Norme in materia di Taser

_Meteora1_ ◉ 09 July 2025

Metropolis | addì 07/07/2025 | Palazzo vAndreah_


Norme in Materia di Taser
Ministero della Giustizia
Art. 1 - Oggetto della Legge
1. La presente legge disciplina l’uso e il possesso di taser all’interno dei confini dello stato di Metropolis

Art. 2 - Uso e Possesso di Taser da Parte delle Forze dell’Ordine e delle Forze armate
1. Le Forze dell’Ordine e le Forze Armate sono autorizzate a possedere ed utilizzare il taser durante il servizio.
2. Ulteriori specifiche riguardanti l’uso e il possesso del Taser da parte delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate sono regolamentate dai regolamenti interni di Stato Maggiore della Difesa e Questura e dalle indicazioni delle suddette istituzioni in conformità alle leggi vigenti.

Art. 3 - Possesso di Taser da parte di Operatori della Security
1. Gli operatori appartenenti alla security, regolarmente assunti, sono autorizzati a portare e utilizzare taser aziendali esclusivamente durante l’orario di servizio.
2. L’uso del taser deve essere conforme:
a. alle leggi vigenti;
b. ai regolamenti aziendali interni;
c. al principio di necessità e difesa proporzionata.
3. Qualunque abuso sarà punito secondo le leggi vigente

Art. 4 - Uso e Possesso di Taser da Parte delle Aziende
1. Come Taser Aziendale si intende un taser regolarmente registrato, di proprietà di un'azienda, con funzione di salvaguardia delle persone presenti all’interno dell’azienda in caso di rapina
2. Nel caso in cui il taser aziendale venisse trasportato fuori dall’edificio aziendale, si costituirà per il trasportante il reato di possesso di materiale illecito
3. L’uso, il possesso e la regolamentazione dei Taser Aziendali sono regolati dalla normativa vigente Metropolis
4. Qualunque abuso sarà punito secondo le leggi vigenti

Art. 5 - Uso e Possesso di Taser da Parte di Privati
1. Il possesso e il trasporto di taser da parte di privati cittadini è vietato in tutto il territorio dello Stato di Metropolis.
2. Eventuali eccezioni sono previste dall’articolo
5 Comma 1 della presente legge
3. Qualunque possesso illecito è punito secondo le leggi vigenti
Art. 5 Comma 1 - Eccezioni all’uso e il possesso da Parte di Privati
1. È fatta eccezione al divieto di cui al presente articolo per il Presidente della Repubblica e per il Presidente del Consiglio dei Ministri , esclusivamente durante la durata del proprio mandato e per motivi di sicurezza personale
2. Qualunque abuso sarà comunque punite secondo le leggi vigenti

Art. 6 – Confisca Taser
1. Con l’entrata in vigore della presente legge le forze dell’ordine e le forze armate, secondo le indicazioni governative, procederanno con la confisca dei taser detenuti illegittimamente in base alle norme contenute nella presente legge. Qualunque tentativo di resistenza alla confisca dei taser sarà punito secondo la legge vigente
2. Per permettere la restituzione dei taser dichiarati illegittimi dalla presente legge successivamente alla sua entrata in vigore, nei primi 7 giorni successivi alla pubblicazione della suddetta legge nella gazzetta ufficiale il possesso illegittimo di taser, pregresso alla promulgazione della legge non costituirà il reato di possesso di materiale illecito
3. Durante tale periodo è fatto obbligo a chiunque detenesse illegittimamente un taser di dichiararlo a un membro dello Stato Maggiore della Difesa, della Questura, dell’ufficio del presidente del consiglio, del ministero dell’interno, del ministero della giustizia
4. Concluso il periodo di 7 giorni il possesso di qualunque taser illegittimo costituirà il reato di possesso di materiale illecito

Art. 7 - Disposizioni Finali
1. La presente legge entra in vigore dal momento della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale Metropolis

Ministro della Giustizia dott. _Meteora1_

ID #666