Nuova Riforma MIUR
CurranXMatte ◉ 23 April 2025Titolo I – Disposizioni generali
Articolo 1 – Oggetto e finalità
1. La presente legge disciplina l’organizzazione, le funzioni e i poteri del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) della Repubblica di Metropolis, con particolare riferimento alla centralità e alle attribuzioni del Ministro dell’Istruzione.
2. La legge si applica a tutte le istituzioni scolastiche e universitarie riconosciute dalla Repubblica di Metropolis.
Titolo II – Attribuzioni e poteri del Ministro dell’Istruzione
Articolo 2 – Centralità del Ministro dell’Istruzione
1. Il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca rappresenta l’autorità suprema in materia di istruzione, università e ricerca.
2. Tutte le decisioni strategiche e operative del MIUR sono adottate su iniziativa, proposta o approvazione del Ministro dell’Istruzione.
Articolo 3 – Poteri di indirizzo, programmazione e coordinamento
1. Il Ministro esercita poteri esclusivi di indirizzo, programmazione e
coordinamento delle politiche scolastiche, universitarie e della ricerca.
2. Il Ministro stabilisce le linee guida e le priorità di sistema, anche in deroga a precedenti disposizioni, nel rispetto della Costituzione.
Articolo 5 – Potere regolamentare e di decretazione
1. Il Ministro dell'Istruzione, può emanare regolamenti universitari e scolastici, decreti ed eventuali direttive generali
2. I decreti ministeriali hanno efficacia immediata e possono avere durata permanente, salvo diversa disposizione del Consiglio dei Ministri o del Parlamento.
3. In caso di emergenza, il Ministro può adottare provvedimenti straordinari, anche in deroga alle procedure ordinarie, che devono essere comunicati tempestivamente al Consiglio dei Ministri.
Articolo 6 – Supervisione, controllo e annullamento atti
1. Il Ministro esercita potere di vigilanza e controllo su tutte le attività delle istituzioni scolastiche e universitarie.
2. Il Ministro può annullare, sospendere o modificare atti e decisioni degli organi subordinati, qualora ritenuti contrari alle linee ministeriali o agli interessi pubblici.
Articolo 7 – Iniziativa esclusiva e consultazione
1. Le proposte di modifica o innovazione del sistema scolastico e universitario possono essere presentate dal Ministro o dal Parlamento, ma in quest’ultimo caso dev’essere notificata al Ministro.
2. Il Ministro può consultare, a sua discrezione, le presidenze scolastiche e i rettorati universitari, senza vincolo di parere.
Articolo 8 – Gestione delle emergenze
1. In caso di calamità, epidemie o altre situazioni straordinarie, il Ministro può sospendere attività, chiudere scuole, modificare calendari e adottare ogni misura necessaria, senza necessità di ulteriori autorizzazioni.
Titolo III – Disposizioni finali e abrogative
Articolo 9 – Abrogazione di norme incompatibili
1. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge, regolamento o atto amministrativo, anche di rango inferiore, in materia di istruzione, università e ricerca, incompatibili o in contrasto con la presente legge.
2. In caso di conflitto tra la presente legge e altre norme, prevale la presente legge.
Articolo 10 – Pubblicazione e entrata in vigore
1. La presente legge è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Metropolis e sul canale ministeriale del MIUR.
2. La legge entra in vigore il secondo giorno successivo alla sua pubblicazione, salvo diversa disposizione espressa.
Ministro dell’Istruzione
CurranXMatte