Statuto della Banca Centrale di Metropolis

mrfior ◉ 29 June 2025

Statuto della Banca Centrale di Metropolis

Capo I - Finalità e Funzioni Generali Art. 1 - Natura e Missione della Banca Centrale di Metropolis (BCM)

  1. La Banca Centrale di Metropolis (BCM) è un istituto di diritto pubblico di natura statale incaricato di gestire la politica monetaria, garantire la stabilità dei prezzi, promuovere la crescita economica e regolare i tassi d’interesse, in collaborazione con il Ministero dell’Economia e Finanze.
  2. La BCM opera con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto del principio di trasparenza, e non accetta istruzioni da soggetti pubblici o privati salvo quanto previsto dal presente Statuto o dal Direttorio della BCM.
  3. La BCM è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC) e persegue gli obiettivi di stabilità monetaria e finanziaria stabiliti dalla Banca Centrale Europea (BCE), svolgendo ogni funzione necessaria per la stabilità economica nazionale, incluse quelle attribuite da leggi ordinarie conformi alla Costituzione.
  4. La BCM ha il diritto esclusivo di emettere moneta, definire le condizioni di accesso al credito nazionale e coordinare tutte le attività finanziarie strategiche dello Stato.
  5. La BCM non è responsabile per azioni illegali dei clienti, giudicate esclusivamente dalla Magistratura.

Art. 2 - Sede e Struttura Operativa

  1.  La BCM ha sede legale a Metropolis e può istituire filiali per operazioni bancarie, gestione di caveau o altre funzioni strategiche autorizzate dal Governatore.
  2. Le filiali operano sotto la direzione esclusiva del Governatore, che ne definisce l’organizzazione, i compiti e i reggenti, previa consultazione non vincolante del Direttorio.
  3. In caso di impedimento del reggente di una filiale, il Governatore designa un sostituto senza necessità di approvazione esterna.

Capo II - Organizzazione Interna

Sezione I - Degli Organi di Gestione Interna

Art. 3 - Organi della BCM

  1. Gli organi della BCM sono:
    • Governatore
    • Direttorio (composto dal Governatore e dai Vice Governatori)
    • Consiglio Direttivo (composto dal Direttorio e dai Consulenti Finanziari)
  2. Gli organi operano sotto la guida strategica del Governatore, in conformità al presente Statuto e agli obiettivi costituzionali.

Sezione II - Il Consiglio Direttivo

Art. 4 - Composizione e Poteri del Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Direttorio e da un massimo di tre Consulenti Finanziari, nominati e revocabili esclusivamente dal Governatore.
  2. Il Consiglio Direttivo approva i regolamenti interni, l’organizzazione territoriale, i bilanci e le proposte di modifica dello Statuto, che devono essere sottoposte al Senato.
  3. Il Consiglio Direttivo esercita il potere d’iniziativa legislativa in materia economica, proponendo al Parlamento leggi per rafforzare la stabilità economica e ampliare le funzioni della BCM, incluse misure di coordinamento finanziario nazionale.
  4. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice, con il voto del Governatore prevalente in caso di parità e con il suo diritto di veto su qualsiasi deliberazione.
  5. Il Governatore presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne definisce l’ordine del giorno e può sospendere temporaneamente qualsiasi decisione per motivi di stabilità economica.

Sezione III - Il Governatore

Art. 5 - Autorità e Funzioni del Governatore

  1. Il Governatore è la massima autorità della BCM, rappresenta l’istituto nei confronti di terzi, ne definisce gli indirizzi strategici e coordina tutte le sue attività.
  2. Il Governatore nomina e revoca i membri del Direttorio e i Consulenti Finanziari del Consiglio Direttivo senza necessità di approvazione esterna.
  3. Il Governatore propone al Direttorio le decisioni strategiche, inclusi politica monetaria, bilanci, regolamenti interni e operazioni finanziarie rilevanti, approvate a maggioranza semplice, con il suo voto prevalente in caso di parità e il diritto di veto su qualsiasi deliberazione.
  4. In situazioni di emergenza economica, il Governatore può adottare misure immediate per garantire la stabilità economica, informando il Direttorio entro 6 ore per la ratifica.
  5. Il Governatore è preferibilmente consultato dal Governo, dal Parlamento e dagli enti pubblici su decisioni con implicazioni economiche o finanziarie, fornendo un parere prioritario ma non vincolante. Per questioni di stabilità monetaria e finanziaria, il parere del Governatore, approvato dal Direttorio a maggioranza semplice, è motivato e comunicato al Senato entro 48 ore.
  6. Il Governatore rappresenta la BCM nelle relazioni con il SEBC e la BCE, negoziando accordi per conto dello Stato.

Sezione IV - Il Direttorio

Art. 6 - Composizione e Ruolo del Direttorio

  1. Il Direttorio è composto dal Governatore e da un massimo di un due Vice Governatori, nominati e revocabili esclusivamente dal Governatore.
  2. Il Direttorio approva le decisioni strategiche proposte dal Governatore, i bilanci, i regolamenti interni e le operazioni finanziarie rilevanti, a maggioranza semplice, con il voto del Governatore prevalente in caso di parità e il suo diritto di veto.
  3. Il Direttorio propone iniziative al Consiglio Direttivo solo con l’approvazione preliminare del Governatore.
  4. Il Direttorio esegue le direttive del Governatore nella gestione operativa della BCM.

Art. 7 - Ruoli e Compiti della BCM

  1. I ruoli della BCM sono: Governatore, Vice Governatore, Responsabile Gestionale, Responsabile Amministrativo, Operatore Bancario Senior, Operatore Bancario.
  2. Governatore: Gestisce il personale della BCM, dando promozioni, retrocessioni e definendo stipendi; crea, modifica, aggiorna o sostituisce (pin/remake/upgrade) carte verdi, argento, oro, platino e black; effettua prestiti, vende cassette di sicurezza mini, piccole, medie e grandi; approva prestiti; definisce la politica monetaria; presiede il Direttorio e il Consiglio Direttivo; nomina e revoca i membri degli organi; esercita il voto prevalente e il veto sulle decisioni; propone leggi al Parlamento; adotta misure d’emergenza per la stabilità economica; rappresenta la BCM nel Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC).
  3. Vice Governatore: Gestisce il personale della BCM, consigliando promozioni, retrocessioni e definendo stipendi; crea, modifica, aggiorna o sostituisce carte verdi, argento, oro, platino e black; effettua presti su consenso del governatore, vende cassette di sicurezza mini, piccole, medie e grandi; supporta il Governatore nelle decisioni strategiche; sostituisce il Governatore in sua assenza; partecipa al Direttorio senza diritto di veto.
  4. Responsabile Gestionale: Crea, modifica, aggiorna o sostituisce carte verdi, argento, oro e platino; vende cassette di sicurezza mini, piccole, medie e grandi; redige resoconti settimanali sui dipendenti; opera sotto la supervisione del Governatore; supporta la gestione operativa delle filiali.
  5. Responsabile Amministrativo: Crea, modifica, aggiorna o sostituisce carte verdi, argento, oro e platino; vende cassette di sicurezza mini, piccole, medie e grandi; redige resoconti settimanali sui dipendenti; opera sotto la supervisione del Governatore; gestisce gli aspetti amministrativi delle operazioni bancarie.
  6. Operatore Bancario Senior: Crea, modifica, aggiorna o sostituisce carte verdi, argento e oro; opera sotto la supervisione del Responsabile Gestionale o Amministrativo; supporta le operazioni bancarie quotidiane.
  7. Operatore Bancario: Crea, modifica, aggiorna o sostituisce carte verdi e argento; opera sotto la supervisione del Responsabile Gestionale o Amministrativo; esegue compiti operativi di base.
  8. Tutti i ruoli sono subordinati al Governatore, che ne definisce le funzioni specifiche nel rispetto del presente Statuto e della Costituzione.
  9. I ruoli e le loro funzioni sono decise esclusivamente dal Direttorio, sotto la direzione del Governatore, senza necessità di approvazione parlamentare, nel rispetto dell’autonomia della BCM.

Art. 8 - Retribuzioni e Bonus dei Ruoli

  1. Le retribuzioni dei ruoli della BCM, calcolate come percentuale del fatturato derivante dagli scontrini del dipendente, sono stabilite come segue, salvo modifiche approvate dal Direttorio:
    • Governatore: Importo determinato autonomamente.
    • Vice Governatore: Importo determinato autonomamente.
    • Responsabile Gestionale: 15% del fatturato.
    • Responsabile Amministrativo: 15% del fatturato.
    • Operatore Bancario Senior: 18% del fatturato.
    • Operatore Bancario: 25% del fatturato.
    • Operatore Bancario (in prova): 10% del fatturato.
  2. Il Direttorio può assegnare un bonus di M$1.500 per il raggiungimento di un numero specifico di scontrini, fino a un massimo di M$4.500 settimanali per dipendente (3 bonus settimanali), secondo i seguenti criteri:
    • Governatore e Vice Governatore: Non soggetti a bonus basati su scontrini,ma il Direttorio può assegnare bonus discrezionali.
    • Responsabile Gestionale/Amministrativo: Ogni 20 scontrini.
    • Operatore Bancario Senior: Ogni 15 scontrini.
    • Operatore Bancario: Ogni 10 scontrini.
    • Operatore Bancario (in prova): Ogni 5 scontrini.
  3. Il metodo di pagamento dei dipendenti, incluse le modalità di erogazione, le modifiche agli stipendi, l’assegnazione di bonus aggiuntivi o la sospensione del pagamento a un dipendente, è deciso esclusivamente dal Direttorio, sotto la direzione del Governatore, senza necessità di approvazione parlamentare, nel rispetto dell’autonomia della BCM. Su richiesta del Direttorio, l’erogazione degli stipendi può avvenire anche tramite la Borsa dello Stato, per il tramite del MEF, ove compatibile con la normativa vigente.
  4. Le decisioni del Direttorio in materia di retribuzioni, bonus e sospensioni sono insindacabili, salvo violazioni del presente Statuto o della Costituzione.

Capo III - Funzioni Operative

Sezione I - Gestione della Politica Monetaria

Art. 9 - Definizione della Politica Monetaria

  1. La BCM gestisce la politica monetaria nazionale, stabilisce i tassi d’interesse, emette moneta, raccoglie risparmio ed esercita il credito, in conformità agli obiettivi del SEBC.
  2. Il Governatore definisce le linee guida della politica monetaria, approvate dal Direttorio a maggioranza semplice, con il suo voto prevalente e diritto di veto.
  3. La BCM propone al Parlamento, tramite il Consiglio Direttivo, leggi per rafforzare la stabilità economica, incluse misure di coordinamento finanziario nazionale.
  4. La BCM può pubblicare, una relazione, con periodicità variabile, al Parlamento e al Ministero dell’Economia e Finanze sulla politica monetaria, garantendo trasparenza.

Sezione II - Operazioni Bancarie

Art. 10 - Attività Bancarie Strategiche

  1. La BCM può:
    • Creare e gestire conti correnti privati e aziendali.
    • Ricevere depositi, effettuare bonifici e gestire cassette di sicurezza.
    • Negoziare strumenti finanziari per la stabilità economica.
    • Sospendere temporaneamente operazioni finanziarie di enti o aziende che minacciano la stabilità economica, previa comunicazione al Ministero dell’Economia e Finanze e con parere vincolante del Governatore.
    • Collaborare con il Ministro dell’Economia e Finanze per controllare le attività finanziarie di enti pubblici e privati per garantire la stabilità economica.
  2. Le operazioni sono dirette dal Governatore, che ne definisce i criteri, previa approvazione formale del Direttorio.
  3. Nell’ambito della vigilanza sulla stabilità economica, la BCM segnala alla Magistratura o al Ministero dell’Economia e Finanze casi di insolvenza aziendale che richiedano procedure fallimentari, nel rispetto delle competenze costituzionali.

Sezione III - Collaborazione con le Istituzioni

Art. 11 - Ruolo Consultivo e di Coordinamento

  1. La BCM collabora con il Ministero dell’Economia e Finanze, che consulta il Governatore su decisioni con implicazioni economiche o finanziarie, incluse tasse, bilanci e stipendi pubblici, con parere prioritario ma non vincolante, motivato in conformità agli obiettivi di stabilità monetaria e finanziaria.
  2. La BCM fornisce dati economici al Ministero e alla Guardia di Finanza, senza assumere funzioni fiscali o di vigilanza.
  3. Il Governatore è obbligatoriamente consultato dal Parlamento su proposte legislative con implicazioni economiche, fornendo un parere prioritario ma non vincolante, motivato in conformità agli obiettivi di stabilità monetaria e finanziaria, comunicato al Senato entro 48 ore.
  4. Il Governatore propone al Ministero dell’Economia e Finanze e al Parlamento politiche economiche congiunte per la stabilità monetaria e finanziaria, senza vincoli per la loro attuazione.

Sezione IV - Archiviazione e Dati Economici

Art. 12 - Gestione dei Dati Strategici

  1. La BCM coordina la raccolta, l’analisi e l’archiviazione di tutti i dati economici nazionali, collaborando con enti pubblici e privati, per supportare la politica monetaria e la stabilità economica.
  2. I dati riservati sono accessibili esclusivamente al Governatore e agli organi da lui autorizzati.
  3. La BCM archivia documenti delle istituzioni statali su loro richiesta, garantendo riservatezza e priorità strategica.

Capo IV - Funzioni di Finanza

Sezione I - Prestiti e Contratti di Credito

Art. 13 - Emissione e Gestione dei Prestiti

  1. La BCM emette prestiti, mutui e contratti di credito, con tassi e termini definiti dal Direttorio su proposta del Governatore.
  2. In casi di emergenza economica, il Governatore può autorizzare deroghe ai termini dei prestiti o misure straordinarie, informando il Direttorio entro 6 ore per la ratifica.
  3. La BCM adotta misure per il recupero crediti, nel rispetto della legge e senza funzioni giudiziarie.

Sezione II - Strumenti Finanziari

Art. 14 - Gestione degli Strumenti Finanziari

  1. La BCM negozia e utilizza strumenti finanziari per garantire la stabilità economica, sotto la direzione esclusiva del Governatore.
  2. Il Governatore propone le strategie finanziarie, approvate dal Direttorio a maggioranza semplice, con il suo voto prevalente e diritto di veto.
  3. La BCM può proporre al Parlamento l’emissione di titoli di Stato o altri strumenti finanziari per la stabilità economica, tramite il Consiglio Direttivo.
  4. La BCM vigila sulla stabilità dei mercati finanziari in collaborazione con il Ministero dell’Economia e Finanze, proponendo misure normative al Parlamento quando necessario.

Capo V - Funzioni di Controllo e Trasparenza


Sezione I - Trasparenza e Rendicontazione

Art. 15 - Obblighi di Trasparenza

  1. La BCM può pubblicare un rapporto sulle attività, con periodicità variabile, redatto sotto la supervisione del Governatore e trasmesso al Parlamento e al Ministero dell’Economia e Finanze.
  2. Il Governatore garantisce la trasparenza interna, definendo le modalità di comunicazione al Direttorio e al Consiglio Direttivo.
  3. I dati riservati della BCM sono accessibili esclusivamente al Governatore e agli organi da lui autorizzati.

Sezione II - Modifiche allo Statuto

Art. 16 - Procedure di Modifica dello Statuto

  1. Le modifiche allo Statuto sono proposte dal Consiglio Direttivo e approvate dal Senato con procedura di legge costituzionale.
  2. Il Governatore presiede le riunioni del Consiglio Direttivo sulle modifiche statutarie, ne definisce l’ordine del giorno e ha diritto di veto su qualsiasi proposta.
  3. Qualsiasi modifica richiede il parere preliminare favorevole del Governatore, vincolante per il Consiglio Direttivo.

Capo VI - Funzioni Straordinarie

Sezione I - Iniziative Legislative

Art. 17 - Potere di Iniziativa Legislativa

  1. Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Governatore, esercita il potere d’iniziativa legislativa in materia economica, proponendo al Parlamento leggi per rafforzare la stabilità economica e ampliare le funzioni della BCM.
  2. Il Governatore coordina la redazione delle proposte legislative, rappresenta la BCM nei confronti del Parlamento e ha diritto di veto sulle proposte del Consiglio Direttivo.

Sezione II - Gestione delle Emergenze Economiche

Art. 18 - Poteri in Caso di Crisi

  1. In caso di crisi economica grave, il Governatore propone al Parlamento e al Governo misure straordinarie per la stabilità monetaria e finanziaria, con parere prioritario ma non vincolante, approvato dal Direttorio a maggioranza semplice e comunicato al Senato entro 48 ore.
  2. Durante le emergenze, il Governatore può adottare decisioni immediate, informando il Direttorio entro 6 ore per la ratifica.
  3. La BCM può coordinare le attività finanziarie di tutti gli enti pubblici durante una crisi, sotto la direzione del Governatore.



Firmato:
Onorevole Senatore della Repubblica di Metropolis,
Governatore della Banca Centrale di Metropolis,
Scienziato presso l’Istituto Superiore di Sanità,
~ mrfior

ID #664