A.R.I.A. - Analisi del Rendimento Individuale e Aziendale
DiabloVI ◉ 23 June 2024Titolo I - Introduzione
L'Analisi del Rendimento Individuale e Aziendale (d'ora in poi denominato "ARIA", o semplicemente, "Strumento") è uno Strumento puramente matematico e statistico per la valutazione del rendimento e dell'efficienza delle Aziende dello Stato di Metropolis, nonché dei loro dipendenti.
Stesura a cura del Magistrato Dott. MattyTomas
ARIA, oltre a permettere alle Direzioni delle varie Aziende e Istituzioni Pubbliche, di controllare l'operato dei propri dipendenti, senza venir influenzati da pareri personali, può permettere agli Organi Statali di controllo, quali il CCGDS, di verificare l'operato delle Aziende e Istituzioni stesse. Nel caso gli Organi di Controllo, dovessero riscontrare dei valori anomali, si procederà con ulteriori controlli per la verifica di tali risultati.
ARIA non è un controllore meccanico dell'operato dei lavoratori e delle Aziende, ma uno Strumento, che può permettere a chi di dovere, di verificarlo in maniera oggettiva.
Titolo II - Corpo della Proposta
Articolo I - Valenza Legale
Lo Strumento, ha completa valenza legale. Importante è notare come, qualsiasi Procedimento, sia esso Penale, Civile o Amministrativo, non può essere sorretto totalmente dalla Valutazione Individuale. La Valutazione Individuale è una prova legale che rinforza la tesi di una delle parti, senza sorreggerla completamente. Qualsiasi procedimento che si reggerà unicamente sulle informazioni fornite dallo Strumento, andrà archiviato.
Lo Strumento, oltre che per i casi precedentemente citati, potrà essere inoltre utilizzato per far scattare, da parte degli Organi Competenti, in accordo con gli Artt. II e III del Titolo II, degli ulteriori controlli per approfondire la situazione.
Articolo II - Consultazione dello Strumento
La consultazione dello Strumento, è ammessa nei seguenti casi:
- In caso di Procedimento Penale, Civile o Amministrativo in corso, dove sia rilevante la prestazione di un determinato soggetto nell'esecuzione della sua attività lavorativa.
- In caso di Controllo di Routine sulle Aziende e Istituzioni, o sul loro personale, da parte degli Organi di Controllo, quali INPS e CCGDS.
Articolo III - Accesso allo Strumento
L'accesso allo Strumento, è consentito, nei casi disciplinati dall'Articolo II del Titolo II, unicamente alle seguenti Istituzioni:
- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Vice Presidenti e Presidente)
- Confindustria
- Comitato per il Controllo e Gestione della Direzione Statale
- Magistratura (Procuratori e Superiori)
Articolo IV - Divieto di Divulgazione
La divulgazione di informazioni prodotte dallo Strumento, a organi, aziende, privati o istituzioni, che non avrebbero, in accordo con gli Artt. II e III, accesso a queste, è severamente vietata. Ai sensi dell'Articolo 64 del Codice Penale, Commi 1 e 3 ("Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio").
Articolo V - Calcolo della Valutazione Individuale
Il calcolo della Valutazione Individuale e la redazione del Verbale ARIA, contenente i dati raccolti e il conseguente Indice ricavato, spetta alla Direzione dell'Azienda o dell'Istituzione singola, per i propri dipendenti.
Il Calcolo Effettivo della Valutazione deve avvenire in questo determinato modo:
Primo Fattore: Valore del Fatturato Individuale, diviso la mediana di tutti i Fatturati Individuali all'interno dell'Azienda.
Secondo Fattore: Valore del Tempo di Attività Individuale, diviso la mediana di tutti i Tempi di Attività Individuali all'interno dell'Azienda.
Richiami dalla Direzione: Penalità di 0,15 (Valutazione Settimanale), Penalità di 0,05 (Valutazione Mensile), Penalità di 0,02 (Valutazione Trimestrale).
Valutazione Individuale: Media tra il Primo Fattore e il Secondo Fattore, meno la penalità per i Richiami dalla Direzione
Articolo VI - Interpretazione della Valutazione Individuale
L'Interpretazione della Valutazione Individuale, avviene tramite la lettura del Valore Numerico di essa. Questo metodo di valutazione, fornisce un ottimo spunto per la valutazione dei vari dipendenti in relazione tra di loro. Un dipendente che influisce mediamente, sull'andamento dell'Azienda, avrà un valore atteso sulla sua valutazione, che si avvicina il più possibile a 1. Gli scostamenti dal valore 1, indicano invece, in caso di diminuzione, un'influenza negativa sull'Azienda, mentre in caso di aumento, un'influenza positiva sull'Azienda. Mettere in ordine decrescente le Valutazioni Individuali, crea un'ottima visuale dell'Azienda, per capire chi sta influendo e in che modo sull'andamento di essa.
Articolo VII - Competenza di Utilizzo dello Strumento
Gli unici soggetti, che hanno accesso al poter stilare valutazioni, siano esse Aziendali o Individuali, sono i Garanti Politica e Aziende. Essi, solo in caso di richiesta di tali documenti, come citato negli Artt. II e III del Titolo II, potranno fornire a questi Organi le informazioni richieste. Nessun altro avrà accesso diretto allo Strumento.
Articolo VIII - Disposizioni in Materia di Violazione
In caso di violazione, di uno o più articoli, si dispone l'annullamento degli Atti incriminati e tutti gli Atti ad esso correlati. In accordo con l'Art. 125 Comma 3, potrà essere aperto un Procedimento Civile da parte della Magistratura. Il Giudice, ai sensi dell'Articolo precedentemente citato, oltre che all'annullamento degli Atti, potrà a sua discrezione, applicare una sanzione amministrativa.
Articolo IX - Formalizzazione della Richiesta
Gli individui che in accordo con gli Articoli precedenti, hanno necessità di accedere allo Strumento, devono fare richiesta scritta. La richiesta, in caso di Procedimento Penale, Civile o Amministrativo da parte della Magistratura, dovrà essere inclusa come prova all'interno del Processo, per verificare la corretta formalizzazione della richiesta.