Disposizioni per l’adozione e l’aggiornamento del Codice Deontologico dei Farmacisti

dqfiant ◉ 24 April 2025

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA di LEGGE d'iniziativa dell'onorevole ALESSANDRO MONTELEONE


TITOLO: Disposizioni per l’adozione e l’aggiornamento del Codice Deontologico dei Farmacisti.

La proposta proposta di legge mira a istituire un quadro per regolamentare la stesura e l’adozione del Codice Deontologico dei Farmacisti. L’obiettivo è rafforzare l’identità etica e professionale del farmacista, garantendo il rispetto di valori fondamentali come dignità umana, correttezza, trasparenza e collaborazione. Si auspica un ampio consenso per rafforzare la qualità e l’integrità della professione nell’interesse della collettività. 
La presente legge è presentata in Camera previa consultazione e parere della Direzione Farmaceutica.

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PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1
Definizione e finalità del Codice Deontologico dei Farmacisti

1. Il Codice Deontologico dei Farmacisti, di seguito "Codice", è adottato come strumento di riferimento obbligatorio per la regolamentazione dei comportamenti etici e professionali dei farmacisti operanti presso la Farmacia Fleming.

2. Il Codice costituisce elemento vincolante ai fini disciplinari e guida essenziale nello svolgimento della professione farmaceutica. 

Art. 2
Adozione e aggiornamento del Codice


1. Gli aggiornamenti del Codice sono elaborati dalla Direzione Farmaceutica, in collaborazione con il Ministro della Salute in carica, qualora necessario.

2. Le eventuali modifiche entrano in vigore dalla data della loro pubblicazione sul canale ufficiale della Farmacia di Metropolis o del Ministero della Salute e della Ricerca. 

Art. 3
Contenuti essenziali del Codice


1. Il Codice Deontologico dei Farmacisti disciplina, in particolare:
a) i doveri generali verso il paziente e la persona assistita;
b) il rispetto della salute, della vita e della dignità umana;
c) l’obbligo di aggiornamento scientifico e professionale continuo;
d) i rapporti con i colleghi, le altre figure sanitarie e le istituzioni;
e) l’obbligo di prestare assistenza senza discriminazioni di alcun tipo. 

Art. 4
Obbligatorietà e vigilanza


1. Il rispetto delle disposizioni contenute nel Codice costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della professione di farmacista presso la Farmacia Fleming.

2. La Direzione Farmaceutica esercita attività di vigilanza sull’applicazione del Codice e promuove, ove necessario, procedimenti disciplinari in caso di inosservanza delle relative disposizioni. 

Art. 5
Norma transitoria


1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, la Direzione Farmaceutica provvede a redigere e trasmettere al personale farmaceutico e ai cittadini il Codice.

Art. 6
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore decorsa la vacatio legis.

Metropolis,
il 21/04/2025

Firmato,
On. Alessandro Monteleone, dqfiant

Ministro della Salute e della Ricerca, dott. Arkeon14

Dirigente Farmaceutico, dott. Holy_Nicoh
ID #622