Riforma Codice Della Strada

Iwanerix ◉ 09 January 2025

Codice Della Strada Della

Repubblica di Metropolis













Metropolis, XXVI Legislatura: 13/01/2025

Ultima Revisione: 12/01/2025


TITOLO I

Disposizioni Generali


Art. 1 Principi Generali

  1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato. 

  2. La circolazione dei veicoli e dei soggetti sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale. 


Art. 2 Definizione e Classificazione delle strade

  1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce “strada” l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei veicoli, pedoni e degli animali.

  2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi: 
    A - Autostrade;                                                                                                           
    B - Strade extraurbane principali;
    C - Strade extraurbane secondarie;
    D - Strade urbane di scorrimento;                                                                                      

  3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:

A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.                                                         

B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.                                                                                                               

C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.                                                                                           

D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.                             

  1. È denominata “strada di servizio” la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.

  2. L’ente proprietario delle suddette strade è lo Stato.

Art. 3 Definizioni Stradali e di Traffico.

  1. Al fine dell’applicazione delle normative del presente codice, vengono elencate le seguenti definizioni:

  1. Area di intersezione: parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico;

  2. Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi;

  3. Attraversamento pedonale: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli;

  4. Banchina: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati; 

  5. Canalizzazione: insieme di apprestamenti destinati a selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni. 

  6. Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine. 

  7. Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili;

  8. Circolazione: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada;

  9. Corrente di traffico: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o più file parallele, seguendo una determinata traiettoria;

  10. Corsia: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli;

  11. CORSIA DI ACCELERAZIONE: corsia specializzata per consentire ed agevolare l’ingresso ai veicoli sulla carreggiata;

  12. CORSIA DI DECELERAZIONE: corsia specializzata per consentire l’uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra;

  13. CORSIA DI EMERGENZA: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi;

  14. CORSIA DI MARCIA: corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale;

  15. Corsia riservata: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli;

  16. CORSIA SPECIALIZZATA: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse velocità o altro;

  17. Curva: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità;

  18. Intersezione a Livelli Sfalsati: insieme di infrastrutture (sovrappassi, sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli;

  19. Intersezione a Raso (o a livello): area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall’una all’altra di esse;

  20. Marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni;

  21. Parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli;

  22. Passo carrabile: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli;

  23. Piazzola di sosta: parte della strada, di lunghezza limitata, destinata alla sosta dei veicoli;

  24. Ramo di Intersezione: tratto di strada afferente ad una intersezione;

  25. Strada extraurbana: strada esterna ai centri abitati;

  26. Strada Urbana: strada interna ad un centro abitato;

  27. Spartitraffico: parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti veicolari;

  28. Svincolo: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro.

  1. Nel suddetto codice sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico                                                                                                               

Art. 4 Regolamentazione della Circolazione fuori e dentro i centri abitati


1. Le Forze dell’Ordine, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare possono, conformemente alle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della Magistratura, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Le Forze dell’Ordine, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose.


Art. 5 Competizioni sportive su strada

1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L’autorizzazione è rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti  in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Per le gare con veicoli a motore l’autorizzazione è rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Questore e dal Ministro degli Interni. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate. 

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione.


Art. 6 Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare. 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi dell’articolo 6 è punito con la reclusione di un giorno e con la multa da €20.000 a €30.000. La stessa pena si applica a chiunque prende parte alla competizione non autorizzata. 

2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione dai tre ai cinque giorni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da due a tre giorni. 

3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un giorno se le manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine.

4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 è punito con la reclusione da 3 ore a 12 ore e con la multa da €3.000 a €10.000.

5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione, all’accertamento del reato consegue la sospensione della patente di quindici giorni. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a questo scopo.


Art. 7 Servizi di polizia stradale

1. Costituiscono servizi di polizia stradale:

  1. la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale; 

  2. la rilevazione degli incidenti stradali;

  3. la predisposizione e l’esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico; 

  4. la scorta per la sicurezza della circolazione;

  5. la tutela e il controllo sull’uso della strada.  

2. Gli organi di polizia concorrono, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono, inoltre, collaborare all’effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.

3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell’interno. Ad esso compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.


Art. 8 Espletamento dei servizi di polizia stradale. 

1. L’espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

  1. alla Polizia di Stato; 

  2. all’Arma dei carabinieri;

  3. al Corpo della guardia di finanza; 

  4. al Corpo di polizia penitenziaria,  in relazione ai compiti di istituto. 

2. La scorta e l’attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate appositamente qualificati.

3. I soggetti indicati nel presente articolo quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo.
























TITOLO II

Costruzione e Tutela Delle Strade ed Aree Pubbliche


Capo I

NORME GENERALI SUL MANTENIMENTO STRADALE


Art. 9 Norme per la costruzione e la gestione delle strade.

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana entro 2 mesi dalla entrata in vigore del presente codice le norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi. Le norme devono essere improntate alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della strada, alla riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico per la salvaguardia degli occupanti gli edifici adiacenti le strade ed al rispetto dell’ambiente e di immobili di notevole pregio architettonico o storico.



Art. 10 Manutenzione delle strade. 

1. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvede:

  1. alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;

  2. al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze;

  3.  alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. 



Art. 11 Atti Vietati. 

1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:

  1. danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;

  2. danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;

  3. depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze; 

  4. insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento; 

  5. gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa. 

2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 50,00.



Art. 12 Occupazione della sede stradale.

1. Sulle strade di tipo A) e B) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo C) e D) l’occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione. 

2. L’ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui ai commi precedenti, l’occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni. 

4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 1.000,00.  



Art. 13 Opere, depositi e cantieri stradali.

1.  Senza preventiva autorizzazione o concessione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.

2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli. 

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 1.500,00. 



Art. 14 Accessi e Diramazioni.

1. Senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato. 

2. I passi carrabili devono essere individuati con l’apposito segnale, previa autorizzazione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Art. 15 Pubblicità sulle strade.

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono rendere difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarre l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 10.000,00 a euro 30.000,00. 


Capo II

ORGANIZZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE


Art. 16 Competenze.

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è competente ad impartire direttive per l’organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme per l’esecuzione del presente codice.


Art. 17 Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale. 

1. L’apposizione e la manutenzione della segnaletica fa carico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.


Art. 18 Segnaletica Stradale.

1.  La segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi: 

  1. segnali verticali; 

  2. segnali orizzontali; 

  3. segnali ed attrezzature complementari. 

2. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione. Le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali.

3. È ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di emergenza, urgenza e necessità.  Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo di tali segnali, anche se appaiono in contrasto con altre regole della circolazione. 

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite decreto, stabilisce per ciascun gruppo, i singoli segnali, i dispositivi o i mezzi segnaletici, nonché la loro denominazione, il significato, i tipi, le caratteristiche tecniche,  le modalità di tracciamento, apposizione ed applicazione, le norme tecniche di impiego, i casi di obbligatorietà. Sono, inoltre, indicate le figure di ogni singolo segnale e le rispettive didascalie costituiscono esplicazione del significato anche ai fini del comportamento dell’utente della strada. 

5. La collocazione della segnaletica stradale risponde a criteri di uniformità sul territorio nazionale, fissati con decreto di cui al comma precedente.

6. La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta efficienza da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti obbligato alla sua posa in opera e deve essere sostituita o reintegrata o rimossa quando sia anche parzialmente inefficiente o non sia più rispondente allo scopo per il quale è stata collocata. 

7. È vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo, nonché sul retro dello stesso e sul suo sostegno, tutto ciò che non è previsto dal decreto di cui al comma 4.

8. Il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica stradale comprende le strade di uso pubblico e tutte le strade di proprietà privata aperte all’uso pubblico. Nelle aree private non aperte all’uso pubblico l’utilizzo e la posa in opera della segnaletica, ove adottata, devono essere conformi a quelli prescritti dal decreto. 


Art. 19 Segnali verticali.

1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:

  1. segnali di pericolo: preavvisano l’esistenza di pericoli, ne indicano la natura e impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente; 

  2. segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi; si suddividono in:
    1) segnali di precedenza;
    2) segnali di divieto;
    3) segnali di obbligo;
    4) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti;si suddividono in:
            a. segnali di preavviso; 
            b. segnali di direzione;
            c. segnali di conferma;

                       d. altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli;
                      e. altri segnali che indicano installazioni o servizi.

2. Il decreto di cui al comma 4 dell’articolo precedente stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali stradali verticali e le loro modalità di impiego e di apposizione.  


Art. 20 Segnali orizzontali.

1. I segnali orizzontali, tracciati sulla strada, servono per regolare la circolazione, per guidare gli utenti e per fornire prescrizioni od utili indicazioni per particolari comportamenti da seguire.

2. I segnali orizzontali si dividono in: 

  1. strisce longitudinali; 

  2. strisce trasversali; 

  3. attraversamenti pedonali o ciclabili;

  4. frecce direzionali; 

  5. iscrizioni e simboli; 

  6. strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata; 

  7. isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata; 

  8. strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico di linea; 

  9. altri segnali stabiliti dal decreto. 

3. Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue. Le continue, ad eccezione di quelle che delimitano le corsie di emergenza, indicano il limite invalicabile di una corsia di marcia o della carreggiata; le discontinue delimitano le corsie di marcia o la carreggiata. 

4. Una striscia longitudinale continua può affiancare un’altra discontinua; in tal caso esse indicano ai conducenti, marcianti alla destra di quella discontinua, la possibilità di oltrepassare.

5. Una striscia trasversale continua indica il limite prima del quale il conducente ha l’obbligo di arrestare il veicolo per rispettare il segnale di “fermarsi e dare precedenza” oppure un segnale verbale del personale che espleta servizio di polizia stradale. 

6. Una striscia trasversale discontinua indica il limite prima del quale il conducente ha l’obbligo di arrestare il veicolo, se necessario, per rispettare il segnale “dare precedenza”.  

7. Nel decreto sono stabilite norme per le forme, i colori, i simboli e le caratteristiche dei segnali stradali orizzontali, nonché le loro modalità di applicazione. 

8. Le strisce longitudinali continue non devono essere oltrepassate; le discontinue possono essere oltrepassate sempre che siano rispettate tutte le altre norme di circolazione. È vietato valicare le strisce longitudinali continue, tranne che dalla parte dove è eventualmente affiancata una discontinua. 

9. Le strisce di margine continue possono essere oltrepassate solo dai veicoli in attività di servizio di pubblico interesse e dai veicoli che debbono effettuare una sosta di emergenza.

10. È vietata:

  1. la sosta sulle carreggiate i cui margini sono evidenziati da una striscia continua;

  2. la circolazione sopra le strisce longitudinali, salvo che per il cambio di corsia;

  3. la circolazione dei veicoli non autorizzati sulle corsie riservate.

11. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che hanno iniziato l’attraversamento; analogo comportamento devono tenere i conducenti dei veicoli nei confronti dei ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili. 



Art. 21 Segnali Complementari.

1. I segnali complementari sono destinati ad evidenziare o rendere noto:

  1. il tracciato stradale; 

  2. particolari curve e punti critici; 

  3. ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti.  

2. Sono, altresì, segnali complementari i dispositivi destinati ad impedire la sosta o a rallentare la velocità. 

3. Il decreto stabilisce forme, colori e simboli dei segnali complementari, le loro caratteristiche costruttive e le modalità di impiego e di apposizione. 



Art. 22 Segnali degli agenti del traffico.

1. Gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare senza indugio alle segnalazioni degli agenti preposti alla regolazione del traffico. 

2. Le prescrizioni date mediante segnalazioni eseguite dagli agenti annullano ogni altra prescrizione data a mezzo della segnaletica stradale ovvero delle norme di circolazione.

3. Le segnalazioni degli agenti sono di tipo verbale.

4. Gli agenti, per esigenze connesse con la fluidità o con la sicurezza della circolazione, possono altresì far accelerare o rallentare la marcia dei veicoli, fermare o dirottare correnti veicolari o singoli veicoli, nonché dare altri ordini necessari a risolvere situazioni contingenti, anche se in contrasto con la segnaletica esistente, ovvero con le norme di circolazione.


Art. 23 Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni.

1. Sono vietati la fabbricazione e l’impiego di segnaletica stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dai decreti o da direttive ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto. 

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può incaricare ad enti o a persone autorizzate di sostituire, integrare, spostare, rimuovere o correggere, entro un termine massimo di quindici giorni, ogni segnale non conforme, per caratteristiche, modalità di scelta del simbolo, di impiego, di collocazione, alle disposizioni delle presenti norme e dei decreti e direttive ministeriali, ovvero quelli che possono generare confusione con altra segnaletica, nonché a provvedere alla collocazione della segnaletica mancante.

3. Decorso inutilmente il tempo indicato nella intimazione, la rimozione, la sostituzione, l’installazione, lo spostamento, ovvero la correzione e quanto altro occorre per rendere le segnalazioni conformi alle norme di cui al comma 2, sono effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti.

4. Le spese relative sono recuperate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a carico degli enti inadempienti, mediante ordinanza che costituisce titolo esecutivo.

5. Chiunque viola le norme del comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 50.000,00. 


TITOLO III

Veicoli


Capo I

CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI E DOCUMENTAZIONE



Art. 24 Nozione di Veicolo.

1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo.


Art. 25 Classificazione dei Veicoli.

1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:

  1. veicoli a trazione animale;     

  2. velocipedi;

  3. ciclomotori;

  4. motoveicoli;

  5. autoveicoli;

  6. macchine agricole;

  7. macchine operatrici.

Art. 26 Veicoli a trazione animale.
1. I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o più animali e si distinguono in:

  1. veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;

  2. veicoli destinati principalmente al trasporto di cose; 

  3. carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole.  

Art. 27 Velocipedi.

1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo.


Art. 28 Ciclomotori.

1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:

  1. motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;

  2. capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 50 km/h.

2. Sono detti motoveicoli qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nel comma precedente.


Art. 29 Motoveicoli.

1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:

  1. motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente;

  2. motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente; 

  3. motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose.


Art. 30 Autoveicoli.

1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:

  1. autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

  2. autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;

  3. autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli  destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;

  4. autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse.


Art. 31 Macchine agricole. 

1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività. E’ consentito l’uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio. 


Art. 32 Macchine operatrici.

Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione. 


Art. 33 Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli e motoveicoli.

1. Gli autoveicoli e i motoveicoli per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione.

2. Il Concessionario provvede all’immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per l’immatricolazione, il contenuto della carta di circolazione.

4. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 1.500,00.

5. Chiunque non provveda a richiedere, nei termini stabiliti, il rilascio del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 500,00.

6. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze armate ed a quelli degli enti e corpi   equiparati ai sensi dell’art. x



TITOLO IV

Guida dei Veicoli


Art. 34 Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali. 

1. Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici.


Art. 35 Patente. 

1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dalla scuola guida.

2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda presso la scuola guida ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto, stabilisce il procedimento per il rilascio, l’aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida, con l’obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici e  della scuola guida.

3. Gli aspiranti al conseguimento della patente di guida possono frequentare appositi corsi organizzati dalla scuola guida. In tal caso, il rilascio del certificato è subordinato ad un esame svolto da un funzionario esaminatore. I corsi sono tenuti prevalentemente da personale insegnante della scuola guida. 

5. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l’ammenda da euro 3.000,00 a euro 5.000,00; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell’ipotesi di reiterazione del reato nello stesso mese si applica altresì la pena dell’arresto fino a 2 ore.

6. I conducenti non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito la patente di guida sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 2.000,00. 


Art. 36 Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida. 

1. Non può ottenere la patente di guida chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.

2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale.

3. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psichici e fisici l’interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

4. L'accertamento di cui ai commi 2 e 3 deve risultare da certificazione di data non anteriore a un mese dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida.


Art. 37 Requisiti morali per ottenere il rilascio della Patente.

1. Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali.

2. Se le condizioni soggettive indicate al comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, l’autorità giudiziaria provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se è trascorso più di un mese dalla data di applicazione delle misure di prevenzione.

3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorse almeno due settimane. 

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, provvede al rilascio della patente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 15.000,00. 


Art. 38 Esame di idoneità.

1. L’idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni. 

2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

3. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che siano trascorse almeno 24 ore dalla data del rilascio dell’autorizzazione per esercitarsi alla guida.

4. Tra una prova d’esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova devono trascorrere almeno 24 ore.

5. Contestualmente al superamento con esito favorevole dell’esame di guida, l’esaminatore rilascia a nome del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la patente di guida a chi ne ha fatto richiesta


 Art. 39 Esercitazioni di guida.

1. A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti è rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni, che deve avvenire entro un mese dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove.

2. L’autorizzazione consente all’aspirante di esercitarsi su veicoli per i quali è stata richiesta la patente o l’estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, munito di patente valida; l’istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità.

3. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco frequentati. 

4. L’autorizzazione è valida per un mese.

5. Chiunque guida senza l’autorizzazione per l’esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 1.500,00. La stessa sanzione si applica alla persona che funge da istruttore.  

6. Chiunque, autorizzato per l’esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 500,00.


 Art. 40 Scuola guida. 

1. La scuola per l’educazione stradale, l’istruzione e la formazione dei conducenti è denominata scuola guida. 

2. La scuola guida è soggetta a vigilanza amministrativa e tecnica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. La scuola guida deve svolgere l’attività di formazione dei conducenti per il conseguimento della patente A e B, possedendo un’adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disponendo di istruttori riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale.
4. L’attività della scuola guida è sospesa quando:

  1. l’attività dell’autoscuola non si svolga regolarmente; 

  2. la direzione non provveda alla sostituzione degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

  3. la direzione non ottemperi alle disposizioni date dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini del regolare funzionamento della scuola guida.

5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti di idoneità degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le modalità di svolgimento delle verifiche; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida.

6. I corsi di formazione degli istruttori della scuola guida sono organizzati dalla scuola guida stessa.

7. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 10.000€.


Art. 41 Validità della patente di guida.

1. La patente di guida delle categorie A è limitata alla guida di motocicli.

2. Chiunque, munito di patente di categoria A guida un veicolo per il quale è richiesta una patente di categoria diversa da quella della patente di cui è in possesso, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di €500.

3. La patente di guida della categoria B è limitata alla guida di autoveicoli, macchine agricole e operatrici e motocicli con cilindrata 125 e che non superino i 50 km\h.

4. Chiunque, munito di patente di categoria B guida un veicolo per il quale è richiesta una patente di categoria diversa da quella della patente di cui è in possesso, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di €800.


Art. 42 Durata e conferma della validità della patente di guida.

1. Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide per 2 mesi.

2. La validità della patente è confermata dal Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti tramite accertamenti fisici e psicofisici del conducente da parte di un medico competente, con rilascio di un certificato medico di idoneità alla guida.

3. Chiunque guida con patente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di €500. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente.


Art. 43 Sospensione della patente di guida. 

La patente di guida è sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato. 


Art. 44 Veicoli e conducenti delle Forze armate. 

1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi del personale in servizio:

  1. all’addestramento, all’individuazione e all’accertamento dei requisiti necessari per la guida, all’esame di idoneità e al rilascio della patente militare di guida, che abilita soltanto alla guida dei veicoli comunque in dotazione delle Forze armate;

  2. al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di istruttore di scuola guida, relativi all’addestramento di cui alla lettera a). 

2. Gli istruttori e i conducenti di cui al comma 1 non sono soggetti alle disposizioni del presente titolo. 

3. Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere, sostenendo un esame pratico ogni due mesi, la patente di guida per veicoli delle corrispondenti categorie, secondo la tabella di equipollenza stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero degli Interni, sempreché la richiesta venga presentata per il tramite dell’autorità dalla quale dipendono durante il servizio o non oltre un mese dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio. 

4. Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore di guida militare può ottenere la conversione in analogo certificato di abilitazione ad istruttore di guida civile senza esame e secondo le modalità stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, purché gli interessati ne facciano richiesta entro un mese dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio. 

5. Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto stradale di materie radioattive e fissili speciali, mettendo in atto tutte le prescrizioni tecniche e le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti in materia. 

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, dell’Arma dei Carabinieri, dell’Esercito, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo di Polizia Scientifica, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Croce rossa.

7. Chiunque munito di patente militare, guida un veicolo con targa civile è soggetto alle sanzioni previste dall’art. 39 comma 4. La patente di guida è sospesa dall’autorità che l’ha rilasciata, secondo le procedure e la disciplina proprie dell’amministrazione di appartenenza. 


TITOLO V

Norme di Comportamento


Art. 45 Principio informatore della circolazione.

1. Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale. 

2. I singoli comportamenti, oltre quanto già previsto nei precedenti titoli, sono fissati dalle norme che seguono. 


Art. 46 Velocità. 

1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. 

2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. 

3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici. 

4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l’incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza

5. Il conducente non deve gareggiare in velocità. 

6. Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione. 

7. Chiunque violi le disposizioni di cui sopra è punito come da art. 45 comma 2 di tale codice.


Art. 47 Limiti di Velocità.

1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l’intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell’ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali. 

2. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €150 a €300. 


Art. 48 Posizione dei veicoli sulla carreggiata. 

1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera. 

2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata. 

3. Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso. 

4. Chiunque circola contromano è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di €150.

5. Chiunque circola contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, ovvero percorre la carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in più carreggiate separate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di €500. Dalla violazione prevista dal presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre settimane. 


Art. 49 Violazione della segnaletica stradale. 

1. L’utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico.

2. Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di €50.

3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante le segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di €150.  


Art. 50 Arresto, fermata e sosta dei veicoli. 

1. Agli effetti delle presenti norme:

  1. per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione; 

  2. per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia; 

  3. per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente; 

  4. per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero. 

2. Salvo diversa segnalazione, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.  

3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi né, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità, la fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia.

4. Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica. 

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di €500.


Art. 51 Divieto di fermata e di sosta dei veicoli.

1. La fermata e la sosta sono vietate: 

  1. nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;

  2. sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati, anche in loro prossimità; 

  3. in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;

  4. fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;

  5. nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale,salvo diversa segnalazione; 

  6. sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;

  7. sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione. 

2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata: 

  1. allo sbocco dei passi carrabili;

  2. negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m;

  3. sulle banchine, salvo diversa segnalazione;

  4. nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;

  5. limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione.

3. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di €500.


Art. 52 Convogli militari, cortei e simili. 

1. È vietato interrompere convogli di veicoli militari, delle forze di polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali; è vietato altresì inserirsi tra i veicoli che compongono tali convogli. 

2. È vietato interrompere colonne di truppe, cortei e processioni. 

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di €6.000.





Art. 53 Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote.

1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati.

2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di €500.


Art. 54 Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. 

1. Le norme del presente articolo si applicano ai veicoli ammessi a circolare sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e su altre strade, individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  e da indicare con apposita segnaletica d’inizio e fine. 

2. È vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1:

  1. velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 cc;

  2. macchine agricole e macchine operatrici;

3. È vietata la circolazione di pedoni e animali, eccezion fatta per le aree di servizio e le aree di sosta. In tali aree gli animali possono circolare solo se debitamente custoditi. Lungo le corsie di emergenza è consentito il transito dei pedoni solo per raggiungere i punti per le richieste di soccorso.  


Art. 55 Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.  

1. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade è vietato: 

  1. invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all’altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito;

  2. effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio;

  3. circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per arrestarsi o riprendere la marcia; 

  4. circolare sulle corsie di variazione di velocità se non per entrare o uscire dalla carreggiata.

2. È fatto obbligo:

  1. di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia, nonché di dare la precedenza ai veicoli in circolazione su quest’ultima corsia; 

  2. di impegnare tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la corsia di destra, immettendosi quindi nell’apposita corsia di decelerazione sin dal suo inizio; 

3. La sosta d’emergenza non deve eccedere il tempo strettamente necessario per superare l’emergenza stessa e non deve, comunque, protrarsi oltre le tre ore.

4. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è vietato sostare o solo fermarsi, fuorché in situazioni d’emergenza dovute a malessere degli occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo medesimo; in tali casi, il veicolo deve essere portato nel più breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento.

5. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è vietato sostare o solo fermarsi, fuorché in situazioni d’emergenza dovute a malessere degli occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo medesimo; in tali casi, il veicolo deve essere portato nel più breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento. 

6. La sosta d’emergenza non deve eccedere il tempo strettamente necessario per superare l’emergenza stessa e non deve, comunque, protrarsi oltre i dieci minuti.

7. Sono esonerati dall’osservanza del divieto di effettuare le manovre di cui al comma 7 anche i conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e delle autoambulanze, che tengano in funzione il dispositivo supplementare di segnalazione.

8. Parimenti il conducente che circola sulle autostrade con veicolo non in regola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €3.000 a €5.000.

9. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da €4.000 a €8.000.

10. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è vietato sostare o solo fermarsi, fuorché in situazioni d’emergenza dovute a malessere degli occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo medesimo; in tali casi, il veicolo deve essere portato nel più breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento. 


Art. 56 Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze

1. L’uso del dispositivo acustico supplementare di allarme è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. . L’uso dei predetti dispositivi è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze e dei mezzi di soccorso.

2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell’espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.

3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l’obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. È vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia. 

4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €8.000 a €10.000.

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €500 a €1.500.


Art. 57 Possesso dei documenti di circolazione e di guida.    

1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti: 

  1. la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica alla circolazione del veicolo;

  2. la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo;

  3. il certificato di assicurazione obbligatoria. 

2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sé la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l’attestato di qualifica professionale

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di €1.000.


Art. 58 Circolazione dei velocipedi.

1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila.

2. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate, quando queste sono presenti. In assenza di corsie riservate, i velocipedi devono mantenersi il più possibile vicino al margine destro della carreggiata.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di €100.


Art. 59 Circolazione dei veicoli a trazione animale. 

1. Ogni veicolo a trazione animale deve essere guidato da un conducente che non deve mai abbandonare la guida durante la marcia e deve avere costantemente il controllo degli animali.  

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di €500.


Art. 60 Circolazione degli animali.

1. Per ogni animale da soma o da sella e per ogni animale indomito o pericoloso occorre almeno un conducente, il quale deve avere costantemente il controllo dei medesimi e condurli in modo da evitare intralcio e pericolo per la circolazione. 

2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli altri animali isolati o in piccoli gruppi, a meno che la strada attraversi una zona destinata al pascolo, segnalata con gli appositi segnali di pericolo. 

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di €500.


Art. 61 Guida sotto l’influenza dell’alcool.

1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €10.000.


Art. 62 Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. 

1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda di € 20.000,00 e l’arresto di 12 ore. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due giorni.


Art. 63 Comportamento dei pedoni. 

1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l’obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione.

2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.  

3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2. 

4. È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.

5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti. 

6. È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 250.


Art. 64 Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni.

1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresì dare la precedenza, rallentando e all’occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all’articolo (SOPRA), comma 4. 

2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l’attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza. 

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di €250.


Art. 65 Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti. 

1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all’invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell’apposito segnale distintivo. 

2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con sé. 

3. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell’espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermino nonostante l’ordine intimato con idonei segnali. Le caratteristiche di detti mezzi, nonché le condizioni e le modalità del loro impiego, sono stabilite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia.  

4. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il personale militare impartisce per consentire la progressione del convoglio militare.  

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di €5.000 e la reclusione di 12 ore.


TITOLO VI

DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI 


Capo I

DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI



Art. 66 Disposizioni di carattere generale. 

1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le disposizioni generali contenute nel Titolo VI al Capo I, salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo.  


Art. 67 Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. 

1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma.

2. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal presente codice, tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità del trasgressore e alle sue condizioni economiche. 

3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni anno dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sette giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. 

5. Il trasgressore può procedere al pagamento della somma dovuta presso l’ufficio postale.


Art. 68 Concorso di persone nella violazione.

1. Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuna soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente.  


Art. 69 Contestazione e verbalizzazione delle violazioni. 

1. la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.

2. Dell’avvenuta contestazione deve essere redatto verbale. Il verbale contiene i dati del trasgressore, i dati dell’agente, la data di emissione della sanzione, la somma totale della sanzione e l’articolo violato.

3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore.

4. Copia del verbale è consegnata immediatamente agli uffici della Guardia di Finanza.


Art. 70 Ricorso alla Magistratura.

1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nel termine di giorni sette dalla contestazione, possono proporre ricorso alla magistratura. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l’audizione personale. 

2. La Magistratura è tenuta a trasmettere gli atti al possibile trasgressore nel termine massimo di quindi giorni dal ricevimento del ricorso.


Art. 71 Provvedimenti della Magistratura.

1. La Magistratura, esaminati il verbale e gli atti prodotti nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l’accertamento adotta, entro quindici giorni dalla data di ricezione degli atti da parte della Magistratura, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione. L’ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all’autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l’accertamento, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente agli uffici della Guardia di Finanza per il controllo delle sanzioni amministrative.

2. I termini di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo precedente e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell’adozione dell’ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l’ordinanza della Magistratura, il ricorso si intende accolto.

3. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell’invito al ricorrente per la presentazione all’audizione. Suddetto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell’audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l’audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l’audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, La Magistratura decide sul ricorso, senza ulteriori formalità.


Art. 72 Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

1. Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dall’articolo x( Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.), la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria  sono predisposti dalla Magistratura il quale si dà carico per la riscossione in unica soluzione.


Art. 73 Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. 

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato.


Art. 74 Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie in generale. 

1. Quando le norme del presente codice dispongono che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest’ultima si applica di diritto, secondo le norme che seguono. 

2. Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie comminate nel presente codice si distinguono in: 

  1. sanzioni concernenti i documenti di circolazione;

  2. sanzioni concernenti alla patente di guida. 


Art. 75 Sanzione accessoria della sospensione della patente.

1. Nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall’agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.

2. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dall’organo di polizia che ha ritirato la patente a seguito di richiesta da parte del conducente. 

3. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €15.000. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente. 


Art. 76 Revoca della patente di guida. 

1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento è emesso dall'organo di polizia a seguito di convalida da parte della magistratura.

2. Nell’ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l’organo, l’ufficio o il comando, che accerta l’esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i due giorni successivi, ne dà comunicazione alla magistratura. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l’ordinanza di revoca, anche tramite l’organo di polizia incaricato dell’esecuzione. Dell’ordinanza si dà comunicazione alla scuola guida. 

















TITOLO VII

ASSICURAZIONI E BOLLI AUTO



Capo I

ASSICURAZIONI


Art. 77 Obbligatorietà dell'assicurazione di responsabilità civile.

1. Tutti i veicoli a motore e ciclomotori devono essere coperti da un'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi.

2. La mancata copertura assicurativa comporta il divieto di circolazione del veicolo.


Art. 78 Obblighi del proprietario del veicolo.

1. Il proprietario del veicolo è tenuto a stipulare e mantenere valida una polizza assicurativa conforme alle disposizioni di legge.

2. La polizza deve essere rinnovata senza interruzioni e il certificato di assicurazione deve essere esibito su richiesta delle autorità competenti.


Art. 79 Sanzioni per la mancanza di assicurazione.

1. La circolazione senza assicurazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria di €5.000.


Art. 80 Verifiche e controlli delle autorità competenti.

1. Gli organi di polizia stradale hanno il diritto di richiedere e verificare i documenti assicurativi durante i controlli di routine.


Art. 81 Esenzioni particolari dall'obbligo assicurativo.

1. I veicoli delle forze armate, delle forze di polizia e dei servizi di emergenza possono essere esentati dall'assicurazione obbligatoria secondo quanto previsto da specifiche normative.


Art. 82 Monopolio dell'assicurazione obbligatoria.

1. L'unica compagnia autorizzata a fornire polizze di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi è Allianz, in conformità alle disposizioni di legge.

2. È fatto divieto a qualsiasi altro ente o compagnia di offrire coperture assicurative obbligatorie previste dal presente codice della strada.

3. La stipula di una polizza presso enti non autorizzati è considerata nulla, comportando l'irregolarità del veicolo.

4. Allianz è tenuta a garantire trasparenza nelle condizioni contrattuali e uniformità nelle tariffe.







Capo II

BOLLI AUTO


Art. 83 Obbligatorietà del bollo auto.

1. Tutti i veicoli a motore e ciclomotori devono possedere il bollo auto.

2. Il mancato pagamento del bollo comporta il divieto di circolazione del veicolo.


Art. 84 Obblighi del proprietario del veicolo.

1. Il proprietario del veicolo è tenuto a stipulare e mantenere valido un bollo auto conforme alle disposizioni di legge.

2. Il bollo auto deve essere rinnovato senza interruzioni e il certificato del bollo deve essere esibito su richiesta delle autorità competenti.


Art. 85 Sanzioni per la mancanza del bollo auto.

1. La circolazione e anche la non circolazione senza bollo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria di €6.000.


Art. 86 Verifiche e controlli delle autorità competenti.

1. Gli organi di polizia stradale hanno il diritto di richiedere e verificare, durante i controlli di routine, i documenti per quanto riguarda i bolli auto.

2. La società Allianz effettuerà controlli periodici tramite database per verificare il regolare rinnovo del bollo auto. In caso di segnalazione di mancato pagamento, Allianz dovrà trasmettere alla Guardia di Finanza, tramite un documento scritto e firmato da un responsabile della società, una comunicazione relativa al mancato pagamento del bollo. Il proprietario del veicolo sarà tenuto a pagare una sanzione, come previsto dall’articolo 85 del presente codice.


Art. 87 Esenzioni particolari dall'obbligo del bollo auto.

1. I veicoli delle forze armate, delle forze di polizia e dei servizi di emergenza possono essere esentati dal bollo auto obbligatorio secondo quanto previsto da specifiche normative.


Art. 88 Monopolio del bollo auto.

1. L'unica compagnia autorizzata a fornire bolli auto è l’Allianz, in conformità alle disposizioni di legge.

2. È fatto divieto a qualsiasi altro ente o compagnia di offrire bolli auto previsti dal presente codice della strada.

3. La stipula di un bollo auto presso enti non autorizzati è considerata nulla, comportando l'irregolarità del veicolo.

4. Allianz è tenuta a garantire trasparenza nelle condizioni contrattuali e uniformità nelle tariffe.











TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 



Capo I

DISPOSIZIONI FINALI 


Art. 89 Abrogazione di norme precedentemente in vigore. 

1. Sono abrogate dalla data di entrata in vigore del presente codice le seguenti disposizioni: - Riforma Codice Stradale Approvato il 16\05\2024.

2. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le norme del presente codice. 



Capo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE


Art. 90 Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione. 

1. In tutti i casi in cui, ai sensi delle norme del presente codice, è demandata ai Ministri competenti l’emanazione di norme regolamentari di esecuzione o di attuazione nei limiti delle proprie competenze, le relative disposizioni sono emanate nel termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvi i diversi termini fissati dal medesimo. 


Art. 91 Entrata in vigore delle norme del presente codice. 

1. Le norme del presente codice entrano in vigore dopo 7 giorni dalla sua pubblicazione in gazzetta ufficiale.


































Firmato,

Ministro della Giustizia, IwaneriX


Vice Ministro della Giustizia, Cickalittle_



Ministro Delle Infrastrutture e dei Trasporti, Darnekoo








FIRMA

Il Presidente Della Repubblica

Sua Grazia, Nony00









Codice della Strada della Repubblica di Metropolis approvato con deliberazione del Parlamento nel (12/01/2025) della Legislatura XXVI.


ID #514