Norme per il congedo dei Ministri dell'Istruzione che svolgono ruoli di professore universitario o docente scolastico
CurranXMatte ◉ 23 April 2025Norme per il congedo dei Ministri dell'Istruzione che svolgono ruoli di professore universitario o docente scolastico
Art. 1 - Finalità e Ambito di Applicazione
La presente legge disciplina le condizioni per il congedo dei Ministri dell'Istruzione che svolgono ruoli di professore universitario, docente scolastico o Supplente.
L'ambito di applicazione include tutti i Ministri dell'Istruzione che, al momento dell'assunzione della carica, siano già impiegati come professori universitari o docenti scolastici.
Art. 2 - Autorizzazione al Congedo
Il Ministro dell'Istruzione può autorizzare un congedo a se stesso per il periodo di durata del mandato ministeriale, qualora sia impiegato come professore universitario o docente scolastico.
La richiesta di congedo deve essere presentata entro trenta giorni dall'assunzione della carica ministeriale.
Art. 3 - Condizioni per il congedo
Il Ministro deve garantire che le sue funzioni accademiche siano coperte da un sostituto designato dall'istituzione universitaria o scolastica.
Art. 4 - Disposizioni Transitorie
Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i Ministri dell'Istruzione in carica alla data di entrata in vigore della legge.
I Ministri dell'Istruzione che hanno già assunto la carica prima dell'entrata in vigore della presente legge possono richiedere il congedo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore.
Art. 5 - Entrata in Vigore
La presente legge entra in vigore dopo due giorni alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
Ministro dell’Istruzione
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