Modifiche Costituzionali I

kriptos91_ ◉ 15 June 2025

Parlamento di Metropolis 

Senato della Repubblica

“Modifiche Costituzionali I”



TITOLO I | DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo I | Oggetto

La presente legge dispone la modifica dell’articolo 48 e 49 della Costituzione al fine di rimuovere la dicitura “staff”.


TITOLO II | MODIFICHE COSTITUZIONALI

Articolo I | Modifica Articolo 48 

Articolo non modificato: “La Camera dei Deputati è eletta dai cittadini in seguito alle elezioni promulgate dal Presidente della Repubblica, è composta da 17 Deputati. La durata della Camera è di 75 giorni totali, tale durata può essere prolungata per un massimo di 5 giorni qualora servisse trovare date più adatte al conseguimento delle elezioni. La durata della Camera può essere inoltre prolungata se è in atto uno stato di emergenza, provvedimenti eccezionali ed emergenziali o decisione dello Staff.”.

Articolo modificato: “La Camera dei Deputati è eletta dai cittadini in seguito alle elezioni promulgate dal Presidente della Repubblica, è composta da 17 Deputati. La durata della Camera è di 75 giorni totali, tale durata può essere prolungata per un massimo di 5 giorni qualora servisse trovare date più adatte al conseguimento delle elezioni. La durata della Camera può essere inoltre prolungata se è in atto uno stato di emergenza o per provvedimenti eccezionali ed emergenziali da parte del Presidente della Repubblica”.

Articolo II | Modifica Articolo 49

Articolo non modificato: “Il Senato della Repubblica è eletto dai cittadini in seguito alle elezioni promulgate dal Presidente della Repubblica, è composto da 9 Senatori. La durata del Senato è di 75 giorni totali, tale durata può essere prolungata per un massimo di 5 giorni qualora servisse trovare date più adatte al conseguimento delle elezioni. La durata del Senato può essere inoltre prolungata se è in atto uno stato di emergenza, provvedimenti eccezionali ed emergenziali o decisione dello Staff.”.

Articolo modificato: “Il Senato della Repubblica è eletto dai cittadini in seguito alle elezioni promulgate dal Presidente della Repubblica, è composto da 9 Senatori. La durata del Senato è di 75 giorni totali, tale durata può essere prolungata per un massimo di 5 giorni qualora servisse trovare date più adatte al conseguimento delle elezioni. La durata del Senato può essere inoltre prolungata se è in atto uno stato di emergenza o per provvedimenti eccezionali ed emergenziali da parte del Presidente della Repubblica.”.


TITOLO III | DISPOSIZIONI FINALI

Articolo I | Entrata in Vigore

La presente legge entra in vigore decorsa la vacatio legis.


Firmato,

  Senatore, Onorevole Dott. kriptos91_ 

         



ID #651