Modifiche Costituzionali I
kriptos91_ ◉ 15 June 2025Parlamento di Metropolis
Senato della Repubblica
“Modifiche Costituzionali I”
TITOLO I | DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Articolo I | Oggetto
La presente legge dispone la modifica dell’articolo 48 e 49 della Costituzione al fine di rimuovere la dicitura “staff”.
TITOLO II | MODIFICHE COSTITUZIONALI
Articolo I | Modifica Articolo 48
Articolo non modificato: “La Camera dei Deputati è eletta dai cittadini in seguito alle elezioni promulgate dal Presidente della Repubblica, è composta da 17 Deputati. La durata della Camera è di 75 giorni totali, tale durata può essere prolungata per un massimo di 5 giorni qualora servisse trovare date più adatte al conseguimento delle elezioni. La durata della Camera può essere inoltre prolungata se è in atto uno stato di emergenza, provvedimenti eccezionali ed emergenziali o decisione dello Staff.”.
Articolo modificato: “La Camera dei Deputati è eletta dai cittadini in seguito alle elezioni promulgate dal Presidente della Repubblica, è composta da 17 Deputati. La durata della Camera è di 75 giorni totali, tale durata può essere prolungata per un massimo di 5 giorni qualora servisse trovare date più adatte al conseguimento delle elezioni. La durata della Camera può essere inoltre prolungata se è in atto uno stato di emergenza o per provvedimenti eccezionali ed emergenziali da parte del Presidente della Repubblica”.
Articolo II | Modifica Articolo 49
Articolo non modificato: “Il Senato della Repubblica è eletto dai cittadini in seguito alle elezioni promulgate dal Presidente della Repubblica, è composto da 9 Senatori. La durata del Senato è di 75 giorni totali, tale durata può essere prolungata per un massimo di 5 giorni qualora servisse trovare date più adatte al conseguimento delle elezioni. La durata del Senato può essere inoltre prolungata se è in atto uno stato di emergenza, provvedimenti eccezionali ed emergenziali o decisione dello Staff.”.
Articolo modificato: “Il Senato della Repubblica è eletto dai cittadini in seguito alle elezioni promulgate dal Presidente della Repubblica, è composto da 9 Senatori. La durata del Senato è di 75 giorni totali, tale durata può essere prolungata per un massimo di 5 giorni qualora servisse trovare date più adatte al conseguimento delle elezioni. La durata del Senato può essere inoltre prolungata se è in atto uno stato di emergenza o per provvedimenti eccezionali ed emergenziali da parte del Presidente della Repubblica.”.
TITOLO III | DISPOSIZIONI FINALI
Articolo I | Entrata in Vigore
La presente legge entra in vigore decorsa la vacatio legis.
Firmato,
Senatore, Onorevole Dott. kriptos91_