Riforma Supervisore NASA
BiaMuu ◉ 26 June 2025Riforma Supervisore NASA
Articolo 1: Finalità
1. Il Supervisore rappresenta il Governo e ha il compito di supervisionare la NASA. Il suo compito è garantire che le attività dell’Agenzia siano in linea con il Governo, svolte in modo efficace e ben organizzate.
Articolo 2: Nomina
1. Il Supervisore è eletto dal Consiglio dei Ministri, con votazione a maggioranza semplice, su proposta del Presidente del Consiglio o di un Ministro. In alternativa, l’incarico può essere affidato a un Ministro in carica, con le stesse modalità di voto.
2. Non può essere nominato Supervisore il Ministro della Salute. Tale esclusione è finalizzata a evitare ogni potenziale conflitto di interessi ea garantire l’imparzialità e l’autonomia del ruolo, dal momento che il Supervisore opera sotto il coordinamento e la vigilanza del Ministero della Salute, come stabilito nei successivi articoli.
Articolo 3: Durata dell’incarico
1. Il Supervisore resta in carica per tutta la durata del Governo che lo ha nominato.
2. Ad ogni nuovo insediamento dell’Esecutivo, il Consiglio dei Ministri deve procedere a una nuova elezione o a un nuovo conferimento della delega, anche in caso di conferma dello stesso soggetto.
3. In caso di dimissioni, impedimento o revoca, la sostituzione deve avvenire nel più breve tempo possibile.
Articolo 4: Coordinamento con il Ministero della Salute
1. Il Supervisore opera in coordinamento con il Ministero della Salute, che ne indirizza l’attività e ne verifica l’operato.
Articolo 5: Poteri e mansioni
1. Il Supervisore esercita le seguenti funzioni:
- Ha pieno accesso a documenti, dati, comunicazioni e strutture della NASA;
- Agisce come figura di collegamento tra il Governo e la NASA, raccogliendo segnalazioni, osservazioni o esigenze;
- Può formulare richieste di chiarimenti e relazioni al Cosmonauta Generale della NASA, anche su mandato del Ministero della Salute.
Articolo 6: Relazioni e rendicontazione
1. Il Supervisore è tenuto a mantenere informato il Ministero della Salute e su richiesta, deve fornire un rapporto contenete eventuali criticità riscontrate e delle misure suggerite e un resoconto generale (attività, programmi ecc...).
Articolo 7: Revoca e decadenza
1. Il Governo può revocare l’incarico di Supervisore in qualsiasi momento.
2. La revoca è deliberata dal Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio o uno dei Ministri.
Articolo 8: Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore due giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Firmato,
Senatore BiaMuu
Cavaliere di Gran Croce
ID #663