Revisione Codice di Procedura Penale

luigiluix ◉ 25 March 2024

Revisione Codice di Procedura Penale



Attraverso questa legge, si vanno a modificare alcuni punti del suddetto codice, in favore di una giusta difesa tutt'oggi non garantita, in particolare:

Art 68 Diritto alla prova. (Attuale)

1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice esclude le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono irrilevanti.

2. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse in sede di processo.

Art 68 Diritto alla prova. (Modificato)

1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. l'imputato e il suo difensore possono prendere visione degli atti e documenti del procedimento con l'osservanza delle limitazioni previste dalla legge (la visione degli atti dovrà effettuarsi all'interno degli uffici della Magistratura stessa). Il pubblico ministero dovrà fargliele recapitare in un lasso di tempo breve per garantire la preparazione di una linea difensiva.

2. Il giudice esclude le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono irrilevanti.

3. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse in sede di processo.

4. Se saranno presentate prove non consegnate alla controparte dinanzi alla corte, ma validate dalla stessa, l'udienza non può avere inizio per l'art. 153 del suddetto codice.

Art. 153.  Fissazione dell’udienza. (Attuale)

1. Entro quindici giorni dalla richiesta, il giudice per l'udienza preliminare fissa la data dell'udienza


Art. 153.  Fissazione dell’udienza. (Modificato)

1. Entro quindici giorni dalla richiesta e con un lasso di tempo di ventiquattro ore dal recapito delle prove all'imputato , il giudice per l'udienza preliminare fissa la data dell'udienza

ID #123