Disposizioni per l’annullamento dei congedi abusivi nel settore dell’istruzione
CurranXMatte ◉ 23 April 2025Disposizioni per l’annullamento dei congedi abusivi nel settore dell’istruzione
Articolo 1 – Finalità e ambito di applicazione
La presente legge disciplina le procedure per l’annullamento dei congedi ritenuti abusivi o non corretti nel settore dell’istruzione.
L’ambito di applicazione comprende gli impieghi di Professore Universitario, Insegnante e Supplente.
Articolo 2 – Competenze del Ministro dell’Istruzione
Il Ministro dell’Istruzione è autorizzato a emanare ordinanze per l’annullamento dei congedi ritenuti abusivi o non corretti, previa verifica delle motivazioni presentate.
Dev’essere allegato all’ordinanza un documento che attesti motivazioni e criteri applicati.
Articolo 3 – Procedura di annullamento
Il Rettorato Universitario o la Presidenza Scolastica, possono presentare una richiesta motivata di annullamento del congedo di un dipendente al Ministro dell’Istruzione.
Il Ministro dell’Istruzione, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, effettua una verifica delle motivazioni e delle prove fornite.
In caso di accertamento dell’abuso o dell’irregolarità, il Ministro dell’Istruzione emana un’ordinanza di annullamento del congedo.
Articolo 4 – Ricorso amministrativo
Contro l’ordinanza di annullamento del congedo è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo.
Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza.
Articolo 5 – Disposizioni finali e transitorie
La presente legge entra in vigore dopo due giorni alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi secondo le norme vigenti al momento della loro iniziativa.
Articolo 6 – Abrogazioni
Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con la presente legge.
Ministro dell’Istruzione
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