ABROGAZIONE CAPO II ARTICOLI 6, 7, 8 E 9 DELLA MANOVRA ECONOMICA MARKSANGIO

XxfederickxX843 ◉ 14 February 2025

ABROGAZIONE CAPO II ARTICOLI 6, 7, 8 E 9 DELLA MANOVRA ECONOMICA MARKSANGIO


Articolo 1 – Oggetto della legge

1. La presente legge dispone l’abrogazione integrale degli Articoli 6, 7, 8 e 9 della Manovra Economica marksangio, pubblicata in gazzetta Ufficiale in data 20 Gennaio 2025, eliminandone ogni effetto giuridico e applicativo.


Articolo 2 – Effetti dell’abrogazione

1. Con l’abrogazione degli articoli sopra citati:

a) Viene revocata la tassa straordinaria del 5% sugli stipendi pubblici;

b) Cessa l’obbligo per i direttori e vice direttori di trattenere e versare tale tassa;

c) Vengono annullate le sanzioni e i controlli previsti per il mancato versamento;

2. Gli eventuali importi già versati a titolo della tassa straordinaria di cui all’Articolo 6 non sono rimborsabili;

3. Gli enti pubblici e le istituzioni coinvolte devono adeguarsi alle nuove disposizioni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.


– Articoli Abrogati -

Articolo 6 - Tassazione straordinaria sugli stipendi pubblici

1. Viene introdotta una tassa straordinaria pari al 5% dello stipendio lordo settimanale per tutti i dipendenti pubblici, inclusi i direttori e i responsabili degli enti.

Articolo 7 - Responsabilità per il pagamento

1. Direttori/Vice Direttori:

1.1 Sono responsabili della trattenuta del 5% dallo stipendio lordo di ciascun dipendente, inclusa la propria retribuzione.

1.2 Devono garantire il versamento degli importi trattenuti entro 72 ore dall’erogazione degli stipendi.

1. Modalità di pagamento:

2.1 Presso la Posta.

2.2 Presso la sede dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

3. Obblighi aggiuntivi:

3.1 I dipendenti delle aziende pubbliche coinvolte devono rilasciare una ricevuta del versamento effettuato, che viene supervisionato dal Ministero dell’Economia.

Articolo 8 - Sanzioni per mancato pagamento

1. In caso di mancato versamento entro il termine di 72 ore, l’ente responsabile è soggetto a una sanzione pari al doppio dell’importo non versato. La Guardia di Finanza è incaricata di verificare gli stipendi e applicare eventuali sanzioni.

Articolo 9 - Esempio di tassazione straordinaria

1. Direttore di l’azienda con conto borsa tra 7 Milioni di Euro 10 Milioni di Euro:

1.1 Stipendio massimo: 70.000€.

1.2 Tassa straordinaria: 5% di 70.000 € = 3.500 €.

2. Vice Direttore di un’azienda con conto borsa tra 7 e 10 Milioni di Euro:

2.1 Stipendio massimo: 65.000 €.

2.2 Tassa straordinaria: 5% di 65.000 € = 3.250 €.

3. Responsabile di un’azienda con conto borsa tra 7 e 10 Milioni di Euro:

3.1 Stipendio massimo: 65.000 €.

3.2 Tassa straordinaria: 5% di 65.000 € = 3.250 €.

4. Dipendente di un’azienda con conto borsa tra 7 e 10 Milioni di Euro:

4.1 Stipendio massimo: 50.000 €. 4.2 Tassa straordinaria: 5% di 50.000 € = 2.500 €.

5. Direttore di un’azienda con conto borsa superiore a 10 Milioni di Euro:

5.1 Stipendio massimo: 75.000 €

5.2 Tassa straordinaria: 5% di 75.000 € = 3.750 €.

6. Vice Direttore di un’azienda con conto borsa superiore a 10 Milioni di Euro:

6.1 Stipendio massimo: 70.000 €. 6.2 Tassa straordinaria: 5% di 70.000 € = 3.500 €.

7. Responsabile di un’azienda con conto borsa superiore a 10 Milioni di Euro:

7.1 Stipendio massimo: 70.000 €. 7.2 Tassa straordinaria: 5% di 70.000 € = 3.500 €. 8

. Dipendente di un’azienda con conto borsa superiore a 10 Milioni di Euro:

8.1 Stipendio massimo: 55.000 €.

8.2 Tassa straordinaria: 5% di 55.000 € = 2.750 €.

Questa tassa straordinaria genera benefici sia per il governo, grazie all’aumento delle entrate, sia per i dipendenti, poiché favorisce una ridistribuzione più equa delle risorse.

Firmato

VicePremier e Ministro dell’Economia e Finanze, XxfederickxX843

ID #553