Modifiche Costituzionali II

kriptos91_ ◉ 26 June 2025

Parlamento di Metropolis 

Senato della Repubblica

“Modifiche Costituzionali II”



TITOLO I | DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo I | Oggetto

La presente legge dispone la modifica di alcuni articoli della costituzione al fine di aggiornarla.


TITOLO II | MODIFICHE COSTITUZIONALI

Articolo I | Articolo 60

All'interno dell'articolo 60 della Costituzione le parole “Corte Suprema” sono sostituite con “Corte Costituzionale”.

Articolo II | Articolo 65

All'interno dell'articolo 65 della Costituzione le parole “Collegio Supremo” sono sostituite con “Consiglio Superiore della Magistratura”.

Articolo III | Modifica Articolo 78

Articolo non modificato: “Il Consiglio dei Ministri è formato dal Primo Ministro, Ministero dell'Economia e Lavoro, Ministero della Giustizia, Ministero della Difesa, Interni e Sicurezza, Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Ministero della Sanità, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.”.

Articolo modificato: “ Il Consiglio dei Ministri è formato da:

  • Primo Ministro;
  • Ministero dell'Economia e Finanze
  • Ministero della Giustizia;
  • Ministero della Difesa, Interni e Sicurezza;
  • Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
  • Ministero della Salute e Ricerca;
  • Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
  • Ministero del Lavoro e Pubblica Amministrazione.”.

Articolo IV | Modifica Articolo 80

All'interno dell'articolo 80 della Costituzione le parole “Ministro dell’Economia e Lavoro” sono sostituite con “Ministro dell’Economia e Finanze”.

Articolo V | Modifica Articolo 84

All'interno dell'articolo 84 della Costituzione le parole “Ministro della Sanità” sono sostituite con “Ministro della Salute e Ricerca”.

Articolo VI | Modifica Articolo 88.1

Articolo non modificato: “Il comitato è composto dal Primo Ministro, Ministro dell'Economia e Lavoro, due membri del governo eletti a maggioranza assoluta dal Consiglio dei Ministri, un direttore o un vice direttore statale eletto a maggioranza assoluta dai direttori statali votanti.”.

Articolo modificato: “

Il comitato è composto da:

  • Primo Ministro;
  • Ministro dell'Economia e Finanze;
  • Ministro del Lavoro e della Pubblica Amministrazione
  • Due membri del Governo eletti dal Consiglio dei Ministri. Risulta candidabile il Ministro o Vice Ministro, escluso il caso in cui i due membri appartengano allo stesso Ministero;
  • Un membro del Parlamento eletto col 50% + 1 dei voti, in seduta comune.
  • Un direttore o vice direttore eletto col 50% +1 dei voti dai membri delle Presidenze o delle Direzioni di tutte le Aziende o Istituzioni Statali, o Parastatali. Risultano escluse le aziende ed istituzioni indipendenti dal CCGDS.”.

Articolo VII | Articolo IV

All'interno della quarta (IV) disposizione transitoria e finale della Costituzione le parole “Corte Suprema” sono sostituite con “Corte Costituzionale ”.



TITOLO III | DISPOSIZIONI FINALI

Articolo I | Entrata in Vigore

La presente legge entra in vigore decorsa la vacatio legis.


Firmato,

Senatore, Onorevole Dott. kriptos91_



ID #659