Disciplina delle Manifestazioni pubbliche e private e delle relative procedure autorizzative

Iwanerix ◉ 10 January 2025

Atti Parlamentari                                               1                                     Senato della Repubblica

XXVI   LEGISLATURA   —   DISEGNI   DI   LEGGE   E   RELAZIONI   —   DOCUMENTI









SENATO DELLA REPUBBLICA  




PROPOSTA DI LEGGE

DINIZIATIVA   DEL  MINISTRO DELLA GIUSTIZIA MORETTI



                                                                                                                                      



Disciplina delle manifestazioni pubbliche e private e delle 

relative procedure autorizzative


                                                                                      

Presentata il 13/01/2025


                                                                            

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente legge regola il diritto di manifestare in luoghi pubblici e privati, in conformità all'articolo 16 della Costituzione, garantendo il rispetto delle libertà fondamentali, della sicurezza pubblica e dei diritti altrui.

La legge stabilisce limiti, obblighi e sanzioni per assicurare il corretto svolgimento delle manifestazioni senza pregiudicare l’ordine pubblico, la funzionalità dei servizi pubblici e la dignità delle persone.









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Capo I - PRINCIPI GENERALI.                                


ART.   1.

(Definizioni.)


1. Ai fini della presente legge si definisce:

a) Manifestazione in luogo pubblico: ogni riunione, corteo o evento organizzato in spazi pubblici, come strade, piazze, parchi o altri luoghi aperti alla collettività;

b) Manifestazione in luogo privato o aperto al pubblico: ogni riunione o evento organizzato in spazi privati, come locali, strutture o aree di proprietà privata, anche se accessibili a terzi (es. teatri, sale conferenze);

c) Manifestanti: i cittadini o gruppi che partecipano a una manifestazione, sostenendone le finalità o aderendo agli obiettivi dichiarati dagli organizzatori. I manifestanti devono rispettare le norme di sicurezza, evitare atti violenti o lesivi e collaborare con le autorità preposte al mantenimento dell’ordine pubblico;

d) Organizzatore: il soggetto responsabile della pianificazione e dello svolgimento della manifestazione, sia pubblica che privata.




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Capo II - ORGANIZZAZIONE E AUTORIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI


ART.   2.

(Manifestazioni in luogo pubblico.)


1.  Vi è l’obbligo di preavviso: 

a) per organizzare una manifestazione in luogo pubblico, presentando un’istanza scritta alla Questura almeno 2 giorni prima del suo svolgimento;

b) La comunicazione deve contenere:

  1. data, orario di inizio e fine;

  2. luogo o percorso, in caso di corteo;

  3. numero stimato di partecipanti;

  4. finalità e programma;

  5. dati identificativi degli organizzatori.

2. Il Questore o, in sua assenza, un Vice Questore, può imporre condizioni o modifiche al percorso o alle modalità, o vietare la manifestazione per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza. Tale decisione deve essere comunicata agli organizzatori entro 24 ore dal ricevimento della richiesta.



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ART.   3.

(Manifestazioni in luogo privato o aperto al pubblico.)


1. Sono esenti dall’obbligo di preavviso le manifestazioni in luogo privato o aperto al pubblico, salvo nei casi previsti dal comma 2 del presente articolo.

2. Vi è comunque l’obbligo di notifica, nelle modalità di cui all’articolo 2, presso la Questura:

a) se l’evento prevede un numero di partecipanti superiore a 50 persone;

b) qualora l’evento possa determinare rischi per la sicurezza o turbare l’ordine pubblico.

3. Gli organizzatori sono responsabili del rispetto delle norme di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie previste dalle normative vigenti.




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ART.   4.

(Procedure straordinarie per eventi urgenti.)


1.  In caso di eventi di rilevante interesse pubblico o imprevisti, gli organizzatori possono richiedere l’autorizzazione con un preavviso minimo di 24 ore.

2. La richiesta deve includere una giustificazione per l'urgenza e fornire tutte le informazioni richieste dall’art. 2, comma 1, lettera B.

3. L’autorità competente deve valutare la richiesta e, ove necessario, adottare misure straordinarie per garantire la sicurezza pubblica.

4. L’eventuale diniego deve essere comunicato tempestivamente e motivato.


Capo III - RAPPORTI E COINVOLGIMENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE


ART.   5.

(Coinvolgimento delle Forze dell’Ordine.)


  1. Il mantenimento dell'ordine pubblico, la prevenzione di disordini e la gestione della sicurezza durante le manifestazioni sono affidati alle forze dell’ordine, che agiscono in conformità ai protocolli di sicurezza e alle normative vigenti.

  2. Possono essere coinvolti tutti i corpi delle forze dell’ordine e forze armate, inclusi:



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a) Polizia di Stato: per la gestione dell’ordine pubblico e della sicurezza generale;

b) Carabinieri: per il supporto all’ordine pubblico e la vigilanza;

c) Guardia di Finanza: per la prevenzione di eventuali reati economici e finanziari connessi alla manifestazione;

ART.   6.

(Coordinamento delle forze dell’ordine.)


1. Il Questore è responsabile del coordinamento delle forze dell’ordine coinvolte nella manifestazione.

2. Il Questore può affidare il coordinamento delle forze dell’ordine a qualsiasi membro della Polizia di Stato.

3. Il Questore deve notificare con adeguato preavviso agli organi di cui all’articolo 5 le informazioni relative alla manifestazione, inclusi:

a) orario e luogo;

b) numero stimato di partecipanti;

c) percorsi e modalità di svolgimento;

d) potenziali rischi o criticità rilevate.

4. Le forze dell’ordine sono autorizzate ad adottare misure straordinarie, inclusa l’evacuazione o la dispersione dei partecipanti, qualora la manifestazione degeneri in atti di violenza o pericoli per l’incolumità pubblica.



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ART.   7.

(Obblighi per le forze dell’ordine.)


1. Le forze dell’ordine, durante il loro servizio, devono:

  1. garantire la sicurezza dei partecipanti e dei cittadini non coinvolti nella manifestazione;

  2. prevenire atti di violenza o vandalismo;

  3. proteggere edifici e infrastrutture sensibili;

  4. adottare un approccio proporzionato e non discriminatorio.



Capo IV - DOVERI E SANZIONI


ART.   8.

(Doveri generali degli organizzatori.)


1. Gli organizzatori devono:

a) rispettare le prescrizioni indicate dall’autorità competente;

b) fornire adeguati servizi di sicurezza privata, se richiesto;

c) comunicare tempestivamente eventuali variazioni relative alla manifestazione;

d) collaborare attivamente con le forze dell’ordine per prevenire disordini


ART.   9.

(Divieti specifici.)



1. È severamente vietato:

a) organizzare manifestazioni in zone governative o militari;








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b) ostacolare l’erogazione di servizi pubblici essenziali;

c) promuovere atti lesivi della dignità di persone, gruppi o istituzioni;

d) organizzare manifestazioni in zone private senza autorizzazione del diretto proprietario.


ART.   10.

(Sanzioni.)



1. I divieti di cui all’art. 9 sono sanzionabili:
  a) nei casi di cui alla lettera a): è punito con l’articolo 31 del codice penale;
  b) nei casi di cui alla lettera b):è punito con l’articolo 68 del codice penale;
  c) nei casi di cui alla lettera c): multa di euro 10.000, oltre alle sanzioni previste dal codice vigente.

   d) nei casi di cui alla lettera d): multa di euro 15.000, e la reclusione carceraria per 12 ore..



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Capo V - TUTELA GIURISDIZIONALE E RICORSI


ART.   11.

(Ricorso per diniego di autorizzazione.)



1. Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione a una manifestazione sia respinta dall’autorità competente, gli organizzatori possono proporre ricorso presso la magistratura entro 7 giorni dalla notifica del diniego.

2. Il ricorso deve essere conforme alle disposizioni di cui all’art. 26 del Codice del Processo Amministrativo.


   

ART.   12.

(Ricorso per prescrizioni ritenute eccessive.)


      1. Gli organizzatori che ritengano le prescrizioni imposte dall’autorità sproporzionate o lesive del diritto di manifestazione possono presentare ricorso alla magistratura.




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ART.   13.

(Effetto sospensivo del diniego o delle prescrizioni.)


1. La presentazione del ricorso non sospende automaticamente il 

provvedimento impugnato, salvo diversa decisione della magistratura.

2. Gli organizzatori possono richiedere alla magistratura la sospensione cautelare del diniego o delle prescrizioni, dimostrando che il provvedimento potrebbe causare un pregiudizio grave e irreparabile al diritto di manifestazione.

3. La sospensione cautelare, se concessa, ha effetto immediato fino alla decisione definitiva della magistratura.



ART.   14.

(Ricorso in Appello)


  1. Qualora le parti non siano soddisfatte della decisione della prima sentenza di primo grado, possono proporre appello al Consiglio di Stato.




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ART.   15.

(Garanzia della libertà di manifestazione.)



1.  Il diritto di manifestare, riconosciuto dall’articolo 16 della Costituzione, deve essere tutelato in tutte le fasi del procedimento giudiziario amministrativo.

2.  Le autorità giudiziarie devono bilanciare il diritto alla sicurezza pubblica con il diritto fondamentale di riunione e manifestazione, garantendo che eventuali limitazioni siano proporzionate e giustificate.



Capo VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE



ART.  16.

(Adeguamento delle procedure amministrative)


1.  Le amministrazioni competenti devono adeguare le proprie procedure alle disposizioni della presente legge dalla sua entrata in vigore.



ART.   17.

(Abrogazioni.)


1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto previsto dal presente testo legislativo, ovvero qualsiasi altra normativa di livello nazionale che risulti in contrasto con la disciplina delle manifestazioni stabilita dalla presente legge.





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ART.   18.

(Entrata in vigore.)

1. La presente legge entra in vigore 5 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.


















Redatto Ministro della Giustizia, IwaneriX



Presidente del Consiglio dei Ministri, ricdeste


ID #515