Revisione Insegnante Precario
Gianni08 ◉ 04 March 2025Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
Senato della Repubblica
‘Revisione Insegnante Precario’
Capo I - Disposizioni preliminari
Articolo 1 - Oggetto e finalità
1. La presente legge disciplina la revisione del ruolo di Insegnante Precario, con l’obiettivo di modificare alcune sue funzioni per una migliore organizzazione interna.
2. La presente legge disciplina l’introduzione di un nuovo corso extra scolastico all’interno dell’Istituto Comprensivo Statale Agatha Christie.
3. La presente legge modifica le funzioni dell’Insegnante precario disciplinate nella legge vigente “Riforma Istituti Scolastici II”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Metropolis il 15 Ottobre 2023.
Capo II - Insegnante Precario
Articolo 2 - Funzioni
1. L’insegnante precario è un ruolo provvisorio per il quale non è richiesto il possedimento del diploma dell’Istituto Comprensivo Statale Agatha Christie o del diploma classico o scientifico dell’Istituto Scolastico Pluridisciplinare Richard Wagner.
2. Durante i concorsi per la posizione di "Insegnante", i candidati assunti iniziano la loro carriera come insegnanti precari. Tuttavia la presidenza scolastica può considerare la possibilità di reintegrare direttamente nella posizione di insegnante ordinario (in prova) coloro che hanno precedentemente prestato servizio come docenti presso le scuole Metropolis o ForestVille, a condizione che rispettino i requisiti necessari.
3. In quanto precario, egli non può svolgere tutte le funzioni di un normale insegnante ordinario, quali:
A) svolgimento delle lezioni pomeridiane;
B) svolgimento dei corsi extracurricolari in funzione di aiutante corsi;
C) commissario d'esame durante la prima fase.
Articolo 3 - Adempimento delle funzioni
1. L’insegnante precario, per poter adempiere alle proprie funzioni, è supervisionato da un qualsiasi membro dello staff scolastico non in prova.
2. La supervisione è necessaria soltanto durante il periodo di prova. In caso di esito positivo di essa, egli non necessita più del supervisore.
Articolo 4 - Diploma
1. L’insegnante precario, dopo aver superato il periodo di prova, ha due settimane di tempo per poter ottenere il diploma di maturità o dell’indirizzo classico o scientifico, il periodo può essere prolungato dalla presidenza a seconda delle necessità del dipendente.
2. In caso di mancato ottenimento del diploma, la presidenza licenzia il dipendente.
Capo III - Corso di strategie didattiche
Articolo 5 - Introduzione
1. Il corso di strategie didattiche è un indirizzo specializzato all’insegnamento di programmi formativi finalizzati a preparare i cittadini per l’esercizio della professione di docente.
2. Il corso è accessibile a tutti i cittadini, diplomati e non.
Articolo 6 - Composizione del corso
1. Il corso è composto da tre lezioni e un esame, trattando tre tematiche differenti, quali:
A) Pedagogia Formativa: la prima lezione offre una panoramica delle principali teorie pedagogiche e il loro utilizzo nell'insegnamento;
B) Semiotica Comunicativa: la seconda lezione prevede l’insegnamento dei principali metodi comunicativi, volti alla formazione;
C) Metodologie Didattiche: l’ultima lezione del corso fornisce ai partecipanti strumenti concreti per la progettazioni delle lezioni;
D) Esame finale: l’esame finale è pratico, finalizzato a valutare il metodo educativo dell’insegnante.
Articolo 7 - Gestione del corso
1. Il gestore corsi ha il compito di gestire il corso apportando, sotto l’approvazione della presidenza, eventuali modifiche ad esso.
2. Le lezioni sono svolte da tutte le cariche dal coordinatore in su, compreso il gestore corsi.
3. In caso di necessità, la presidenza può designare un altro docente al di sotto della carica di coordinatore per poter svolgere le lezioni.
4. L’esame finale è svolto dal gestore corsi o dal responsabile docenti, in compresenza obbligatoria con un membro della Presidenza.
Articolo 8 - Abilitazione all’Insegnamento
1. Tutti gli insegnanti precari, oltre a dover possedere il diploma di maturità o dell’indirizzo classico o scientifico, devono svolgere il corso per poter diventare degli insegnanti ordinari.
2. Tutti i supplenti, per poter diventare eventuali gestori corsi o gestori curricolari, devono svolgere il corso.
3. Per entrambi i ruoli sopracitati non vi è un tempo minimo per poter ottenere la certificazione.
Articolo 9 - Prezzo del corso
1. Per il Corpo Docente il corso è gratuito, mentre per tutti gli altri cittadini il corso ha un costo pari a 500 metrodollars. Il prezzo comprende tutte le lezioni e l’esame.
Articolo 10 - Precisazioni finali
1. La valutazione finale è effettuata in centesimi, coloro che non raggiungono la valutazione minima pari a 60/100, sono bocciati.
2. Tutti coloro che sono bocciati, possono risvolgere l’esame finale e, in caso lo ritenessero necessario, tutte le lezioni in maniera gratuita.
3. Coloro che superano tale corso, ricevono un attestato firmato dal Dirigente, il quale certifica la propria abilitazione.
4. Il massimo di lezioni che possono essere svolte al giorno dai cittadini è pari ad 1.
5. Gli attuali insegnanti ordinari o gestori corsi/curricolari, non hanno l’obbligo di svolgere il corso.
Capo IV - Disposizioni finali
Articolo 11 - Entrata in vigore
1. La legge presentata entra in vigore 48h dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Metropolis.
Firmato,
Vice Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, Dirigente Scolastico ALE0245
Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca Dott. Gianni08
Assessore Cultura, Istruzione, Sport e Benessere Cittadini, Vice Preside, Chiarissimo Dott. kriptos91_