Legge Sull'Ordinamento Penitenziario
Iwanerix ◉ 06 January 2025SENATO DELLA REPUBBLICA
PROPOSTA DI LEGGE
D’INIZIATIVA DEL VICE MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
FERRARA
Legge sull’Ordinamento Penitenziario di Metropolis.
Presentata il 13/01/2025
CAPO I - CONDOTTA.
ART. 1.
(Trattamento.)
1. Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Esso è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l'integrazione.
2. Ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali; è vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno.
3. Nell’istituto l'ordine e la disciplina sono mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della libertà.
4. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con l'esigenza di mantenimento dell'ordine e della disciplina e, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari.
5. I detenuti sono chiamati o indicati con il loro nome.
ART. 2.
(Spese e risarcimenti.)
1. Le spese per l'esecuzione delle pene sono a carico dello Stato.
2. Il rimborso delle spese di mantenimento ha luogo per una quota non superiore ai due terzi del costo reale. Il Ministro della giustizia, al principio di ogni esercizio finanziario, determina, sentito il Ministro dell’economia, la quota media di mantenimento dei detenuti nello stabilimento della Repubblica.
3. Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia subita.
4. La somma di riparazione è pari a euro 1.000,00 per ogni ora di detenzione. La Magistratura dovrà comunicare la spesa al Ministro dell'Economia al termine del processo di definitiva assoluzione, il quale provvederà all'erogazione del pagamento nei confronti dell'assolto.
5. La somma di riparazione non potrà superare in alcun modo euro 50.000,00.
ART. 3.
(Esercizio dei diritti dei detenuti.)
1. I detenuti esercitano personalmente i diritti loro derivanti dal presente regolamento anche se si trovano in stato di interdizione legale.
ART. 4.
(Divieto delle concessioni di benefici.)
1. È proibita l'assegnazione di ore d'aria, sconti di pena, giudizi speciali e benefici carcerari a soggetti detenuti per i seguenti delitti: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di associazione mafiosa, traffico internazionale di stupefacenti, violenza sessuale o traffico di esseri umani.
2. È esente dal Comma 1 chiunque collabori con l'autorità giudiziaria adoperandosi per evitare ulteriori attività delittuose proprie e altrui, in seguito a decreto della stessa autorità giudiziaria.
CAPO II - CONDIZIONI E MODALITA’
ART. 5.
(Caratteristiche dei locali.)
1. L’istituto penitenziario è realizzato in modo tale da accogliere un numero elevato di detenuti.
2. L’edificio penitenziario deve essere dotato di locali per le esigenze di vita individuale e, ove possibile, esigenze culturali e sportive.
3. I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da
permettere la lettura e altre attività ricreative; areati e dotati di servizi igienici. I locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione.
4. I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere la lettura e altre attività ricreative; areati e dotati di servizi igienici. I locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione.
5. I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti. Le camere devono avere una grandezza minima di 9 metri quadrati.
ART. 6.
(Permanenza all’aperto.)
1. Ai detenuti è consentito di permanere all'aria aperta per un tempo di massimo 15 minuti al giorno.
2. Il Comandante della Polizia Penitenziaria e qualunque grado superiore può modificare il tempo di permanenza all'aperto in presenza di giustificati motivi.
3. Gli spazi all'aperto devono avere possibilità di protezione dagli agenti atmosferici.
4. Sono esclusi da questo articolo i casi indicati nell'articolo 4.
ART. 7.
(Alimentazione.)
1. Ai detenuti è assicurata un'alimentazione sufficiente, adeguata allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima. I detenuti e gli internati devono avere sempre a disposizione acqua potabile.
ART. 8.
(Servizio sanitario.)
1. Il servizio sanitario nazionale opera nell’istituto penitenziario secondo le norme disciplinate dalla presente legge e dalla legge “Ufficio Medico Penitenziario Polizia di Stato”.
2. Esso garantisce all’istituto un servizio sanitario rispondente alle esigenze di cura della salute dei detenuti.
3. Ove siano necessarie cure o accertamenti sanitari che non possono essere apprestati dai servizi sanitari presso gli istituti, gli imputati sono trasferibili in strutture sanitarie esterne di diagnosi o di cura.
4. Il detenuto che si allontana dal luogo di diagnosi o di cura senza giustificato motivo è punibile con la reclusione per evasione.
5. Le disposizioni normative sul trasporto di cui al comma 3 del presente articolo vengono adottate con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro della Sanità.
ART. 9.
(Istruzione Carceraria.)
1. Ogni detenuto, salvo che egli si trovi nei regimi speciali di cui agli articoli 11 e 12, ha diritto a continuare i suoi studi superiori anche durante la sua permanenza in carcere.
2. L’attività didattica è effettuata da educatori sociali esperti nel settore della rieducazione, scelti da una commissione.
La Presidenza Scolastica è sempre abilitata ad insegnare in Carcere.
3. Il voto ottenuto dai detenuti in carcere ha egual valore a quello ottenuto a scuola. Lo svolgersi delle lezioni deve avvenire senza alcun pregiudizio nei confronti dei detenuti presenti.
4. Le disposizioni normative sulla formazione della commissione di cui al comma 2 e quelle sulla procedura per l’attuazione delle lezioni in carcere vengono adottate con decreti del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca.
CAPO III - REGIME PENITENZIARIO.
ART. 10.
(Norme generali di condotta dei detenuti.)
1. I detenuti, al loro ingresso negli istituti e, quando sia necessario, successivamente, sono informati delle disposizioni generali e particolari attinenti ai loro diritti e doveri, alla disciplina e al trattamento.
Essi devono osservare le norme e le disposizioni che regolano la vita penitenziaria.
2. Nessun detenuto può avere, nei servizi dell'istituto, mansioni che importino un potere disciplinare o consentono l’acquisizione di una posizione di preminenza sugli altri.
3. I detenuti devono avere cura degli oggetti messi a loro disposizione e
astenersi da qualsiasi danneggiamento di cose altrui.
4. I detenuti che arrecano danno alle cose mobili o immobili dell'amministrazione penitenziaria sono tenuti a risarcirlo senza pregiudizio dell’eventuale procedimento giudiziario.
ART. 11.
(Regime di sorveglianza particolare.)
1. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per il periodo di permanenza dell’istituto i condannati:
a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine nell’istituto;
b) che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti, degli agenti di polizia penitenziaria o dell’autorità giudiziaria.
2. Il regime di cui al precedente comma 1 è disposto con provvedimento motivato dall’autorità giudiziaria. Gli agenti di polizia penitenziaria possono, per motivi d’urgenza e per tutelare la sicurezza della struttura penitenziaria, disporre che uno o più condannati vengano sottoposti a regime di sorveglianza particolare, ma tale provvedimento deve essere convalidato dall’autorità giudiziaria entro quarantotto ore, altrimenti esso decade.
3. Le disposizioni che normano il regime di cui al presente articolo vengono adottate con decreto del Ministro della Giustizia.
ART. 12.
(Isolamento.)
1. Nell’istituto penitenziario l’isolamento continuo è ammesso:
a) quando è prescritto per ragioni sanitarie;
b) per gli indagati e imputati se vi sono ragioni di cautela processuale.
2. Durante la sottoposizione all'isolamento non sono ammesse limitazioni alle normali condizioni di vita, ad eccezione di quelle funzionali alle ragioni che lo hanno determinato.
3. Le disposizioni che normano il regime di cui al presente articolo vengono adottate con decreto del Ministro della Giustizia.
ART. 13.
(Perquisizione.)
1. I detenuti possono essere sottoposti a perquisizione personale per motivi di sicurezza o su richiesta dell’autorità giudiziaria.
ART. 14.
(Impiego della forza.)
1. Non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti se non sia indispensabile per prevenire
o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti.
ART. 15.
(Emergenze.)
1. In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro della Giustizia e il Ministro dell’Interno hanno facoltà di sospendere nell'istituto penitenziario o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto.
2. I detenuti sottoposti a regime speciale di carcerazione di cui agli art. 11 e 12, devono essere ristretti in sezioni del carcere adibite esclusivamente alla detenzione di tali detenuti, prevedendo l'adozione di misure di elevata sicurezza e isolamento nei confronti dell'esterno.
ART. 16.
(Visite agli istituti.)
1. Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza necessitare di un’autorizzazione da:
a) il Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) i Ministri, il Vice Ministro ed i Sottosegretari di Stato al Ministero della giustizia;
c) l’autorità giudiziaria.
2. Possono accedere agli istituti con l'autorizzazione di un ufficiale di polizia penitenziaria o dell’autorità giudiziaria, i ministri del culto cattolico e di altri culti, o qualsiasi persona abbia interesse alla visita privata di un detenuto. Le disposizioni normative per tali procedure vengono adottate con decreto del Ministro della Giustizia.
DISPOSIZIONI FINALI.
ART. 17.
(Disposizioni abrogative.)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) Mensa Istituto Penitenziario, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 11/05/2023;
b) Codice Penitenziario Metropolis, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 13/07/2022;
c) Riforma Istituzione Scolastica Carceri, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 15/10/2023.
2. E’ fatta salva da abrogazione la legge Ufficio Medico Penitenziario Polizia di Stato, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 08/04/2024.
ART. 18.
(Entrata in vigore.)
1. La presente legge entra in vigore 5 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Redatto dal Vice Ministro della Giustizia, Cickalittle_
Ministro della Giustizia, IwaneriX
Presidente del Consiglio dei Ministri, ricdeste