Camera dei Deputati Recupero e Riutilizzo dei Beni Inattivi nei Chunk

Alex141010_10 ◉ 22 April 2025
ART. 1 – Oggetto e finalità
1. La presente proposta disciplina il recupero e il riutilizzo degli oggetti e dei blocchi presenti all’interno dei chunk di proprietà del catasto, con l’obiettivo di conservarne il valore e reimmetterli nel circuito economico-gestionale.

ART 2 – Recupero dei materiali
1. Gli Amministratori e la Direzione Catasto sono autorizzati a ispezionare i chunk di proprietà del Catasto al fine di recuperare oggetti e blocchi non utilizzati presenti al suo interno. 

ART. 3 – Deposito e catalogazione
1. Tutti i materiali recuperati sono trasferiti in un apposito magazzino situato presso la sede del Catasto. Gli oggetti sono catalogati dagli Amministratori e dai membri della Direzione Catasto secondo criteri di ordine e tracciabilità.

ART. 4 – Riutilizzo e rivendita
1. La Direzione Catasto provvede alla rivendita degli oggetti e dei blocchi recuperati garantendo la correttezza delle operazioni e la tracciabilità delle transazioni attraverso appositi libri, nei quali devono essere indicati:
a) il nome dell’ acquirente;
b) l’elenco dei beni acquistati;
c) il prezzo di acquisto;
d) la data e l’ora della transazione.

ART. 5 – Criteri di determinazione dei prezzi
1. Gli oggetti recuperati sono rivenduti al 50% del loro prezzo originale di vendita. I blocchi, invece, sono rivenduti al 40% del valore di vendita.
2. Qualora un oggetto o un blocco non sia riconducibile a un prezzo iniziale di vendita, il prezzo e’ stabilito a discrezione della Direzione Catasto. 

ART. 6 – Gestione degli oggetti illegali
1. Qualora, nel corso delle operazioni, vengano individuati oggetti illegali, la Direzione Catasto informa tempestivamente le Forze dell’Ordine.

D'iniziativa Alex141010_10
ID #615