Norme per il congedo dei Ministri dell'Istruzione che svolgono ruoli di professore universitario o docente scolastico

CurranXMatte ◉ 23 April 2025

Norme per il congedo dei Ministri dell'Istruzione che svolgono ruoli di professore universitario o docente scolastico


Art. 1 - Finalità e Ambito di Applicazione

  1. La presente legge disciplina le condizioni per il congedo dei Ministri dell'Istruzione che svolgono ruoli di professore universitario, docente scolastico o Supplente.

  2. L'ambito di applicazione include tutti i Ministri dell'Istruzione che, al momento dell'assunzione della carica, siano già impiegati come professori universitari o docenti scolastici.


Art. 2 - Autorizzazione al Congedo

  1. Il Ministro dell'Istruzione può autorizzare un congedo a se stesso per il periodo di durata del mandato ministeriale, qualora sia impiegato come professore universitario o docente scolastico.

  2. La richiesta di congedo deve essere presentata entro trenta giorni dall'assunzione della carica ministeriale.


Art. 3 - Condizioni per il congedo

  1. Il Ministro deve garantire che le sue funzioni accademiche siano coperte da un sostituto designato dall'istituzione universitaria o scolastica.


Art. 4 - Disposizioni Transitorie

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i Ministri dell'Istruzione in carica alla data di entrata in vigore della legge.

  2. I Ministri dell'Istruzione che hanno già assunto la carica prima dell'entrata in vigore della presente legge possono richiedere il congedo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore.


Art. 5 - Entrata in Vigore

  1. La presente legge entra in vigore dopo due giorni alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale





Ministro dell’Istruzione

CurranXMatte


ID #617