MODIFICA DELL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE "BORSA GIUSTIZIA''
XxfederickxX843 ◉ 14 February 2025MODIFICA DELL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE "BORSA GIUSTIZIA"
Attuale Articolo 3:
‘’Articolo 3 - Provenienza dei Fondi
Gli introiti del Conto Giustizia saranno determinati dalle attività giudiziarie, ovvero agli oneri processuali, alle cauzioni e dalle sanzioni pecuniarie alle spese legali; Sarà compito del Ministero dell’Economie e Finanze depositare ogni due settimane tutte le imposte giudiziarie pagate in quell’arco di tempo dai cittadini di Metropolis, facendo riferimento ai libri contabili delle Poste; Sarà compito del Ministero della Giustizia chiedere al reparto carcerario i documenti relativi alle cauzioni pagate, e rendicontare in merito al MeF.’’
Articolo 1 – Sostituzione dell’Articolo 3
1. L’Articolo 3 della legge "Conto Giustizia" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 9 Settembre 2024, è abrogato e sostituito integralmente dal seguente testo:
Articolo 3 – Provenienza dei Fondi
1. È compito del Ministero dell'Economia e Finanza (MeF) depositare, ogni due settimane, una somma fissa pari a 40.000 MetroDollars sul Conto della Magistratura.
Firmato
VicePremier e Ministro dell’Economia e Finanze, XxfederickxX843
Presidente della Magistratura MattyTomas