Regolamento Polizia di Stato Metropolis
DiabloVI ◉ 01 March 2025METROPOLIS
5ª
edizione - “Sub Lege Libertas”
CAPO I
“COMPITI ISTITUZIONALI E ORGANIZZAZIONE
INTERNA DEI CORPI”
ARTICOLO 1 - INTRODUZIONE
1. La Polizia di Stato è un organo civile
che opera sotto la giurisdizione del Primo
Ministro e del Ministero degli Interni.
2. In altre parole, la Polizia di Stato
svolge le sue funzioni e compiti secondo le leggi e regolamenti stabiliti dal
Ministero dell'Interno, che è l'ente governativo responsabile della sicurezza
pubblica e della protezione civile.
3. Pur avendo status civile, la Polizia
di Stato adotta una struttura, una disciplina e un funzionamento di matrice
militare, caratterizzati da:
a)
una gerarchia rigorosa;
b) catene di comando ben definite;
c)
un addestramento formale.
4. All’interno dell’istituzione sono
presenti due corpi:
a)
la Polizia Locale;
b)
la Polizia Penitenziaria.
Questi ultimi sono amministrati dalla
Direzione Amministrativa dei singoli, che a sua volta è subordinata al Comando
Generale, organo a cui è affidata la gestione della Polizia di Stato.
ARTICOLO 2 - FUNZIONI
ISTITUZIONALI
1. Le Forze di Polizia di Metropolis
costituiscono l’organo per eccellenza di tutela della sicurezza pubblica del
territorio nazionale.
2. Esse svolgono le seguenti funzioni:
a) Polizia Giudiziaria: ha una funzione repressiva
volta al mantenimento della sicurezza pubblica, viene esercitata tramite
attività di indagine e di raccolta delle prove. Inoltre gli agenti di polizia
giudiziaria collaborano con i pubblici ministeri e i giudici per l’esecuzione
di indagini nei procedimenti penali.
b) Polizia Amministrativa: è responsabile
dell’applicazione delle normative amministrative.
c) Polizia Stradale: si occupa della sicurezza
stradale, prevenendo e intervenendo su incidenti stradali, controllando il
rispetto del codice della strada e svolgendo operazioni di soccorso su strada.
d) Polizia Doganale: è specializzata nel controllo
delle merci in entrata e uscita dal paese, per prevenire il traffico illecito e
garantire il rispetto delle normative doganali e fiscali.
e) Polizia di Frontiera: è responsabile del
controllo delle frontiere nazionali, sia terrestri che aeree. Il suo compito
principale è quello di monitorare i varchi di accesso al territorio di
Metropolis (aeroporti, porti, stazioni ferroviarie) e garantire la sicurezza e
la legalità degli spostamenti internazionali. Si occupa anche del controllo dei
passaporti e della gestione dei flussi migratori.
f) Polizia
Marittima: è specializzata nel controllo e nella vigilanza del traffico
marittimo, della sicurezza nelle acque territoriali, e nella prevenzione e
repressione di crimini marittimi come il traffico di esseri umani, il
contrabbando di merci e la protezione dell’ambiente marino.
g) Polizia Ambientale: si occupa della protezione
dell'ambiente e del territorio, con particolare attenzione ai reati legati
all'inquinamento, alla gestione illecita dei rifiuti, alla tutela delle risorse
naturali e alla prevenzione dei danni ambientali.
h) Polizia Postale e delle Telecomunicazioni:
operatività in campo digitale per garantire la sicurezza informatica,
attraverso il controllo territoriale (ad es. uso di telecamere) e
l’intercettazione di reati informatici.
i) Pubblica Sicurezza: si occupa della prevenzione
dei crimini e della gestione dell'ordine pubblico. È responsabile per le
operazioni di sicurezza urbana, come il controllo delle manifestazioni, delle
proteste e degli eventi pubblici, e interviene in situazioni di emergenza per
garantire la sicurezza dei cittadini. Comprende anche la gestione delle
emergenze legate a fenomeni di criminalità comune, come furti e rapine.
j) Ordine Pubblico: si riferisce alla gestione delle
situazioni che potrebbero compromettere la sicurezza e la tranquillità
pubblica. Ciò include la gestione di proteste, manifestazioni, eventi sportivi,
e altre situazioni che richiedono un intervento per mantenere la pace sociale.
La Polizia di Stato, in collaborazione con altre forze dell'ordine, garantisce
che tali eventi non sfocino in disordini o violenze.
k) Polizia Scientifica: attività d’indagine mediante
analisi scientifiche di prove (es. impronte digitali, tracce biologiche,
esplosivi, droghe, e ricostruzione di scene del crimine) per supportare le
indagini penali.
l) Polizia Penitenziaria: mantenimento dell’ordine
all’interno degli istituti penitenziari e gestione dei detenuti.
3. Ogni funzione è esercitata nel rispetto delle norme vigenti e in coordinamento con gli altri settori operativi.
ARTICOLO 3 - POLIZIA LOCALE
1. La Polizia Locale è una Forza di
Polizia ad ordinamento civile con competenze avanzate in ambito di tutela della
pubblica sicurezza, le quali vengono applicate mediante attività di prevenzione
e omologazione.
2. Essa adempie ai seguenti compiti:
a)
Polizia Giudiziaria, Polizia Amministrativa,
Polizia Stradale, Polizia Doganale, Polizia di Frontiera, Polizia Marittima,
Polizia Ambientale, Pubblica Sicurezza, Ordine Pubblico, Polizia Postale e
delle Telecomunicazioni.
3. La struttura e la gerarchia interna
del corpo devono essere rigorosamente rispettate.
4. Le attività sono organizzate in uffici
e reparti specifici.
5. La Polizia Locale è
amministrata dalla Direzione Amministrativa, la quale ne garantisce
ARTICOLO 4 - POLIZIA PENITENZIARIA
1. La Polizia Penitenziaria è una forza
di Polizia ad ordinamento civile, con competenze per la tutela della pubblica
sicurezza e per la gestione degli istituti carcerari.
2. Essa adempie ai seguenti compiti:
a)
Polizia Giudiziaria, Polizia Amministrativa,
Polizia Stradale, Polizia Doganale, Polizia di Frontiera, Polizia Marittima,
Polizia Ambientale, Pubblica Sicurezza, Ordine Pubblico, Polizia Penitenziaria.
3. La struttura e la gerarchia interna
del corpo devono essere rigorosamente rispettate.
4. Le attività sono organizzate in
uffici e reparti specifici.
5. La Polizia Penitenziaria è
amministrata dalla Direzione Amministrativa, la quale ne garantisce l’efficacia
operativa.
CAPO
II
“DOVERI GENERALI”
ARTICOLO 5 - DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE
1. La deontologia professionale
all’interno della Polizia di Stato si basa su un insieme di principi etici
fondamentali a cui devono attenersi tutti gli operatori della Polizia di Stato.
Gli agenti devono:
a)
Rispettare e far rispettare le leggi, operando
nel quadro della legalità e senza abusare del proprio potere;
b)
Agire con imparzialità, trattando tutti i
cittadini allo stesso modo, indipendentemente da origine, condizione sociale,
religione o opinioni politiche;
c)
Osservare rigorosamente il segreto d’ufficio,
evitando la divulgazione di informazioni riservate riguardanti i servizi
istituzionali, provvedimenti o operazioni, salvo a chi ne abbia diritto;
d)
Rispettare le gerarchie interne e seguire le
procedure stabilite, mostrando deferenza verso i superiori;
e)
Tutelare i diritti fondamentali di ogni
individuo, evitando ogni forma di abuso, discriminazione o uso eccessivo della
forza.
ARTICOLO 6 - PRESENTAZIONE IN
SERVIZIO
1. Il Personale della Polizia di Stato è
tenuto a presentarsi in servizio con puntualità e in perfetto ordine.
2. La presentazione deve avvenire con il
vestiario, l’equipaggiamento e l'armamento conformi alle disposizioni in vigore
e alle indicazioni del comando.
ARTICOLO 7 - RICONOSCIMENTO IN
SERVIZIO
1. Il Personale della Polizia di Stato
durante il servizio è obbligato a indossare l'uniforme conforme alle
disposizioni in vigore e deve sempre portare con sé il distintivo.
2. Qualora venisse richiesto, è tenuto a
esibire questi documenti per attestare la propria qualità di appartenente alla
Polizia di Stato.
3. Eventuali attività svolte in borghese
o in operazioni investigative, il personale ha l'obbligo di portare con sé il
distintivo, e esibirlo ogniqualvolta la propria identità debba essere chiarita.
ARTICOLO 8 - CUSTODIA E GESTIONE
EQUIPAGGIAMENTO
1. Il Personale della
Polizia di Stato, nell’esercizio del proprio servizio, è tenuto a custodire e
conservare con la massima diligenza le armi, gli esplosivi, i mezzi, le
attrezzature materiali e i documenti affidatigli o comunque in suo possesso per
ragioni di servizio, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
2. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere tempestivamente segnalati all'Ufficio Logistico, in Questura, specificando le circostanze e le cause dell'incidente.
CAPO
III
“GERARCHIA, COMANDO GENERALE E
DENOMINAZIONI”
ARTICOLO 9 - GERARCHIA
1. La Polizia di Stato, come forza civile
e istituzionale, adotta una gerarchia ben definita e articolata in diverse
qualifiche e denominazioni. Questa struttura garantisce una chiara suddivisione
delle responsabilità e un'efficace operato da parte delle Forze di Polizia di
Metropolis.
2. Le categorie con annesse qualifiche
sono:
a)
Capi di Polizia: la categoria dei capi di polizia
è articolata in tre qualifiche, quali:
1)
Dirigente Generale;
2)
Dirigente Superiore;
3)
Primo Dirigente.
b)
Funzionari Commissari: la categoria dei
funzionari commissari è articolata in cinque qualifiche, quali:
1)
Commissario Capo;
2)
Commissario
3)
Vice Commissario
4)
Sostituto Commissario
5)
Allievo Commissario
c)
Ruolo Ispettori: il ruolo degli ispettori è
articolato in cinque qualifiche, quali:
1)
Ispettore Superiore
2)
Ispettore Capo
3)
Ispettore
4)
Vice Ispettore
5)
Allievo Ispettore
d)
Ruolo Sovrintendenti: il ruolo dei sovrintendenti
è articolato in cinque qualifiche, quali:
1)
Sovrintendente Capo Coordinatore
2)
Sovrintendente Capo
3)
Sovrintendente Principale
4)
Sovrintendente
5)
Vice Sovrintendente
e)
Ruolo Assistenti e Agenti: il ruolo degli
assistenti e agenti è articolato in cinque qualifiche, quali:
1)
Assistentente Capo Coordinatore
2)
Assistente Capo
3)
Assistente
4)
Agente Scelto
5)
Agente
f)
Ruolo Allievi: il ruolo degli allievi è
articolato in una qualifica, quale:
1)
Allievo Agente
ARTICOLO 10 - COMANDO GENERALE
1. Il Comando Generale della Polizia di
Stato è l’organo centrale di amministrazione, gestione e comando dell'intera
Istituzione, posto al di sopra della gerarchia ordinaria.
2. Il Comando Generale è composto dalle
seguenti qualifiche:
a)
Dirigente Generale;
b)
Dirigente Superiore;
c)
Primo Dirigente.
3. L’iter decisionale prevede la
somministrazione di un sondaggio interno, con diritti di voto differenziati in
base alla qualifica:
a)
Il voto del Dirigente Generale ha un valore pari
a 2;
b)
Il voto del Dirigente Superiore ha un valore pari
a 1,5;
c)
Il voto del Primo Dirigente ha un valore pari a
1.
4. Il Questore, nonché Capo di Polizia,
detiene il potere di veto su determinate decisioni.
5. In caso di assenza o impedimento del
Capo di Polizia, il Vice Capo di Polizia, designato dal Capo stesso, subentra
temporaneamente, acquisendo sia il potere di veto sia un voto con valore pari a
2.
ARTICOLO 11 - DIREZIONE
AMMINISTRATIVA
1. La Direzione Amministrativa è l’organo subordinato al Comando
Generale, incaricato dell’amministrazione dei corpi della Polizia Locale e
della Polizia Penitenziaria.
2. La Direzione Amministrativa, in ordine gerarchico, è composta dai
seguenti membri:
a)
Comandante;
b)
Vice Comandante;
c)
Eventuali membri del commissariato e
dell’ispettorato, selezionati su richiesta del Comandante e del Vice Comandante
con previa approvazione del Comando Generale.
d)
Nell’eventualità di un funzionario commissario
nominato membro della Direzione Amministrativa con una qualifica superiore ad
un funzionario commissario con delega di Comandante, egli, gerarchicamente,
andrà a detenere più potere per le decisioni amministrative, coordinative e
operative del corpo d’appartenenza di entrambi.
3. I membri della Direzione Amministrativa hanno accesso:
a)
A tutti gli uffici e reparti del proprio corpo
d’appartenenza, sotto approvazione del Comando Generale;
b)
A specifici uffici e reparti, come stabilito a
discrezione del Comando Generale.
ARTICOLO 12 - DENOMINAZIONI
1. Al fine di garantire chiarezza
nell’organizzazione della Polizia di Stato, si ritiene opportuno riportare in
maniera organica e dettagliata le denominazioni ufficiali utilizzate
all’interno dell’istituzione:
a) Capo di Polizia: Denominazione
riservata ed assegnata automaticamente al Dirigente Generale, il Capo di
Polizia detiene la massima qualifica di autorità all'interno della Polizia di
Stato e sul territorio di Metropolis in materia di pubblica sicurezza e ordine
pubblico. Il Capo di Polizia presiede il Comando Generale, e ha la
responsabilità ultima della gestione e dell’amministrazione dell’istituzione.
b) Vice Capo di Polizia: Denominazione
riservata ed assegnata automaticamente al Dirigente Superiore, esso è il
vicario del Capo di Polizia e agisce come tale, sostituisce quest’ultimo in
caso di assenza o impossibilità a svolgere le sue mansioni. Presiede il Comando
Generale in assenza del Capo di Polizia
assumendo i diritti precedentemente elencati
c) Vice Capo di Polizia Aggiunto: Denominazione
riservata ed assegnata automaticamente al Primo Dirigente. Supporta il Capo di
Polizia e il Vice Capo di Polizia nella gestione strategica e operativa,
assumendo compiti specifici predisposti dal Comando Generale. In caso di
assenza o indisponibilità dei due superiori, può svolgere funzioni delegate di
coordinamento, garantendo la supervisione di operazioni speciali o strategiche.
d) Comandante: Con il termine
“Comandante” si intende un titolo che esplica l’esercizio di comando di un
corpo, un reparto, ufficio o divisione. Eventualmente può assumere nominativi
come “Presidente” o “Responsabile”. Per quanto riguarda la denominazione di
Comandante di un corpo la denominazione è ottenibile esclusivamente dalla
qualifica di Vice Commissario o superiore.
e) Vice Comandante: esso è il vicario
del Comandante e agisce come tale, sostituisce quest’ultimo in caso di assenza
o impossibilità a svolgere le sue mansioni. Per quanto riguarda la
denominazione di Vice Comandante di un corpo la denominazione è ottenibile
esclusivamente dalla qualifica di Sostituto Commissario o superiore.
f) Rettore: Il Rettore
amministra la Scuola di Polizia per Allievi Agenti, ne è responsabile
dell’andamento e ne garantisce l’efficacia operativa.
g) Vice Rettore: Il Vice Rettore agisce come vicario del Rettore, di conseguenza anch’esso prende parte integrante all’amministrazione della Scuola di Polizia per Allievi.
CAPO
IV
“REPARTI E UFFICI ISTITUZIONALI”
ARTICOLO 13 - DIREZIONE CENTRALE
DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE
1. La D.C.P.P. (Direzione Centrale della
Polizia di Prevenzione) è una struttura operativamente indipendente,
responsabile delle assunzioni, del coordinamento e della gestione delle
attività info-operative di tutti gli operatori appartenenti a reparti speciali,
investigativi e specializzati della Polizia di Stato.
2. In caso di conflitto tra la D.C.P.P. e
la direzione del corpo di appartenenza di un operatore, è previsto l'intervento
del Comando Generale, che assume la direzione per garantire la coerenza e
l'efficacia delle operazioni.
ARTICOLO 14 - DIVISIONE
INVESTIGAZIONI GENERALI E OPERAZIONI SPECIALI
1. La D.I.G.O.S. (Divisione
Investigazioni Generali e Operazioni Speciali) è il reparto investigativo per
eccellenza della Polizia di Stato.
2. Essa si occupa di:
a)
Indagini su criminalità organizzata, terrorismo,
traffico di droga e materiali illeciti;
b)
Operazioni speciali, infiltrazioni sotto
copertura e cattura di latitanti;
c)
Altre attività specifiche richieste dal contesto
operativo.
3.
Il reparto è accessibile a tutti gli operatori della Polizia di Stato.
4. Il comando della D.I.G.O.S., con
l’approvazione del Comando Generale, può reclutare collaboratori esterni per
supportare indagini e operazioni.
ARTICOLO 15 - NUCLEO OPERATIVO
CENTRALE DI SICUREZZA
1. Il N.O.C.S. (Nucleo Operativo Centrale
di Sicurezza) è il reparto operativo per eccellenza della Polizia di Stato.
2. Esso si occupa di:
a)
Perquisizioni domiciliari;
b)
Irruzioni in strutture;
c)
Sradicamento di fenomeni terroristici e mafiosi;
d)
Classificazione e cattura di soggetti latitanti;
e)
Conduzione di negoziazioni con la criminalità per
il rilascio di ostaggi;
f)
Protezione ad alto rischio per alte personalità
istituzionali di Metropolis e alte personalità in visita allo Stato.
g)
Altre operazioni per la salvaguardia della
pubblica sicurezza.
3. Il reparto è accessibile
esclusivamente agli operatori della Polizia Locale.
4. All’interno del N.O.C.S. sono previste
specializzazioni interne quali:
a)
Divisione Paracadutisti;
b)
Tiratori Scelti;
c)
Artificieri;
d)
Istruttoria.
ARTICOLO 16 - GRUPPO OPERATIVO
MOBILE
1. Il G.O.M. (Gruppo Operativo Mobile) è
incaricato della custodia di soggetti sotto condanna a regime speciale e di
presidiare alle udienze nelle quali il cittadino processato sia accusato di
gravi reati.
2. Inoltre, svolge funzioni di forza
speciale, quali:
a)
Perquisizioni domiciliari;
b)
Irruzioni in strutture;
c)
Sradicamento di fenomeni terroristici e mafiosi;
d)
Classificazione e cattura di soggetti latitanti;
e)
Protezione ad alto rischio per alte personalità
istituzionali di Metropolis e alte personalità in visita allo Stato.
f)
Altre operazioni per la salvaguardia della
pubblica sicurezza.
3. Il reparto è accessibile
esclusivamente agli operatori della Polizia Penitenziaria.
ARTICOLO 17 - UNITA’ OPERATIVA DI
PRIMO INTERVENTO
1. L’U.O.P.I. (Unità Operativa di Primo
Intervento) è un reparto operativo della Polizia di Stato dedicato alla
formazione e al supporto nelle operazioni speciali o investigative.
2. I suoi compiti principali sono:
a)
Fornire supporto operativo agli altri reparti
speciali;
b)
Erogare scorte a civili, previa attenta
valutazione del caso.
3. Il reparto è accessibile a tutti gli operatori della Polizia di Stato.
ARTICOLO 18 - SALA INDAGINI
1. La Squadra Mobile cura
le attività di contrasto dei reati in materia di criminalità comune e
organizzata, nonché le attività investigative e di polizia giudiziaria, sia di
iniziativa sia su delega dell'Autorità Giudiziaria.
ARTICOLO 19 - REPARTO POLIZIA SCIENTIFICA
1. Il Reparto Scientifica è una struttura
specializzata che applica metodi scientifici e tecnologie avanzate per la
risoluzione dei crimini.
2. Le sue attività comprendono:
a)
Analisi di prove fisiche;
b)
Raccolta di dati forensi;
c)
Conduzione di indagini per determinare la
dinamica e identificare i responsabili di reati.
3. Il reparto è accessibile
esclusivamente agli operatori della Polizia Locale.
ARTICOLO 20 - UNITÀ MEDICA DI POLIZIA
1. L’U.M.P. (Unità Medica
di Polizia) è incaricata della cura e dell’assistenza agli operatori della
Polizia di Stato e ai detenuti degli istituti penitenziari.
2. In collaborazione con il
personale sanitario, fornisce supporto alla popolazione civile in situazioni di
emergenza (es. epidemie, virus, crisi sanitarie).
3. Il reparto è accessibile
a tutti gli operatori della Polizia di Stato.
ARTICOLO 21 - UFFICIO LOGISTICO
1. L’Ufficio Logistico
gestisce e fornisce le risorse necessarie per le attività operative e
istituzionali.
2. Le sue funzioni
includono:
a)
Garantire che ogni corpo, reparto e
ufficio disponga di equipaggiamento e attrezzature idonee;
b)
Gestire l’armamento e le risorse
presenti nel distretto, in conformità con le normative e le direttive del
Comando Generale.
ARTICOLO 22 - UFFICIO DENUNCE
1. L’Ufficio Denunce
raccoglie e archivia tutte le denunce e segnalazioni scritte ricevute.
2. Gestisce un archivio
contenente tutta la documentazione analizzata.
ARTICOLO 23 - UFFICIO OGGETTI SMARRITI
1.
L’Ufficio Oggetti Smarriti si occupa della raccolta, dello smistamento e della
restituzione di oggetti e documenti smarriti ai legittimi proprietari.
ARTICOLO 24 - UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO
1. L’Ufficio Relazioni con il Pubblico
accoglie e assiste i cittadini, gestendo la comunicazione ufficiale.
2. Pubblica decreti, appalti e altre
comunicazioni sui canali istituzionali, facilitando il dialogo tra le sedi
della Polizia e le istituzioni.
ARTICOLO 25 - UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE
1. L’Ufficio Gestione del Personale
registra, in appositi database, i verbali di servizio compilati quotidianamente
dagli agenti, per garantire il tracciamento delle attività svolte.
ARTICOLO 26 - UFFICIO SMISTAMENTO DOCUMENTI
1. L’Ufficio Smistamento Documenti si
occupa della registrazione e dell’archiviazione di tutti i documenti compilati
dagli operatori della Polizia di Stato durante lo svolgimento del servizio.
ARTICOLO 27 - UFFICIO SICUREZZA
STRADALE
1.
L’Ufficio Sicurezza Stradale è accessibile esclusivamente agli operatori della
Polizia Locale.
2. Il personale dell’Ufficio, in conformità al Codice Stradale e
all’uso degli autovelox, emette multe a coloro che non rispettano i limiti di
velocità durante l'utilizzo di un'automobile o di un motociclo.
ARTICOLO 28 - UFFICIO VIDEOSORVEGLIANZA INFORMATICA
1.
L’Ufficio Sicurezza Stradale è accessibile esclusivamente agli operatori della
Polizia Locale.
2.
Esso svolge le funzioni delegate alla Polizia delle Telecomunicazioni, con
particolare riferimento alla supervisione del territorio di Metropolis.
2. Per il compimento di tali funzioni, l’ufficio utilizza sistemi di
videosorveglianza e telecamere posizionate strategicamente sul territorio.
ARTICOLO 29 - UFFICIO MODULISTICA CARCERE
1. L’Ufficio Modulistica Carcere è accessibile esclusivamente agli
operatori della Polizia Penitenziaria.
2. Il suo compito è quello di archiviare correttamente, in appositi
magazzini, tutta la documentazione relativa alla gestione dei detenuti.
CAPO
V
“ARRUOLAMENTI, FORMAZIONE DEL PERSONALE,
SCUOLA DI POLIZIA E SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA”
ARTICOLO 30 - SCUOLA DI POLIZIA
1. La Scuola di Polizia è l’organo
responsabile della formazione degli allievi ed eventuali operatori che
conseguono una determinata specializzazione all’interno del corpo o
dell’istituto.
2. È d’obbligo enunciare la
presenza di due tipologie di scuole:
a)
Scuola Allievi, per la formazione
degli Allievi Agente;
b)
Scuola Superiore di Polizia, per la
preparazione di Allievi Ispettori, Commissari e operatori specializzati.
3. Si specifica inoltre,
che il percorso accademico potrà essere suddiviso, su scelta del Comando di
Scuola e delega del Comando Generale, per corpo, e gestito dalla Direzione
Amministrativa del corpo di riferimento.
ARTICOLO 31 - BANDO DI
ARRUOLAMENTO
1. Qualora il Comando Generale e i
Comandi delle Scuole lo ritengano opportuno sarà possibile promulgare un bando
di arruolamento volto all’incorporamento di nuovo personale.
2. Il bando sarà pubblicato sul canale
ufficiale della Polizia di Stato (@QuesturaMetropolis) e conterrà:
a)
Le informazioni relative alle prove del concorso
(luogo, data e modalità di svolgimento);
b)
I criteri di partecipazione, tra cui:
I. Cittadinanza
della Repubblica di Metropolis;
II. Godimento dei
diritti civili e politici;
III. Possesso di
qualità morali e di condotta;
IV. Requisiti
psico-fisici e attitudinali;
V. Non essere
sotto procedimento penale e avere una fedina penale incensurabile (con
eventuali eccezioni per reati lievi).
3. La commissione esaminatrice potrà
richiedere certificazioni o documenti attestanti l’idoneità ai criteri
indicati.
ARTICOLO 32 - ITER CONCORSUALE
1. L’iter concorsuale per
l’accesso alle Forze di Polizia si articola nelle seguenti fasi (soggette a
variazioni):
a)
Preselezione;
b)
Test di cultura generale;
c)
Test di verifica
psico-attitudinale;
d)
Colloquio con la commissione;
e)
Incorporamento al ruolo
prestabilito.
2. Al termine di ciascuna
fase, il il Comando delle Scuole di Polizia comunicherà lo status dei
partecipanti, secondo le seguenti categorie:
a)
Idoneo: il candidato supera la
prova e viene convocato per la fase successiva;
b)
Idoneo non vincitore: il candidato
supera la prova, ma non è ritenuto idoneo per il ruolo;
c)
Rinunciatario: il candidato non si
presenta alla prova e viene rimosso dalla lista;
d)
Non Idoneo: il candidato non
possiede le qualità richieste e viene escluso;
e)
Espulso: il candidato viene bandito
dal concorso (la commissione si riserva il diritto di espellere in qualsiasi
momento, senza obbligo di motivazione).
ARTICOLO 33 - PERCORSO FORMATIVO
1. Al termine dell’iter concorsuale, i
candidati ritenuti idonei saranno convocati presso la Scuola di Polizia del
corpo di riferimento o altre sedi predisposte.
2. All’arrivo, i candidati saranno
accolti dai docenti, assunti nel ruolo di allievi e condotti nella struttura
designata, con la temporanea sospensione dell’uso dei propri beni personali
fino al termine del percorso formativo (o in caso di mancato superamento,
dell’espulsione).
3. Il corso formativo è composto da
almeno 4 lezioni, da svolgersi in un periodo minimo di 3 giorni in accademia.
4. Le lezioni, di tipologia teorica o
pratica, devono essere annunciate con un anticipo minimo di sei ore, indicando
data, ora, luogo, numero, tipologia e argomento.
5. È consentito un massimo di due assenze
per essere ammessi all’esame finale; saranno organizzate eventuali lezioni di
recupero.
6. Durante il corso, il Rettorato potrà
convocare cerimonie (appelli) cui gli allievi sono tenuti a partecipare,
giustificando eventuali assenze.
7. Al termine del corso, l’allievo
affronterà l’esame finale, consistente in un colloquio orale davanti a una
commissione esaminatrice, che verificherà le competenze acquisite.
ARTICOLO 34 - GIURAMENTO
1. Al termine del percorso formativo, l’allievo deve
recitare obbligatoriamente il giuramento per l’ingresso nella Polizia di Stato,
dinanzi a un membro del Comando di Scuola o del Comando Generale.
2. Il testo del giuramento è il seguente: “Giuro di essere fedele alla Repubblica di
Metropolis, di osservare attentamente la
Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio
nell’interesse dell’amministrazione per il benessere pubblico”
ARTICOLO 35 - CONCORSI INTERNI
1. La Direzione Amministrativa del corpo, delegato dal Comando
Generale, può indire concorsi interni per permettere agli operatori di accedere
a reparti, uffici, denominazioni e qualifiche specifiche.
2. Le fasi del concorso interno sono:
a)
Pubblicazione del concorso;
b)
Prove pratiche o teoriche, in base alla tipologia
della denominazione;
c)
Pubblicazione degli idonei;
d)
Percorso formativo.
3. Le fasi sopra indicate potranno essere modificate in base alle
esigenze operative.
4. Per nomine e promozioni, il Comando Generale non impone limiti,
impegnandosi a premiare il personale meritocraticamente.
CAPO
VI
“CONGEDI, LICENZE, TRASFERIMENTI E
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI”
ARTICOLO 36 - CONGEDO
1. Il termine "congedo" indica
il distacco temporaneo di un operatore dalla propria attività.
2. Le tipologie di congedo sono:
a)
Congedo con Onore: riservato agli operatori del
commissariato. In caso di reintegro, l’operatore potrà rientrare con la
medesima qualifica o, a discrezione del comando, con un massimo di tre
qualifiche in meno.
b)
Congedo con Merito: riservato agli operatori
dell’ispettorato. In caso di reintegro, l’operatore potrà rientrare con la
medesima qualifica o, a discrezione del comando, con un massimo di cinque
qualifiche in meno.
c)
Congedo Ordinario: applicabile a tutti gli
operatori della Polizia di Stato. La decisione sulla qualifica al reintegro
spetta pienamente alla Direzione Amministrativa, in accordo con il Comando
Generale.
d)
Congedo con Disonore: applicabile agli operatori
che abbiano tenuto comportamenti scorretti e danneggiato l’immagine
dell’istituzione; in questo caso, l’operatore non potrà essere reintegrato e
sarà escluso dalla partecipazione ai bandi per un periodo di tre mesi.
3. La Direzione Amministrativa, in
accordo con il Comando Generale, può negare il reintegro e, se voluto,
procedere al “richiamo alle armi” di operatori precedentemente congedati, sia a
tempo determinato (con data di scadenza) sia a tempo indeterminato, con libertà
di scelta per quanto riguarda la qualifica al momento dell’assunzione
effettiva.
4. La riassunzione in reparti e uffici di un operatore reintegrato è a
discrezione del Comando Generale.
ARTICOLO 37 - LICENZA
1. La licenza è concessa a tutti gli
operatori che, per un periodo temporaneo, non possono svolgere le proprie
funzioni.
2. Essa non comporta alcuna modifica alle
qualifiche o denominazioni al rientro in servizio.
ARTICOLO 38 - TRASFERIMENTO
1. Gli operatori possono richiedere il
trasferimento tra i corpi di Polizia Locale e Polizia Penitenziaria, per
valorizzare le competenze e favorire la crescita
professionale.
2. La valutazione e l’eventuale approvazione o rifiuto sono a discrezione del
Comando Generale.
ARTICOLO 39 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
1. Il procedimento per l’applicazione delle sanzioni disciplinari si
articola in:
a)
Informativa iniziale: il superiore informa il
sottoposto della presunta infrazione mediante un atto formale, firmato da
entrambe le parti;
b)
Possibilità di difesa: il sottoposto può
presentare un ricorso interno (al Comando Generale) o un ricorso esterno (alla
Magistratura).
2. Le tipologie di sanzioni
sono:
a)
Richiamo verbale: misura lieve per infrazioni
minori (applicabile a figure con qualifica pari o superiore ad Allievo
Ispettore; in caso di parità, disposto solo dal superiore diretto);
b)
Richiamo scritto: nota ufficiale per violazioni
più gravi, applicabile alle medesime condizioni del richiamo verbale;
c)
Sospensione dal servizio parziale: esclusione
temporanea da determinate mansioni, applicabile da figure con qualifica pari o
superiore ad Allievo Commissario o delegata a membri dell’Ispettorato;
d)
Sospensione dal servizio imparziale:
esclusione temporanea e decurtazione dello stipendio, per infrazioni gravi o
recidive, applicabile da figure con qualifica pari o superiore ad Allievo
Commissario;
e)
Trasferimento interno forzato: misura per
prevenire conflitti, decisa dal Comandante con il consenso del Comandante
interessato e di un Capo di Polizia;
f)
Destituzione: sanzione estrema che comporta
l’espulsione definitiva e la cessazione del rapporto di lavoro per almeno tre
mesi, di esclusiva competenza del Comandante con il consenso di un Capo di
Polizia.
ARTICOLO 40 - CROCI DI ANZIANITÀ
1. Il Comando Generale può assegnare
croci per anzianità di servizio come riconoscimento del tempo dedicato alla
Polizia di Stato.
2.
Le tipologie sono:
a)
Croce d’Oro per 24 mesi (o superiore) di
servizio;
b)
Croce d’Oro per 12 mesi (o superiore) di
servizio;
c)
Croce d’Argento per 6 mesi (o superiore) di
servizio;
d)
Croce di Bronzo per 3 mesi (o superiore) di
servizio.
3. Le suddette
onorificenze non hanno valenza di onorificenze della Repubblica e non si
sostituiscono ad esse.
CAPO
VII
“ARTICOLI STRAORDINARI E DISPOSIZIONI
FINALI”
ARTICOLO 41 - ARTICOLO
STRAORDINARIO
1. In mancanza di disposizioni
specifiche, in caso di morte, assenza o impedimento del Questore, subentra il
componente di maggior qualifica.
2. In caso di parità, subentra colui con
maggiore anzianità.
ARTICOLO 42 - ARTICOLO
STRAORDINARIO
1. Le riforme relative a prerogative non
disciplinate dal presente documento richiedono l’approvazione del Parlamento,
secondo le procedure consuete.
2. Le riforme interne che non necessitano
di ulteriori autorizzazioni, quali la riorganizzazione di organi, reparti o
uffici, anche se in contrasto con il suddetto regolamento, il quale in questa
casistica sarà aggiornato nelle prossime edizioni, sono adottate direttamente
dal Comando Generale, garantendo tempestività ed efficacia.
ARTICOLO 43 - DISPOSIZIONI FINALI
1. Con l’entrata in vigore del presente
regolamento, tutte le disposizioni in contrasto con esso sono abrogate.
Firmato a Metropolis,
presso gli uffici
della Polizia di Stato,
il giorno 25 del
mese di febbraio dell’anno 2025.
Il Capo di
Polizia Il
Presidente del Senato
Questore della Repubblica, Senatore della
Repubblica, Onorevole
Il Vice Capo di Polizia
Vice Questore della
Repubblica,
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