Modifiche alla Costituzione in materia di diritti inviolabili e garanzie giurisdizionali.
next_year ◉ 28 February 2025CAMERA DEI DEPUTATI
PROPOSTA DI LEGGE DI REVISIONE COSTITUZIONALE d'iniziativa dell'onorevole MATTEO SALVINI
TITOLO: Modifiche alla Costituzione in materia di diritti inviolabili e garanzie giurisdizionali.
PRESENTATA IL 28 FEBBRAIO 2025
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ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge di revisione costituzionale introduce nuovi articoli nella Costituzione, con l'obiettivo di rafforzare e precisare i principi fondamentali in materia di capacità giuridica, obblighi patrimoniali e tutela giurisdizionale. L'articolo 14.1 stabilisce un principio di garanzia contro ogni forma di privazione della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome per motivi politici, riaffermando la tutela dell’identità e dei diritti fondamentali dell’individuo. L'articolo 14.2 sancisce che nessuna prestazione personale o patrimoniale possa essere imposta se non in base alla legge, ribadendo il principio di legalità e proteggendo i cittadini da imposizioni arbitrarie da parte dello Stato. L'articolo 14.3 rafforza il diritto di accesso alla giustizia, garantendo a tutti la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Viene inoltre affermato il carattere inviolabile del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, con particolare attenzione alla tutela dei non abbienti e alla riparazione degli errori giudiziari. Attraverso queste disposizioni, la riforma intende consolidare le garanzie costituzionali in favore della libertà personale, della giustizia e della certezza del diritto, assicurando un ordinamento più equo e rispettoso dei diritti fondamentali.
PROPOSTA DI LEGGE DI REVISIONE COSTITUZIONALE
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Articolo 1
(Introduzione articolo 14.1 della Costituzione)
1. Si dispone l’introduzione dell’articolo 14.1 della Costituzione con il seguente testo: «1. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.».
Articolo 2
(Introduzione articolo 14.2 della Costituzione)
1. Si dispone l’introduzione dell’articolo 14.2 della Costituzione con il seguente testo: «1. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.».
Articolo 3
(Introduzione articolo 14.3 della Costituzione)
1. Si dispone l’introduzione dell’articolo 14.3 della Costituzione con il seguente testo: «1. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
2. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
3. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
4. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.».
Articolo 4
(Disposizioni finali)
1. La presente entra in vigore decorsa la vacatio legis.