Proposta di legge sull’organizzazione e gestione del logistico della PdS
ImRolyh ◉ 07 March 2025Proposta di legge sull’organizzazione e
gestione del logistico della PdS
Art. 1, Premessa
1. La Polizia di Stato, ente autonomo e di natura civile, opera come istituzione cardine per
la sicurezza e l’ordine pubblico, in un contesto caratterizzato da complessità e
dinamismo.
2. La qualità e l’efficacia delle operazioni, comprese attività quali pattugliamenti, controlli
stradali e sorveglianza dei punti critici, dipendono in maniera determinante da una
gestione ottimale delle risorse logistiche.
3. La presente legge intende disciplinare e aggiornare l’organizzazione e la gestione del
settore logistico e dell’equipaggiamento, conformemente alle recenti riforme e alle
esigenze operative dell’ente.
Art. 2, Ambito di Applicazione
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le strutture, le unità operative e
le componenti amministrative della Polizia di Stato che gestiscono le risorse logistiche
ed equipaggiative.
2. Le nuove norme integrate sostituiscono, ove necessario, le prassi precedenti,
assicurando il rispetto dei principi di trasparenza, efficienza e coerenza normativa.
Art. 3, Regolamentazione delle Risorse e dei Rifornimenti
1. Il Comando Generale della Polizia di Stato è investito dell’autorità di definire e regolare
le modalità di gestione delle risorse logistiche, inclusi armamenti ed altri strumenti
operativi.
2. Il Comando assume la responsabilità esclusiva per la supervisione dell’armamento e
delle attrezzature detenute all’interno del comparto logistico.
3. Lo Stato Maggiore, in seguito alle richieste ufficiali provenienti dal Comando, provvederà
alla fornitura dei rifornimenti, potendo, in casi giustificati, adeguare le quantità erogate.
4. Eventuali inconvenienti o malfunzionamenti relativi a strumenti e materiali forniti ricadono
sotto la responsabilità della Polizia di Stato.
Art. 4 Modalità di Selezione dell’Equipaggiamento e Nomina dei Delegati
1. La scelta dell’equipaggiamento destinato agli agenti sarà effettuata direttamente dal
Comando di Polizia, senza ulteriori passaggi di approvazione da parte del
Quartiermastro o di delegati dello Stato Maggiore.
2. In regime di autogestione, la conferma per l’assegnazione di un delegato al settore
logistico non sarà più necessaria, lasciando tale decisione alla discrezione del Comando
o, in alternativa, al Responsabile del settore logistico.
3. Resta inteso che il COMLOG dello Stato Maggiore potrà segnalare eventuali irregolarità
all’operato dei delegati alla Magistratura della Repubblica, la quale, mediante apposito
decreto, potrà disporre la sospensione temporanea dell’agente coinvolto.
Art. 5, Gestione delle Armi ed Equipaggiamenti
1. È obbligatoria la redazione di un documento dettagliato contenente l’elenco delle armi
ed equipaggiamenti disponibili per la richiesta operativa.
2. Tale documento dovrà essere sottoscritto congiuntamente da rappresentanti della
Polizia di Stato e dello Stato Maggiore della Difesa, con la conseguente distribuzione di
copie ufficiali alle istituzioni competenti, inclusi la Magistratura della Repubblica e il
Ministero dell’Interno.
3. Qualsiasi modifica al documento richiederà il consenso formale di entrambe le istituzioni,
garantendo che, una volta definita la lista, lo Stato Maggiore della Difesa non possa
opporsi alla distribuzione dei materiali in esso indicati.
4. Le armi devono essere consegnate al settore logistico della Polizia di Stato senza previa
immatricolazione; la responsabilità dell'immatricolazione e della successiva distribuzione
agli agenti spetta esclusivamente al Responsabile del settore logistico.
Art. 6, Continuità delle Pratiche Preesistenti
1. La gestione dell’arsenale rimarrà in carico allo Stato Maggiore, il quale continuerà a
esercitare la responsabilità sui mezzi d’arma in dotazione.
2. Il sistema di controlli da parte del NIC, sarà mantenuto sotto la competenza dello Stato
Maggiore.
3. I beni confiscati dovranno essere trasferiti al Centro di Consegna Nazionale (CCN)
secondo le procedure vigenti, al fine di garantire una gestione sicura e tracciabile.
Art. 7, Struttura Organizzativa del Settore Logistico
1. Responsabile del Settore Logistico:
○ Coordina l’intera attività operativa e amministrativa, garantendo il monitoraggio e
la valutazione delle risorse a disposizione.
2. Vice Responsabile:
○ Svolge le funzioni del Responsabile in sua assenza, assicurando la continuità
delle operazioni con pari competenze e responsabilità.
3. Delegato:
○ Ha il compito di fornire il materiale necessario per l’attività operativa degli agenti,
conformemente alle direttive impartite dal Comando di Polizia.
Art. 8, Disposizioni Finali
1. La presente legge è immediatamente vincolante per tutte le strutture operative della
Polizia di Stato, nonché per le istituzioni coadiuvanti menzionate nei precedenti articoli.
2. È obbligatorio che ogni comando e responsabile adotti, entro termini stabiliti da apposite circolari, le nuove procedure operative e gestionali qui previste.
3. Per ogni eventuale divergenza interpretativa, si farà riferimento ai principi generali di
trasparenza, efficienza amministrativa e alle norme vigenti.
Disposizioni Transitorie ed Entrata in Vigore
1. Le istituzioni interessate dovranno adeguare, entro un periodo transitorio stabilito con
apposito decreto attuativo, i propri processi interni alle disposizioni qui contenute.