Mod.Art.124 - Codice Civile
Alessio393 ◉ 06 March 2024Visto l'attuale art.124 del Codice Civile e la sua poca chiarezza, si propone l'abolizione dell'art.124 del Codice Civile in favore del seguente testo.
La seguente proposta mira ad abbattere il fenomeno delle "multe non pagate", che affligge il sistema sanzionatorio da lungo tempo. L'attuale sistema, espresso nell'art.124 del Codice Civile, prevede un funzionamento piuttosto complesso e poco chiaro.
Titolo: Mancato Pagamento di Multa, Ammenda o Sanzione
1. Chiunque si rifiuti di versare allo stato l'importo di una multa, sanzione e ammenda entro i termini prestabiliti è punito secondo le regole stabilite dall'art.82 del Codice Penale prima, ed entro 24h dal termine della prigionia, col prelievo forzato del 50% della somma della Multa o Ammenda.
a) Il prelievo forzato e successivo versamento nelle casse dello Stato, sarà affidato alla Guardia di Finanza, dal ruolo di Appuntato Scelto o superiore.
b) Il versamento avverrà nella borsa statale "Conto Multe", tramite l'emissione di uno scontrino.
c) Al "Conto Multe" avranno accesso anche il Presidente della Repubblica, Primo Ministro e Ministro Economia, che potrà poi trasferire il denaro nelle casse dello Stato.
2. In caso di mancata disponibilità economica da parte del multato, questo verrà classificato come "non capace di procedere al pagamento". In tale eventualità, la Guardia di Finanza ha il compito di controllare eventuali trasferimenti di denaro in conti altrui.
a) Se il controllo avrà riscontro positivo, il multato sarà processato per Truffa, come espresso nell'art.114 del Codice Penale, e sarà obbligato a pagare la somma dovuta allo Stato.
b) Se il proprietario del conto destinatario è stato volutamente coinvolto nella faccenda, sarà processato per Truffa, come espresso nell'art.114 del Codice Penale.
Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell'Economia
Ministro della Giustizia
Ministro delle Infrastrutture