Nuova Riforma MIUR

CurranXMatte ◉ 23 April 2025

Titolo I – Disposizioni generali


Articolo 1 – Oggetto e finalità


1.​ La presente legge disciplina l’organizzazione, le funzioni e i poteri del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) della Repubblica di Metropolis, con particolare riferimento alla centralità e alle attribuzioni del Ministro dell’Istruzione.​


2.​ La legge si applica a tutte le istituzioni scolastiche e universitarie riconosciute dalla Repubblica di Metropolis.


Titolo II – Attribuzioni e poteri del Ministro dell’Istruzione


Articolo 2 – Centralità del Ministro dell’Istruzione

1.​ Il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca rappresenta l’autorità suprema in materia di istruzione, università e ricerca.​

2.​ Tutte le decisioni strategiche e operative del MIUR sono adottate su iniziativa, proposta o approvazione del Ministro dell’Istruzione.​

Articolo 3 – Poteri di indirizzo, programmazione e coordinamento

1.​  Il Ministro esercita poteri esclusivi di indirizzo, programmazione e

coordinamento delle politiche scolastiche, universitarie e della ricerca.​

2.​ Il Ministro stabilisce le linee guida e le priorità di sistema, anche in deroga a precedenti disposizioni, nel rispetto della Costituzione.​

Articolo 5 – Potere regolamentare e di decretazione


1.​ Il Ministro dell'Istruzione, può emanare regolamenti universitari e scolastici, decreti ed eventuali direttive generali

2.​ I decreti ministeriali hanno efficacia immediata e possono avere durata permanente, salvo diversa disposizione del Consiglio dei Ministri o del Parlamento.​

3.​ In caso di emergenza, il Ministro può adottare provvedimenti straordinari, anche in deroga alle procedure ordinarie, che devono essere comunicati tempestivamente al Consiglio dei Ministri.


Articolo 6 – Supervisione, controllo e annullamento atti


1.​ Il Ministro esercita potere di vigilanza e controllo su tutte le attività delle istituzioni scolastiche e universitarie.​

2.​ Il Ministro può annullare, sospendere o modificare atti e decisioni degli organi subordinati, qualora ritenuti contrari alle linee ministeriali o agli interessi pubblici.


Articolo 7 – Iniziativa esclusiva e consultazione


1.​ Le proposte di modifica o innovazione del sistema scolastico e universitario possono essere presentate dal Ministro o dal Parlamento, ma in quest’ultimo caso dev’essere notificata al Ministro.​

2.​ Il Ministro può consultare, a sua discrezione, le presidenze scolastiche e i rettorati universitari, senza vincolo di parere.


Articolo 8 – Gestione delle emergenze

1.​ In caso di calamità, epidemie o altre situazioni straordinarie, il Ministro può sospendere attività, chiudere scuole, modificare calendari e adottare ogni misura necessaria, senza necessità di ulteriori autorizzazioni.


Titolo III – Disposizioni finali e abrogative


Articolo 9 – Abrogazione di norme incompatibili

1.​ Sono abrogate tutte le disposizioni di legge, regolamento o atto amministrativo, anche di rango inferiore, in materia di istruzione, università e ricerca, incompatibili o in contrasto con la presente legge.​

2.​ In caso di conflitto tra la presente legge e altre norme, prevale la presente legge.

Articolo 10 – Pubblicazione e entrata in vigore

1.​  La presente legge è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Metropolis e sul canale ministeriale del MIUR.

2.​ La legge entra in vigore il secondo giorno successivo alla sua pubblicazione, salvo diversa disposizione espressa.






Ministro dell’Istruzione


CurranXMatte


ID #619