Art.116-bis | Possesso di Strumentazione per Stupefacenti

Dome24ita ◉ 01 July 2024

Le strumentazioni per la lavorazione, raffinazione e produzione di sostanze stupefacenti attualmente ricadono, con poca confusione e ambiguità, nell'ambito dell'Art. 117, "Possesso di Materiale Illecito". È, tuttavia, necessario precisare che tali strumentazioni costituiscono un reato autonomo, strettamente collegato all'Art. 116, "Possesso di Sostanze Stupefacenti", al fine di garantire maggiore chiarezza e proporzionalità nella comminazione delle pene. Inoltre, il possesso di tali strumentazioni presuppone un'organizzazione strutturata per il traffico di sostanze stupefacenti e, pertanto, deve essere sanzionato con una pena più specifica e rigorosa.

Si propone pertanto l'introduzione del seguente articolo.

Art. 116-bis - Possesso di Strumentazione per Stupefacenti
1) Qualsiasi strumento idoneo alla produzione, raffinazione o lavorazione di sostanze stupefacenti rientra nel seguente reato ed è soggetto a una pena di un giorno di reclusione, una cauzione di euro 35.000 e una sanzione amministrativa pari a euro 10.000.
2) Nel caso in cui il reato di possesso di attrezzature per stupefacenti sia commesso insieme al reato di "Associazione di Tipo Mafioso", la pena prevista per il solo reato di "Possesso di Attrezzature per Stupefacenti" è aumentata della metà.


Firmato a Metropolis in data 19/06/2024,

On. Sen. dome24ita

Ass. Corte Suprema Dott. MattyTomas



ID #279