Regolamento Generale Polizia di Stato
DiabloVI ◉ 16 March 2025CAPO I
“COMPITI ISTITUZIONALI E ORGANIZZAZIONE
INTERNA DEI CORPI”
ARTICOLO 1 - INTRODUZIONE
1. La Polizia
di Stato è un organo
civile che opera
sotto la giurisdizione del Primo Ministro e
del Ministero degli Interni.
2. In altre
parole, la Polizia di Stato
svolge le sue funzioni e compiti secondo
le leggi e regolamenti stabiliti dal Ministero
dell'Interno, che è l'ente governativo responsabile della sicurezza pubblica e della protezione civile.
3. Pur avendo
status civile, la Polizia di Stato adotta una struttura, una disciplina e un
funzionamento di matrice militare, caratterizzati da:
4.
All’interno dell’istituzione sono presenti due corpi:
a)
la Polizia Locale;
b)
la Polizia Penitenziaria.
5. Questi
ultimi sono amministrati dalla Direzione Amministrativa dei singoli, che a sua
volta è subordinata al Comando
Generale, organo a cui è affidata la gestione della Polizia di Stato.
ARTICOLO 2 - FUNZIONI ISTITUZIONALI
1. Le Forze di
Polizia di Metropolis costituiscono l’organo per eccellenza di tutela della
sicurezza pubblica del territorio nazionale.
2. Esse svolgono le seguenti funzioni:
a) Polizia
Giudiziaria: ha una funzione repressiva volta al mantenimento della sicurezza
pubblica, viene esercitata tramite attività di indagine e di raccolta delle
prove. Inoltre gli agenti di polizia giudiziaria collaborano con i pubblici
ministeri e i giudici per l’esecuzione di indagini nei procedimenti penali.
b) Polizia
Amministrativa: è responsabile dell’applicazione delle normative amministrative.
c) Polizia
Stradale: si occupa della sicurezza
stradale, prevenendo e intervenendo
su incidenti stradali, controllando il rispetto del codice della strada e
svolgendo operazioni di soccorso su strada.
d) Polizia
Doganale: è specializzata nel controllo delle merci in entrata e uscita dal
paese, per prevenire il traffico illecito e garantire il rispetto delle normative doganali e fiscali.
e) Polizia di
Frontiera: è responsabile del controllo delle frontiere nazionali, sia
terrestri che aeree. Il suo compito principale
è quello di monitorare i varchi di accesso al territorio di Metropolis
(aeroporti, porti, stazioni ferroviarie) e garantire la sicurezza e la legalità
degli spostamenti internazionali. Si occupa anche del controllo dei passaporti
e della gestione dei flussi migratori.
f) Polizia Marittima: è specializzata nel controllo e nella vigilanza del traffico marittimo, della sicurezza nelle acque territoriali, e nella prevenzione e repressione di crimini marittimi come il traffico di esseri umani, il contrabbando di merci e la protezione dell’ambiente marino.
g) Polizia
Ambientale: si occupa della protezione dell'ambiente e del territorio, con
particolare attenzione ai reati
legati all'inquinamento, alla gestione illecita dei rifiuti, alla tutela delle
risorse naturali e alla prevenzione dei danni ambientali.
h) Polizia
Postale e delle Telecomunicazioni: operatività in campo digitale per garantire
la sicurezza informatica, attraverso il controllo territoriale (ad es. uso di telecamere) e l’intercettazione di
reati informatici.
i) Pubblica
Sicurezza: si occupa della prevenzione dei crimini e della gestione dell'ordine
pubblico. È responsabile per le operazioni di sicurezza urbana, come il
controllo delle manifestazioni, delle proteste e degli eventi pubblici, e
interviene in situazioni di emergenza per garantire la sicurezza dei cittadini.
Comprende anche la gestione delle emergenze legate a fenomeni
di criminalità comune, come
furti e rapine.
j) Ordine
Pubblico: si riferisce alla gestione delle situazioni che potrebbero
compromettere la sicurezza e la tranquillità pubblica. Ciò include la gestione di proteste, manifestazioni, eventi sportivi, e altre situazioni che richiedono un intervento per mantenere la pace sociale.
La Polizia di Stato, in collaborazione
con altre forze dell'ordine, garantisce che tali eventi non sfocino
in disordini o violenze.
k) Polizia
Scientifica: attività d’indagine mediante analisi scientifiche di prove (es.
impronte digitali, tracce biologiche, esplosivi, droghe, e ricostruzione di
scene del crimine) per supportare le indagini penali.
l) Polizia
Penitenziaria: mantenimento dell’ordine all’interno degli istituti penitenziari
e gestione dei detenuti.
3. Ogni
funzione è esercitata nel rispetto delle norme
vigenti e in coordinamento con gli altri settori operativi.
ARTICOLO 3 - POLIZIA LOCALE
1. La Polizia
Locale è una Forza di Polizia ad ordinamento civile con competenze avanzate in
ambito di tutela della pubblica sicurezza, le quali vengono applicate mediante
attività di prevenzione e omologazione.
2. Essa adempie ai seguenti compiti:
a) Polizia
Giudiziaria, Polizia Amministrativa, Polizia
Stradale, Polizia Doganale, Polizia di Frontiera, Polizia
Marittima, Polizia Ambientale, Pubblica Sicurezza,
Ordine Pubblico, Polizia Postale e delle Telecomunicazioni.
3. La struttura
e la gerarchia interna del corpo devono essere rigorosamente rispettate.
4. Le attività sono organizzate
in uffici e reparti specifici.
5. La Polizia Locale è amministrata dalla Direzione Amministrativa, la quale ne garantisce l’efficacia operativa.
ARTICOLO 4 - POLIZIA PENITENZIARIA
1. La Polizia
Penitenziaria è una forza di Polizia ad ordinamento civile, con competenze per
la tutela della pubblica sicurezza e per la gestione degli istituti carcerari.
2. Essa adempie ai seguenti compiti:
a) Polizia
Giudiziaria, Polizia Amministrativa, Polizia
Stradale, Polizia Doganale, Polizia di Frontiera, Polizia
Marittima, Polizia Ambientale, Pubblica Sicurezza,
Ordine Pubblico, Polizia Penitenziaria.
3. La struttura
e la gerarchia interna del corpo devono essere rigorosamente rispettate.
4. Le attività sono organizzate
in uffici e reparti specifici.
5. La Polizia
Penitenziaria è amministrata dalla Direzione Amministrativa, la quale ne garantisce l’efficacia operativa.
CAPO II
“DOVERI GENERALI”
ARTICOLO 5 - DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
1. La
deontologia professionale all’interno della Polizia di Stato si basa su un insieme di principi etici fondamentali a
cui devono attenersi tutti gli operatori della
Polizia di Stato. Gli agenti
devono:
a) Rispettare
e far rispettare le leggi, operando nel quadro della legalità e senza abusare
del proprio potere;
b) Agire con
imparzialità, trattando tutti i cittadini allo stesso modo, indipendentemente
da origine, condizione sociale, religione o opinioni politiche;
c) Osservare
rigorosamente il segreto d’ufficio, evitando la divulgazione di informazioni
riservate riguardanti i servizi istituzionali, provvedimenti o operazioni,
salvo a chi ne abbia diritto;
d) Rispettare
le gerarchie interne e seguire le procedure stabilite, mostrando deferenza
verso i superiori;
e) Tutelare i diritti fondamentali di ogni individuo, evitando ogni forma di abuso, discriminazione o uso eccessivo
della forza.
ARTICOLO 6 - PRESENTAZIONE IN SERVIZIO
1. Il
Personale della Polizia di Stato
è tenuto a presentarsi in servizio con puntualità e in perfetto ordine.
2. La
presentazione deve avvenire con il vestiario, l’equipaggiamento e l'armamento
conformi alle disposizioni in vigore e alle indicazioni del comando.
ARTICOLO 7 - RICONOSCIMENTO IN SERVIZIO
1. Il
Personale della Polizia di Stato durante il servizio è obbligato a indossare
l'uniforme conforme alle disposizioni in vigore e deve sempre portare con sé il
distintivo.
2. Qualora
venisse richiesto, è tenuto a esibire questi documenti per attestare la propria
qualità di appartenente alla Polizia di Stato.
3. Eventuali
attività svolte in borghese o in operazioni investigative, il personale ha
l'obbligo di portare con sé il distintivo, e esibirlo ogniqualvolta la propria
identità debba essere chiarita.
ARTICOLO 8 - CUSTODIA
E GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO
1. Il Personale della Polizia di Stato, nell’esercizio del proprio servizio, è tenuto a custodire e conservare con la massima diligenza le armi, gli esplosivi, i mezzi, le attrezzature materiali e i documenti affidatigli o comunque in suo possesso per ragioni di servizio, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
2.
Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono
essere tempestivamente segnalati all'Ufficio Logistico, in Questura, specificando le circostanze e le cause dell'incidente.
CAPO III
“GERARCHIA, COMANDO GENERALE
E DENOMINAZIONI”
ARTICOLO 9 - GERARCHIA
1. La Polizia
di Stato, come forza civile e istituzionale, adotta una gerarchia ben definita
e articolata in diverse qualifiche e denominazioni. Questa struttura garantisce
una chiara suddivisione delle responsabilità
e un'efficace operato
da parte delle Forze di
Polizia di Metropolis.
2. Le categorie gerarchiche con
annesse qualifiche sono:
a) Questori: la categoria dei
questori è articolata in due qualifiche, quali:
1) Questore;
2) Questore Vicario.
b) Funzionari Dirigenti: la categoria dei funzionari dirigenti
è articolata in tre
qualifiche, quali:
1) Dirigente Generale;
2)
Dirigente Superiore;
3)
Primo Dirigente.
c) Funzionari Commissari: la categoria dei funzionari commissari è articolata in quattro qualifiche, quali:
1) Commissario Capo;
2)
Commissario;
3)
Vice Commissario;
4)
Allievo Commissario.
d)
Ispettori: la categoria degli ispettori è articolata in sei qualifiche,
quali:
1)
Sostituto Commissario;
2)
Ispettore Superiore;
3)
Ispettore Capo;
4)
Ispettore;
5)
Vice Ispettore;
6)
Allievo Ispettore.
e) Sovrintendenti: la categoria dei sovrintendenti è articolata in quattro
qualifiche, quali:
1) Sovrintendente Capo Coordinatore
2)
Sovrintendente Capo
3)
Sovrintendente
4)
Vice Sovrintendente
f) Agenti e Assistenti: la categoria degli
agenti e degli
assistenti è articolata in cinque qualifiche, quali:
1)
Assistente Capo Coordinatore;
2) Assistente Capo;
3)
Assistente;
4)
Agente Scelto;
5)
Agente.
g) Allievi Agenti:
la categoria degli allievi agenti è articolata in una qualifica, quale:
1) Allievo Agente.
ARTICOLO 10 - COMANDO
GENERALE
1. Il Comando
Generale della Polizia di Stato è l’organo centrale di amministrazione,
gestione e comando dell'intera Istituzione, posto al di sopra della
gerarchia ordinaria.
2. Il Comando
Generale, in ordine
gerarchico, è composto
da operatori con le
seguenti qualifiche:
a) Questore;
b)
Questore Vicario;
c)
Dirigente Generale;
d)
Dirigente Superiore, previa selezione dal Questore.
3. L’iter
decisionale prevede la somministrazione di un sondaggio
interno, con diritti di voto differenziati in base alla
qualifica:
a) Il voto del Questore ha un
valore pari a 2;
b)
Il voto del Questore Vicario ha un valore pari a 1,5;
c) Il voto del Dirigente
Generale e del Dirigente Superiore
(se presente) ha un
valore pari a 1.
4. Il Comando
Generale, su richiesta del Questore, può delegare il proprio potere decisionale
centrale alla Direzione Amministrativa per specifiche decisioni da adottare all'interno di un corpo,
al Rettorato della
Scuola di Polizia
per le decisioni da attuare
nell’ambito della stessa e al Comando di un reparto o ufficio per le
determinazioni da eseguire nei rispettivi ambiti di competenza, trasferendo
integralmente la relativa responsabilità.
5. Il Questore
detiene il potere di veto su determinate decisioni designate dallo stesso.
6. In caso di
assenza o impedimento del Questore, il Questore Vicario, designato dal
Questore stesso, subentra temporaneamente, acquisendo sia il potere di veto sia
un voto con valore pari a 2.
ARTICOLO 11 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA
1. La Direzione Amministrativa è l’organo
subordinato al Comando
Generale, incaricato dell’amministrazione dei corpi della Polizia Locale
e della Polizia Penitenziaria.
2. La Direzione Amministrativa, in ordine
gerarchico, è composta
da operatori presenti nelle
seguenti categorie gerarchiche:
a) Funzionari Dirigenti;
b)
Funzionari Commissari;
c) Eventuali Ispettori, selezionati su richiesta
del funzionario con la qualifica
più elevata.
3. I membri della Direzione Amministrativa hanno accesso:
a) A tutti gli uffici e reparti
del proprio corpo d’appartenenza, sotto approvazione
del Comando Generale;
b) A specifici uffici e
reparti, come stabilito a discrezione del Comando Generale.
ARTICOLO 12 - DENOMINAZIONI
1. Al fine di
garantire chiarezza nell’organizzazione della Polizia di Stato, si ritiene
opportuno riportare in maniera organica e dettagliata le denominazioni
ufficiali utilizzate all’interno dell’istituzione:
a) Rettore: figura che amministra la Scuola di
Polizia per Allievi Agenti, ne è responsabile dell’andamento e ne garantisce
l’efficacia operativa.
b) Vice Rettore: figura gerarchicamente subordinata
al Rettore e si occupa anch’esso di prendere parte integrante
all’amministrazione della Scuola di Polizia per Allievi Agenti.
c) Istruttore: figura che si trova nel corpo
istruttori della Scuola di Polizia, subordinato dal Rettorato. Egli si occupa
di adempiere alle principali mansioni
da svolgere all’interno della Scuola di Polizia, riguardanti la formazione
degli Allievi Agenti.
d) Comandante: figura che esplica l’esercizio di comando di un
reparto, ufficio
o divisione. Egli, eventualmente, può assumere nominativi come “Presidente”
o “Responsabile”.
e) Vice Comandante: figura gerarchicamente
subordinata al Comandante e si occupa anch’esso dell’esercizio di comando di un
reparto, ufficio o divisione. Egli, eventualmente, può assumere nominativi come “Vice Presidente” o “Vice Responsabile”.
f) Delegato: figura che si trova nel personale
di un reparto o ufficio. Egli si occupa di adempiere alle principali mansioni
del reparto o ufficio in questione,
le quali sono presenti regolamenti interni riguardanti questi ultimi.
Egli, eventualmente, può assumere nominativi come “Addetto” o “Operatore”.
CAPO IV
“REPARTI E UFFICI
ISTITUZIONALI”
ARTICOLO 13 - DIREZIONE CENTRALE
DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE
1. La D.C.P.P.
(Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione) è una struttura
operativamente indipendente, responsabile delle assunzioni, del coordinamento e
della gestione delle attività info-operative di tutti gli operatori
appartenenti a reparti speciali, investigativi e
specializzati della Polizia di Stato.
2. In caso di
conflitto tra la D.C.P.P. e la direzione del corpo di appartenenza di un
operatore, è previsto l'intervento del Comando
Generale, che assume la direzione
per garantire la coerenza e l'efficacia delle operazioni.
ARTICOLO 14 - DIVISIONE INVESTIGAZIONI GENERALI E OPERAZIONI
SPECIALI
1. La
D.I.G.O.S. (Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali) è il reparto
investigativo per eccellenza della Polizia di Stato.
2. Essa si occupa di:
a) Indagini su criminalità organizzata, terrorismo, traffico di droga e materiali illeciti;
b) Operazioni speciali,
infiltrazioni sotto copertura e cattura di latitanti;
c)
Altre attività specifiche richieste dal contesto operativo.
3. Il reparto è accessibile a
tutti gli operatori della Polizia di Stato.
4. Il comando
della D.I.G.O.S., con l’approvazione del Comando Generale,
può reclutare collaboratori
esterni per supportare indagini e operazioni.
ARTICOLO 15 - NUCLEO
OPERATIVO CENTRALE DI SICUREZZA
1. Il N.O.C.S.
(Nucleo Operativo Centrale
di Sicurezza) è il reparto
operativo per eccellenza della
Polizia di Stato.
2. Esso si occupa di:
a)
Perquisizioni domiciliari;
b)
Irruzioni in strutture;
c)
Sradicamento di fenomeni terroristici e mafiosi;
d)
Classificazione e cattura di soggetti latitanti;
e)
Conduzione di negoziazioni con la criminalità per il rilascio di ostaggi;
f) Protezione
ad alto rischio per alte personalità istituzionali di Metropolis e alte
personalità in visita allo Stato.
g) Altre operazioni per la
salvaguardia della pubblica sicurezza.
3.
Il reparto è accessibile esclusivamente agli operatori della Polizia Locale.
4. All’interno del N.O.C.S.
sono previste specializzazioni interne quali:
a) Divisione Paracadutisti;
b)
Tiratori Scelti;
c)
Artificieri;
d)
Istruttoria.
ARTICOLO 16 - GRUPPO
OPERATIVO MOBILE
1. Il G.O.M.
(Gruppo Operativo Mobile) è incaricato della custodia di soggetti sotto
condanna a regime speciale e di presidiare alle udienze nelle quali il
cittadino processato sia accusato di gravi reati.
2. Inoltre, svolge funzioni di
forza speciale, quali:
a)
Perquisizioni domiciliari;
b)
Irruzioni in strutture;
c)
Sradicamento di fenomeni terroristici e mafiosi;
d)
Classificazione e cattura di soggetti latitanti;
e) Protezione
ad alto rischio per alte personalità istituzionali di Metropolis e alte
personalità in visita allo Stato.
f) Altre operazioni per la
salvaguardia della pubblica sicurezza.
3.
Il reparto è accessibile esclusivamente agli operatori della Polizia Penitenziaria.
ARTICOLO 17 - UNITA’
OPERATIVA DI PRIMO INTERVENTO
1. L’U.O.P.I.
(Unità Operativa di Primo Intervento) è un reparto operativo della Polizia di
Stato dedicato alla formazione e al supporto nelle operazioni speciali o investigative.
2. I suoi compiti principali sono:
a) Fornire supporto operativo
agli altri reparti speciali;
b) Erogare scorte a civili,
previa attenta valutazione del caso.
3. Il reparto è accessibile a
tutti gli operatori della Polizia di Stato.
ARTICOLO 18 - SALA INDAGINI
1. La Sala
Indagini cura le attività di contrasto dei reati in materia di criminalità
comune e organizzata, nonché le attività investigative e di polizia
giudiziaria, sia di iniziativa sia su delega dell'Autorità Giudiziaria.
ARTICOLO 19 - REPARTO
POLIZIA SCIENTIFICA
1. Il Reparto
Polizia Scientifica è una struttura
specializzata che applica
metodi scientifici e tecnologie avanzate per la risoluzione dei crimini.
2. Le sue attività comprendono:
a)
Analisi di prove fisiche;
b)
Raccolta di dati forensi;
c) Conduzione di indagini per determinare la dinamica e identificare i responsabili di
reati.
3. Il reparto è accessibile esclusivamente agli operatori della Polizia Locale.
ARTICOLO 20 - UNITÀ MEDICA DI POLIZIA
1. L’U.M.P. (Unità Medica di Polizia) è incaricata della cura e dell’assistenza agli operatori della Polizia di Stato e ai
detenuti degli istituti penitenziari.
2. In collaborazione con il personale
sanitario, fornisce supporto
alla popolazione civile in situazioni di emergenza (es. epidemie, virus,
crisi sanitarie).
3. Il reparto è accessibile a
tutti gli operatori della Polizia di Stato.
ARTICOLO 21 - UFFICIO LOGISTICO
1. L’Ufficio
Logistico gestisce e fornisce
le risorse necessarie per le attività
operative e istituzionali.
2. Le sue funzioni includono:
a) Garantire che ogni corpo, reparto e ufficio disponga
di equipaggiamento e attrezzature idonee;
b) Gestire l’armamento e le risorse
presenti nel distretto, in conformità con le
normative e le direttive del Comando Generale.
ARTICOLO 22 - UFFICIO
DENUNCE
1. L’Ufficio Denunce
raccoglie e archivia
tutte le denunce
e segnalazioni scritte
ricevute.
2. Gestisce un archivio
contenente tutta la documentazione analizzata.
ARTICOLO 23 - UFFICIO
OGGETTI SMARRITI
1. L’Ufficio Oggetti
Smarriti si occupa
della raccolta, dello smistamento e della
restituzione di oggetti e documenti smarriti ai legittimi proprietari.
ARTICOLO 24 - UFFICIO
RELAZIONI CON IL PUBBLICO
1. L’Ufficio Relazioni
con il Pubblico accoglie e assiste i cittadini, gestendo
la comunicazione ufficiale.
2. Pubblica
decreti, appalti e altre comunicazioni sui canali istituzionali, facilitando il dialogo
tra le sedi della Polizia e le istituzioni.
ARTICOLO 25 - UFFICIO GESTIONE
DEL PERSONALE
1. L’Ufficio
Gestione del Personale registra, in appositi database, i verbali di servizio
compilati quotidianamente dagli agenti, per garantire il tracciamento delle
attività svolte.
ARTICOLO 26 - UFFICIO
SMISTAMENTO DOCUMENTI
1. L’Ufficio
Smistamento Documenti si occupa
della registrazione e dell’archiviazione
di tutti i documenti compilati dagli operatori della Polizia di Stato durante
lo svolgimento del servizio.
ARTICOLO 27 - UFFICIO SICUREZZA STRADALE
1. L’Ufficio
Sicurezza Stradale è accessibile esclusivamente agli operatori della Polizia
Locale.
2. Il personale dell’Ufficio, in conformità al Codice Stradale e all’uso degli autovelox, emette multe a coloro che non rispettano i limiti di velocità durante l'utilizzo di un'automobile o di un motociclo.
ARTICOLO 28 - UFFICIO
VIDEOSORVEGLIANZA INFORMATICA
1. L’Ufficio Videosorveglianza Informatica è accessibile esclusivamente agli operatori della Polizia Locale.
2. Esso svolge
le funzioni delegate
alla Polizia delle
Telecomunicazioni, con
particolare riferimento alla supervisione del territorio di Metropolis.
2. Per il compimento di tali funzioni,
l’ufficio utilizza sistemi
di videosorveglianza e telecamere posizionate strategicamente
sul territorio.
ARTICOLO 29 - UFFICIO
MODULISTICA CARCERE
1. L’Ufficio Modulistica Carcere è accessibile esclusivamente agli operatori della Polizia Penitenziaria.
2. Il suo compito è quello di archiviare correttamente, in appositi magazzini, tutta la
documentazione relativa alla gestione dei detenuti.
CAPO V
“ARRUOLAMENTI, FORMAZIONE DEL PERSONALE, SCUOLA DI POLIZIA E SCUOLA SUPERIORE
DI POLIZIA”
ARTICOLO 30 - SCUOLA DI POLIZIA
1.
La Scuola di Polizia è l’organo responsabile della
formazione degli allievi agenti, operatori con deleghe in reparti, dove per
accedere al personale dello stesso c’è bisogno del completamento di un percorso
di formazione, ed eventuali operatori che
conseguono una determinata specializzazione all’interno dell’Istituzione.
2. È d’obbligo enunciare la
presenza di due tipologie di scuole:
a) Scuola Allievi, per la
formazione degli Allievi Agenti;
b) Scuola
Superiore di Polizia, per la preparazione di Allievi Ispettori, Commissari,
operatori presenti in reparti dove è necessario svolgere un corso di formazione
e operatori specializzati.
3.
Si specifica inoltre, che il percorso accademico potrà essere suddiviso, su scelta del Comando di Scuola e delega del
Comando Generale, per corpo, e gestito dalla Direzione Amministrativa del corpo
di riferimento.
ARTICOLO 31 - BANDO DI ARRUOLAMENTO
1. Qualora il
Comando Generale e i Comandi delle Scuole lo ritengano opportuno sarà possibile
promulgare un bando di arruolamento volto all’incorporamento di nuovo
personale.
2.
Il bando sarà pubblicato sul canale ufficiale della
Polizia di Stato (@QuesturaMetropolis) e conterrà:
a) Le
informazioni relative alle prove del concorso (luogo, data e modalità di svolgimento);
b) I criteri di partecipazione,
tra cui:
I. Cittadinanza della
Repubblica di Metropolis;
II.
Godimento dei diritti civili e politici;
III.
Possesso di qualità morali e di condotta;
IV. Requisiti psico-fisici e attitudinali;
V. Non essere sotto
procedimento penale.
3. La commissione esaminatrice potrà richiedere certificazioni o documenti
attestanti l’idoneità ai criteri indicati.
ARTICOLO 32 - ITER CONCORSUALE
1. L’iter concorsuale per l’accesso alle Forze di Polizia si articola nelle seguenti fasi (soggette a
variazioni):
a) Preselezione;
b)
Test di cultura generale;
c) Test di verifica psico-attitudinale;
d)
Colloquio con la commissione;
e)
Incorporamento al ruolo prestabilito.
2. Al termine
di ciascuna fase, il il Comando
delle Scuole di Polizia comunicherà lo status dei partecipanti, secondo le
seguenti categorie:
a) Idoneo: il candidato supera
la prova e viene convocato per la fase successiva;
b) Idoneo non
vincitore: il candidato supera la prova, ma non è ritenuto idoneo per il ruolo;
c)
Rinunciatario: il candidato
non si presenta alla prova e viene rimosso dalla lista;
d) Non Idoneo: il candidato non
possiede le qualità richieste e viene escluso;
e) Espulso: il
candidato viene bandito dal concorso (la commissione si riserva il diritto di
espellere in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione).
ARTICOLO 33 - PERCORSO
FORMATIVO PER ALLIEVI
AGENTI
1. Al termine
dell’iter concorsuale, i candidati ritenuti idonei saranno convocati presso la
Scuola di Polizia del corpo di riferimento o altre sedi predisposte.
2. All’arrivo,
i candidati saranno accolti dai docenti, assunti nel ruolo di allievi e
condotti nella struttura designata, con la temporanea sospensione dell’uso dei propri
beni personali fino al termine del percorso formativo (o in caso di mancato
superamento, dell’espulsione).
3. Il corso
formativo è composto da almeno 4 lezioni, da svolgersi in un periodo minimo di
3 giorni in accademia.
4. Le lezioni,
di tipologia teorica o pratica, devono essere
annunciate con un anticipo
minimo di sei ore, indicando data, ora, luogo, numero, tipologia e argomento.
5. È
consentito un massimo di due assenze per essere ammessi all’esame finale;
saranno organizzate eventuali lezioni di recupero.
6. Durante il
corso, il Rettorato potrà convocare cerimonie (appelli) in cui gli allievi sono
tenuti a partecipare, giustificando eventuali assenze.
7. Al termine
del corso, l’allievo affronterà l’esame finale, consistente in un colloquio
orale davanti a una commissione esaminatrice, che verificherà le competenze acquisite.
ARTICOLO 34 - GIURAMENTO
1. Al termine
del percorso formativo, l’allievo deve recitare obbligatoriamente il giuramento per l’ingresso nella Polizia di Stato, dinanzi
a un membro del Comando di Scuola o del Comando Generale.
2. Il testo
del giuramento è il seguente: “Giuro di essere fedele
alla Repubblica di Metropolis, di osservare attentamente la Costituzione e le leggi
dello Stato, di
adempiere ai doveri
del mio ufficio
nell’interesse dell’amministrazione per il
benessere pubblico”
3. Il giuramento dovrà essere obbligatoriamente recitato anche da operatori reintegrati all’interno della Polizia di Stato.
ARTICOLO 35 - CONCORSI INTERNI
1. La
Direzione Amministrativa del corpo, delegato dal Comando Generale, può indire concorsi
interni per permettere agli operatori di accedere a reparti, uffici, denominazioni e qualifiche
specifiche.
2. Le fasi del concorso interno
sono:
a)
Pubblicazione del concorso;
b)
Selezione dei partecipanti;
c)
Lezioni e prove pratiche o teoriche, in base alla tipologia della denominazione;
d)
Esame scritto o orale finale;
e)
Pubblicazione degli idonei.
3.
Le fasi sopra indicate potranno essere modificate in base alle esigenze
operative.
4. I concorsi
interni potranno avere dei requisiti
da rispettare, in base alle indicazioni
del Comando Generale.
5. Per nomine e promozioni, il Comando Generale
non impone limiti,
impegnandosi a premiare il personale meritocraticamente in base agli
esiti del concorso.
ARTICOLO 36 - PERCORSO FORMATIVO
PER ALLIEVI ISPETTORI E COMMISSARI
1. Il percorso
formativo per Allievi Ispettori e Commissari, oltre a contenere lezioni
teoriche e un esame orale finale (quest’ultimo a discrezione del Comando
Generale), prevede lo svolgimento del servizio regolarmente per una
durata che può variare a seconda delle esigenze della Direzione Amministrativa.
CAPO VI
“CONGEDI, LICENZE, TRASFERIMENTI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI”
ARTICOLO 37 - CONGEDO
1. Il termine
"congedo" indica il distacco temporaneo di un operatore dalla propria
attività.
2. Le tipologie di congedo sono:
a) Congedo con
Onore: riservato agli operatori del commissariato. In caso di reintegro,
l’operatore potrà rientrare con la medesima qualifica o, a discrezione del
comando, con un massimo di tre qualifiche in meno.
b) Congedo con
Merito: riservato agli operatori dell’ispettorato. In caso di reintegro,
l’operatore potrà rientrare con la medesima qualifica o, a discrezione del
comando, con un massimo di cinque qualifiche in meno.
c) Congedo
Ordinario: applicabile a tutti gli operatori della Polizia di Stato. La
decisione sulla qualifica al reintegro spetta pienamente alla Direzione
Amministrativa, in accordo con il Comando Generale.
d) Congedo con
Disonore: applicabile agli operatori che abbiano tenuto comportamenti scorretti
e danneggiato l’immagine dell’istituzione; in questo caso, l’operatore non
potrà essere reintegrato e sarà escluso dalla partecipazione ai bandi per un
periodo di tre mesi.
3. La
Direzione Amministrativa, in accordo con il Comando Generale, può negare il
reintegro e, se voluto, procedere al “richiamo alle armi” di operatori precedentemente congedati, sia a tempo
determinato (con data di scadenza) sia a tempo indeterminato, con libertà di
scelta per quanto riguarda la qualifica al momento dell’assunzione effettiva.
4. La
riassunzione in reparti e uffici di un operatore reintegrato è a discrezione
del Comando Generale.
ARTICOLO 38 - LICENZA
1. La licenza
è concessa a tutti gli operatori che, per un periodo temporaneo, non possono
svolgere le proprie funzioni.
2. Essa non
comporta alcuna modifica alle qualifiche o denominazioni al rientro in servizio.
ARTICOLO 39 - TRASFERIMENTO
1. Gli operatori
possono richiedere il trasferimento tra i corpi di Polizia
Locale e Polizia
Penitenziaria, per valorizzare le competenze e favorire la crescita professionale.
2. La valutazione e l’eventuale approvazione o rifiuto sono a discrezione del Comando Generale.
3. Il Comando
Generale, a seconda delle esigenze operative, può, anche autonomamente,
effettuare dei trasferimenti di operatori tra i corpi di Polizia Locale
e Polizia Penitenziaria.
ARTICOLO 40 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
1.
Il procedimento per l’applicazione delle sanzioni disciplinari si
articola in:
a) Informativa iniziale: il superiore informa
il sottoposto della
presunta infrazione mediante un atto formale, firmato da entrambe le
parti;
b) Possibilità di difesa: il sottoposto può presentare un ricorso interno
(al Comando Generale) o un ricorso esterno (alla Magistratura).
2. Le tipologie di sanzioni sono:
a) Richiamo verbale:
misura lieve per infrazioni minori (applicabile a figure con qualifica pari o superiore ad Allievo
Ispettore; in caso di parità, disposto solo dal superiore diretto);
b) Richiamo scritto:
nota ufficiale per violazioni più gravi, applicabile alle medesime condizioni del richiamo verbale;
c) Sospensione dal servizio parziale:
esclusione temporanea da determinate
mansioni, applicabile da figure con qualifica pari o superiore ad Allievo
Commissario o delegata a membri dell’Ispettorato;
d) Sospensione dal servizio imparziale: esclusione temporanea e decurtazione
dello stipendio, per infrazioni gravi o recidive, applicabile da figure con
qualifica pari o superiore ad Allievo Commissario;
e) Trasferimento
interno forzato: misura per prevenire conflitti, di esclusiva competenza di funzionari in questione con qualifica più elevata nei corpi in questione, con approvazione di un
Questore.
f) Destituzione: sanzione
estrema che comporta
l’espulsione definitiva e la
cessazione del rapporto di lavoro per almeno tre mesi, di esclusiva
competenza del funzionario con qualifica più elevata nel corpo in questione,
con approvazione di un Questore.
ARTICOLO 41 - CROCI DI ANZIANITÀ
1. Il Comando Generale può assegnare croci per anzianità
di servizio come riconoscimento del tempo dedicato
alla Polizia di Stato.
2. Le tipologie sono:
a)
Croce d’Oro per 24 mesi (o superiore) di servizio;
b)
Croce d’Oro per 12 mesi (o superiore) di servizio;
c)
Croce d’Argento per 6 mesi (o superiore) di servizio;
d)
Croce di Bronzo per 3 mesi (o superiore) di servizio.
3. Le suddette
onorificenze non hanno valenza di onorificenze della Repubblica e non
si sostituiscono ad esse.
CAPO VII
“ARTICOLI STRAORDINARI E DISPOSIZIONI FINALI”
ARTICOLO 42 - ARTICOLO STRAORDINARIO
1. In mancanza
di disposizioni specifiche, in caso di morte, assenza o impedimento del
Questore, subentra il componente di maggior qualifica.
2. In caso di parità, subentra
colui con maggiore anzianità.
ARTICOLO 43 - ARTICOLO
STRAORDINARIO
1. Le riforme
relative a prerogative non disciplinate dal presente documento richiedono
l’approvazione del Parlamento, secondo le procedure consuete.
2. Le riforme
interne che non necessitano di ulteriori autorizzazioni, quali la
riorganizzazione di organi, reparti o uffici, anche se in contrasto con il
suddetto regolamento, il quale in questa casistica sarà aggiornato nelle
prossime edizioni, sono adottate
direttamente dal Comando Generale, garantendo tempestività ed efficacia.
ARTICOLO 44 - DISPOSIZIONI FINALI
1. Con
l’entrata in vigore del presente regolamento, tutte le disposizioni in contrasto con esso sono abrogate.
Firmato a Metropolis,
presso gli uffici della Polizia di
Stato,
il giorno 4 del mese di marzo
dell’anno 2025.
Il Vice Capo di Polizia Il Presidente del Senato
Vice Questore della Repubblica, Senatore della Repubblica,
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