze dirette, e non può essere applicata in caso di esercizio legittimo del diritto di critica.

  4. In ogni caso, il giudice deve valutare il contesto e le motivazioni alla base dell’offesa, considerando eventuali fattori attenuanti



Art. 105

Diffamazione

  1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre ore con cauzione 6.000€ o con la multa fino a euro 12.000.

  2. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è aumentata di un terzo, ma solo se l'offesa è dimostrabile infondata e intenzionale

  3. Prima dell’avvio di azioni legali per diffamazione, i casi devono essere presentati al pubblico ministero, al fine di chiarire la situazione e prevenire un eventuale processo, promuovendo così la risoluzione pacifica delle controversie

  4. Non si applicano le sanzioni di cui ai commi precedenti nel caso in cui l’offesa sia stata espressa in buona fede e riguardi fatti di interesse pubblico, purché l’autore possa dimostrare la veridicità delle informazioni diffuse.

  5. E’ riconosciuto il diritto di replica per la persona offesa, che può richiedere la pubblicazione di una rettifica o di una risposta, senza che ciò comporti sanzioni per l’autore dell’offesa, a condizione che la richiesta sia presentata entro un termine di 15 giorni dalla comunicazione dell’offesa

  6. Qualora il giudice o la Procura lo ritenga necessario, potrà avviare un processo di risoluzione pacifica tra l’offeso e l’offensore. Tuttavia, se almeno una delle due parti coinvolte decide di richiedere la prosecuzione del processo in aula di Tribunale, avrà il diritto di farlo.


Si dispone la depenalizzazione del reato di ingiuria, convertendolo in illecito civile.




Vice Presidente del Senato, On.

ID #512