Legge Destrorso (aggiunta art. 131 al c.p.)

KOWolf_ ◉ 02 January 2025

   Atti Parlamentari                                     —   1   —                              Camera dei Deputati 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

                     XXVI   LEGISLATURA   —   DISEGNI   DI   LEGGE   E   RELAZIONI   —   DOCUMENTI 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

       

 

        

                                                                          Legge Destrorso 

 

               PROPOSTA DI LEGGE 

                   d’iniziativa del deputato KOWolf_  

                                                                           

 

  

                                                                                                                                       

                                                                Aggiunta dell’articolo 131 al codice penale 

                       Presentata il 02/01/2025                               

                                            

  

  

 

 

 

 

 

 

                         

  

       PROPOSTA DI LEGGE 

 

                ART. 1.  

           (Definizioni) 

 

1. Ai fini della presente legge:  

a) per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico;  

b) per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso;  

c) per orientamento sessuale si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi;  

d) per identità di genere si intende l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione;

e) per razziali si intende la discriminazione basata sulla razza o sull'appartenenza razziale; 

f) per etnici si intende la discriminazione basata sull'appartenenza a un gruppo etnico; 

g) per nazionali si intende la discriminazione basata sulla nazionalità o cittadinanza; 

h) per religiosi si intende la discriminazione basata sull'appartenenza religiosa; 

i) per disabilità si intende la discriminazione basata su una condizione di disabilità. 

  

 

               ART. 2.  

(Disposizioni generali e finalità) 

 

1. La presente legge ha lo scopo di prevenire e contrastare atti di discriminazione, incitamento all’odio, violenza fisica o psicologica, compiuti per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, di sesso, di genere, di orientamento sessuale, di disabilità o di identità di genere.  

 

2. Le disposizioni della presente legge si applicano nel rispetto dei principi costituzionalmente garantiti, inclusa la libertà di espressione, purché non si traducano in comportamenti che incitino alla violenza o alla discriminazione nei confronti di persone o gruppi protetti. 

 

 

                    

 

 

 

 


 

               ART. 3.  

   (Definizioni e sanzioni) 

 

1. Chiunque, in pubblico o in privato, compia atti di discriminazione, incitamento all’odio, violenza fisica o psicologica, utilizzando discorsi pubblici, gesti, simboli visibili o altre manifestazioni intenzionali per motivi indicati all’articolo 2, comma 1, è punito con un’ammenda a partire da 1.000 fino a 5.000.

 

2. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque compia atti di discriminazione attraverso decisioni amministrative, politiche o regolamenti che abbiano effetti diretti di esclusione o limitazione dei diritti e delle opportunità delle categorie protette indicate all’articolo 2, comma 1.                 



               ART. 4.  

   (Circostanze aggravanti) 

 

1. La pena stabilita all’articolo 3 comma 1 è aumentata da un terzo alla metà nel caso in cui l’incitamento all’odio o alla violenza avvenga attraverso mezzi di comunicazione pubblica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID #487