Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 45 della Costituzione.
next_year ◉ 10 March 2025CAMERA DEI DEPUTATI
PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dell'onorevole MATTEO SALVINI
TITOLO: Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 45 della Costituzione.
PRESENTATA IL 10 MARZO 2025
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ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge costituzionale si inserisce nelle disposizioni di rango supremo volte a definire l'ambito applicativo dell'articolo 45 della Costituzione, garantendo la piena attuazione del principio di insindacabilità parlamentare in conformità ai principi supremi dell'ordinamento giuridico.
L'intervento legislativo, nel rispetto del principio di separazione dei poteri e della preminenza del dettato costituzionale, si configura come strumento di bilanciamento tra l’esigenza di tutela della funzione rappresentativa e la salvaguardia della legalità costituzionale, mediante la cristallizzazione di meccanismi procedurali che subordinano l'azione giurisdizionale a stringenti limiti di legittimazione formale.
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
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Art. 1
(Disposizioni preliminari) 1. Ai fini della presente, per «primo comma dell’articolo 45 della Costituzione» si intende il seguente periodo: «I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.».
Art. 2 (Autorizzazione a procedere) 1. Si dispone l’introduzione dell’articolo 128 bis all’interno del titolo II della parte V del codice di procedura penale, rubricato nel seguente modo: «Autorizzazione a procedere». 2. Il testo dell’articolo è il seguente: «1. Qualora sia prevista l'autorizzazione a procedere, il pubblico ministero ne fa richiesta a norma dell'articolo 128 ter. 2. Fino a quando non sia stata concessa l'autorizzazione, è fatto divieto di disporre il fermo o misure cautelari personali nei confronti della persona rispetto alla quale è prevista l'autorizzazione medesima nonché di sottoporla a perquisizione personale o domiciliare, a ispezione personale, a ricognizione, a individuazione, a confronto, a intercettazione di conversazioni o di comunicazioni. Si può procedere all'interrogatorio solo se l'interessato lo richiede. 3. Gli atti previsti dal comma 2 sono consentiti, anche prima della richiesta di autorizzazione, quando la persona è colta nella flagranza di uno dei delitti indicati nell'articolo 138. Tuttavia, quando l'autorizzazione a procedere o l'autorizzazione al compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali, si applicano tali disposizioni. 4. Gli atti compiuti in violazione di quanto stabilito nei commi 2 e 3 non possono essere utilizzati. 5. L'autorizzazione a procedere, una volta concessa, non può essere revocata.». Art. 3 (Richiesta di autorizzazione a procedere) 1. Si dispone l’introduzione dell’articolo 128 ter all’interno del titolo II della parte V del codice di procedura penale, rubricato nel seguente modo: «Richiesta di autorizzazione a procedere». 2. Il testo dell’articolo è il seguente: «1. Il pubblico ministero chiede l'autorizzazione prima di procedere a giudizio direttissimo o di richiedere il giudizio immediato, il rinvio a giudizio o di emettere il decreto di citazione a giudizio. La richiesta deve, comunque, essere presentata entro sette giorni dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona per la quale è necessaria l'autorizzazione. 2. Se la persona per la quale è necessaria l'autorizzazione è stata arrestata in flagranza, il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a procedere immediatamente e comunque prima della udienza di convalida. 3. Il giudice sospende il processo e il pubblico ministero richiede senza ritardo l'autorizzazione a procedere qualora ne sia sorta la necessità dopo che si è proceduto a giudizio direttissimo ovvero dopo che sono state formulate le richieste previste dalla prima parte del comma 1. 4. Quando si procede nei confronti di più persone per alcune delle quali soltanto è necessaria l'autorizzazione e questa tarda ad essere concessa, si può procedere separatamente contro gli imputati per i quali l'autorizzazione non è necessaria.». Art. 4 (Ambito di applicazione dell'insindacabilità parlamentare) 1. L'articolo 45, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento. 2. Quando in un procedimento giurisdizionale è rilevata o eccepita l'applicabilità dell'articolo 45, primo comma, della Costituzione, il giudice dispone, anche d'ufficio, se del caso, l'immediata separazione del procedimento stesso da quelli eventualmente riuniti. 3. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo e in ogni altro caso in cui ritenga applicabile l'articolo 45, primo comma, della Costituzione il giudice provvede con sentenza in ogni stato e grado del processo penale, a norma dell'articolo 57 del codice di procedura penale; nel corso delle indagini preliminari pronuncia decreto di archiviazione. Nel processo civile, il giudice pronuncia sentenza con i provvedimenti necessari alla sua definizione; le parti sono invitate a precisare immediatamente le conclusioni ed i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, sono ridotti, rispettivamente, a due e un giorno. Analogamente il giudice provvede in ogni altro procedimento giurisdizionale, anche d'ufficio, in ogni stato e grado. 4. Se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 45, primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti, il giudice provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto. 5. Se il giudice ha disposto la trasmissione di copia degli atti, a norma del comma 4, il procedimento è sospeso fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il termine di quattordici giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta. La Camera interessata può disporre una proroga del termine non superiore a sette giorni. La sospensione non impedisce, nel procedimento penale, il compimento degli atti non ripetibili e, negli altri procedimenti, degli atti urgenti. 6. Se la questione è rilevata o eccepita nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero trasmette, entro cinque giorni, gli atti al giudice, perché provveda ai sensi dei commi 3 o 4. 7. La questione dell'applicabilità dell'articolo 45, primo comma, della Costituzione può essere sottoposta alla Camera di appartenenza anche direttamente da chi assume che il fatto per il quale è in corso un procedimento giurisdizionale di responsabilità nei suoi confronti concerne i casi di cui al comma 1. La Camera può chiedere che il giudice sospenda il procedimento, ai sensi del comma 5. 8. Nei casi di cui ai commi 4, 6 e 7 e in ogni altro caso in cui sia altrimenti investita della questione, la Camera trasmette all'autorità giudiziaria la propria deliberazione; se questa è favorevole all'applicazione dell'articolo 45, primo comma, della Costituzione, il giudice adotta senza ritardo i provvedimenti indicati al comma 3 e il pubblico ministero formula la richiesta di archiviazione. 9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti disciplinari, sostituita al giudice l'autorità investita del procedimento. La sospensione del procedimento disciplinare, ove disposta, comporta la sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione, nonché di ogni altro termine dal cui decorso possa derivare pregiudizio ad una parte. Art. 5 (Procedura per l'autorizzazione ad adottare provvedimenti restrittivi nei confronti dei parlamentari) 1. Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza, o acquisire tabulati di comunicazioni, ovvero, quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di una misura cautelare personale coercitiva o interdittiva ovvero all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo, nonché di misure di sicurezza o di prevenzione aventi natura personale e di ogni altro provvedimento privativo della libertà personale, l'autorità competente richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene. 2. L'autorizzazione è richiesta dall'autorità che ha emesso il provvedimento da eseguire; in attesa dell'autorizzazione l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa. 3. L'autorizzazione non è richiesta se il membro del Parlamento è colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ovvero si tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna. Tuttavia, nella casistica di cui al presente comma, la Camera può intervenire successivamente e deliberare la revoca della misura restrittiva a maggioranza assoluta, solitamente su richiesta del parlamentare interessato o del suo gruppo politico.. 4. In caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, la richiesta di autorizzazione perde efficacia a decorrere dall'inizio della successiva legislatura e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della legislatura stessa. Art. 6 (Contenuto dell'ordinanza e della richiesta di autorizzazione) 1. Con l'ordinanza prevista dall'articolo 3, comma 4, e con la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 4, l'autorità competente enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento indicando le norme di legge che si assumono violate e fornisce alla Camera gli elementi su cui fonda il provvedimento. Art. 7 (Audizione del parlamentare interessato) 1. Prima di deliberare sulla concessione dell'autorizzazione a procedere o sulla sussistenza dell'insindacabilità delle opinioni espresse o degli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni parlamentari, ovvero dei fatti oggetto di disciplina della presente legge, la Camera di appartenenza deve consentire al parlamentare interessato di essere sentito. L’audizione si svolge dinanzi all’organo parlamentare competente, salvo espressa rinuncia da parte dell’interessato. Art. 8 (Disposizioni finali) 1. La presente entra in vigore decorsa la vacatio legis.