Disposizioni per la realizzazione di parcheggi pubblici
dqfiant ◉ 08 May 2025Proposta di legge: Disposizioni per la realizzazione di parcheggi pubblici.
Parlamento della Repubblica
Introduzione
Onorevoli Colleghi,
Presento oggi dinanzi a voi questa disegno di legge, che intende affrontare un’urgente necessità di miglioramento della mobilità urbana nell’area antistante l’Istituto Superiore di Sanità.
Tenendo conto delle criticità legate alla carenza di posti auto e al conseguente disagio per cittadini e visitatori, questo disegno di legge promuove la realizzazione di nuovi parcheggi pubblici, garantendo una soluzione pratica ed efficiente.
Infine, esso autorizza il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in coordinamento con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a emanare i provvedimenti necessari per l’attuazione delle disposizioni qui contenute.
Questa iniziativa rappresenta un primo passo verso una più ampia riorganizzazione della viabilità e della sosta urbana, con l’obiettivo di rendere più accessibili e funzionali le nostre città.
Articolo 1 - Finalità e oggetto.
- La presente legge ha per oggetto la realizzazione di nuovi parcheggi pubblici nell’area di antistante all’Istituto Superiore di Sanità, adiacente al campo di pallavolo, al fine di migliorare la mobilità urbana e ridurre il disagio causato dalla carenza di posti auto.
Articolo 2 - Disposizioni operative.
- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è autorizzato a procedere, entro 6 settimane dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla progettazione e realizzazione di parcheggi pubblici nell’area di cui all’articolo 1, nel rispetto delle norme urbanistiche e ambientali vigenti.
- I parcheggi dovranno essere dotati di almeno 4 (quattro) posti auto.
Articolo 3 - Copertura finanziaria.
- L’attuazione della presente legge comporta un onere stimato pari a quindicimila Metro Dollari (M$ 15.000).
- Il Ministero dell’Economia e delle Finanze provvede a stanziare nella borsa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le risorse necessarie, con decreto del Ministro da emanare entro 14 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
DISPOSIZIONI FINALI.
Articolo 3 - Entrata in vigore.
- La presente legge entra in vigore 7 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Firmato da:
Deputato, On. Cickalittle_
Presidente della Camera dei Deputati, On. dqfiant