Regolamentazione Gite Scolastiche
Gianni08 ◉ 15 July 2025MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
“Regolamentazione Gite Scolastiche”
Articolo 1 - Disposizioni preliminari
La seguente legge disciplina le gite svolte dall’Istituto Comprensivo Superiore Agatha Christie di Metropolis.
Articolo 2 - Organizzazione
Le gite scolastiche sono organizzate dall’ICS Agatha Christie su volontà della presidenza, avendo potere decisionale sull'itinerario, sulla modalità e requisiti di iscrizione e su tutto ciò che riguarda la gita stessa.
La presidenza scolastica organizza, in collaborazione con il corpo docente e il personale ATA, le gite al di fuori dell’Istituto scolastico.
La presidenza può nominare autonomamente, specifici membri del corpo docente, del personale ATA, ruoli, e/0 dipartimenti per l’organizzazione delle gite scolastiche.
Le gite sono svolte al di fuori dell’istituto, anche in orario extrascolastico. Possono prevedere la visita in più luoghi quali strutture aziendali e istituzionali, con approvazione degli organi competenti.
Può prevedere il pernottamento, durando più giorni.
Solo gli studenti regolarmente iscritti presso la segreteria, sia all’istituto che alla gita, possono parteciparvi.
L’organizzazione delle gite può includere individui al di fuori dello staff scolastico, qualora fosse necessario.
Le gite scolastiche devono essere annunciate tramite gli appositi mezzi comunicativi almeno 72h prima della gita, con annesse informazioni quali metodo di iscrizione e orario, luogo e data di partenza.
La presidenza può utilizzare fino a 50.000 M$ accreditati dal Governo nella borsa della scuola entro 7 giorni dalla richiesta. Il denaro non utilizzato potrà essere nuovamente prelevato dal Governo, dopo 48h dal termine della gita.
In caso di ulteriore necessità di fondi oltre il limite previsto dall’articolo 2, comma 7, sarà necessario inoltrare una richiesta da parte della presidenza della scuola, la quale dovrà essere approvata dal Governo
È possibile organizzare massimo una gita ogni 30 giorni che prevede l’utilizzo del denaro statale.
L’attività dei docenti e del personale ATA nell’organizzazione e nella partecipazione alla gita potrà essere conteggiata, a discrezione della presidenza, per l’attribuzione dello stipendio settimanale.
La presidenza può richiedere il versamento di un contributo per l’iscrizione alla gita da parte degli studenti, per un prezzo non superiore a 250 M$.
Articolo 3 - Responsabilità
Il corpo docente e il personale ATA hanno il compito di supervisionare gli studenti durante tutto lo svolgimento della gita. È prevista la presenza di almeno un membro della presidenza o di un responsabile.
La scuola dichiara di essere esente da qualsiasi responsabilità.
Gli studenti sono totalmente responsabili dei danni causati e/o ricevuti. Ne fanno eccezione casi di evidente violazione del comportamento etico da parte del corpo docente, del personale ATA e/o dagli altri individui coinvolti durante la gita. In tal caso, la responsabilità ricade sull’individuo, e non sull’istituzione.
I membri del corpo docente e del personale ATA sono autorizzati ad attribuire note agli studenti iscritti durante l’intero svolgimento della gita. La presidenza e i responsabili sono inoltre autorizzati ad allontanare gli studenti e/o sospenderli direttamente.
Articolo 4 - Entrata in vigore
La seguente legge entra in vigore passate 48 ore dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Metropolis.
Firmato,
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dirigente Scolastico ALE0245
Vice Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Vice Preside Fracat092
Sottosegreteria al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Direttrice ATA _Ily_08