Disposizioni in materia di giuramento professionale degli operatori sanitari

dqfiant ◉ 24 April 2025

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA di LEGGE d'iniziativa dell'onorevole ALESSANDRO MONTELEONE


TITOLO: Disposizioni in materia di giuramento professionale degli operatori sanitari.

L’esercizio della professione medica e paramedica richiede un alto senso etico e una dedizione assoluta al benessere dell’essere umano. L’introduzione di un giuramento solenne e aggiornato, da prestare all’inizio della carriera sanitaria, rappresenta un momento simbolico e sostanziale di impegno morale e professionale. Tale formula, in continuità con il tradizionale Giuramento di Ippocrate, mira a rafforzare il senso di responsabilità nei confronti del paziente, della salute pubblica e dell’etica medica. 

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PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1
Obbligo del giuramento professionale

1. La carriera dell’operatore sanitario ha ufficialmente inizio con la prestazione del giuramento solenne, secondo la formula indicata all’art. 2.

2. Il giuramento deve essere pronunciato in forma pubblica, al personale accademico e alla direzione dell’Ospedale di Metropolis e ForestVille.

3. L’obbligo di giuramento si applica a:
a) dottori;
b) medici forest;
c) paramedici;

Art. 2
Formula del giuramento professionale

1. La formula da pronunciare è la seguente:

“In quanto operatore sanitario, mi impegno a servire l’umanità con dedizione, rispettando e collaborando con superiori, colleghi e pazienti. La salute del paziente sarà la mia priorità assoluta. Prometto di rispettarne autonomia e dignità, senza alcuna discriminazione, e di mantenere il segreto professionale. Eserciterò la mia professione con coscienza, dignità e secondo buone pratiche mediche, tutelando la salute pubblica e rispettando la vita umana fin dal concepimento.”

Art. 3
Norme transitorie


1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già abilitati all’esercizio delle professioni sanitarie, devono, su base obbligatoria, prestare il giuramento d cui all’art. 2.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogata ogni altra disposizione normativa in materia.

3. Ogni aggiornamento, modifica o indicazione applicativa sarà stabilito e disposto dalla Direzione Ospedaliera. 

Art. 4
Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore decorsa la vacatio legis.

Metropolis,
il 21/04/2025

Firmato
,
On. Alessandro Monteleone, dqfiant

Ministro della Salute e della Ricerca, dott. Arkeon14

Primario, dott. Zero_4lpha
ID #623