Retribuzione del Periodo di Prova in Caso di Esito Positivo

ItsDani4u ◉ 20 July 2025

Ministero del Lavoro e della Pubblica Amministrazione

Retribuzione del Periodo di Prova in Caso di Esito Positivo


Articolo 1 – Disposizioni preliminari

La presente legge istituisce un compenso simbolico riconosciuto a tutti i cittadini che completano con esito positivo la settimana di prova prevista dalla normativa INPS.


Articolo 2– Retribuzione del periodo di prova

1. In caso di superamento del periodo di prova, al lavoratore spetta un compenso una tantum pari a 1.000 M$, indipendentemente dal settore di impiego o dal ruolo ricoperto.

2. Per poter ricevere il pagamento, il lavoratore deve aver svolto almeno 6 ore effettive (reali) di attività lavorativa nel corso del periodo di prova.

3. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 48 ore [Reali] dalla conferma ufficiale del superamento della prova da parte dell’azienda.


Articolo 3– Inadempienza del datore di lavoro

1. In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, l’azienda è tenuta a versare:
• una sanzione fissa di 1.500 M$,
• l’intero importo spettante al lavoratore, senza ulteriori ritardi.

2. La situazione potrà essere segnalata agli organi preposti al controllo e alla vigilanza sul rispetto della normativa lavorativa.


Articolo 4 – Modifica dell’Articolo 45 dello “Statuto dei Lavoratori”

Testo vigente:

Ogni lavoratore assunto all’interno di un’azienda dovrà affrontare un periodo di prova, non retribuito, pari a 7 giorni [Real]. Terminato questo periodo il direttore dovrà aggiornare la prova entro 48h [Real] (Articolo 33 codice sito INPS) e scegliere quindi se far superare la prova, non farla superare o prolungare il periodo di prova di un’altra settimana. Il prolungamento della prova potrà essere fatto in casi eccezionali quando non si è convinti delle prestazioni di un lavoratore, questa scelta dovrà essere segnalata all’INPS entro le 48h [Real] successive al termine della prova. Non segnalare questa decisione verrà punito con l’articolo 33 del codice sito INPS e non sarà ulteriormente possibile allungare la prova per il lavoratore interessato.

Nuovo testo dell’articolo 45:

Ogni lavoratore assunto all’interno di un’azienda dovrà affrontare un periodo di prova, retribuito (Articolo 45 dello Statuto dei Lavoratori), pari a 7 giorni [Real]. Terminato questo periodo il direttore dovrà aggiornare la prova entro 48h [Real] (Articolo 33 codice sito INPS) e scegliere quindi se far superare la prova, non farla superare o prolungare il periodo di prova di un’altra settimana. Il prolungamento della prova potrà essere fatto in casi eccezionali quando non si è convinti delle prestazioni di un lavoratore, questa scelta dovrà essere segnalata all’INPS entro le 48h [Real] successive al termine della prova. Non segnalare questa decisione verrà punito con l’articolo 33 del codice sito INPS e non sarà ulteriormente possibile allungare la prova per il lavoratore interessato.


Articolo 4 –  Inserimento dell’Articolo 59 nello “Statuto dei Lavoratori”

Nuovo articolo 59 dello Statuto dei Lavoratori:

Ogni lavoratore ha diritto a ricevere un compenso per il superamento del periodo di prova previsto dai regolamenti aziendali. Tale compenso, erogato una tantum, è fissato in 1.000 M$ e deve essere versato entro 48 ore [Reali] dalla conferma di esito positivo della prova.
Il diritto al compenso è riconosciuto solo in presenza di almeno 6 ore effettive di attività svolte durante il periodo di prova.
La mancata erogazione del compenso comporta per l’azienda l’obbligo di versare, oltre al compenso stesso, una sanzione fissa di 1.500 M$.
Il presente articolo ha valore vincolante e prevale su eventuali disposizioni contrarie contenute in regolamenti aziendali interni.


Articolo 4 – Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore 48 ore dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Metropolis.

Firmato:
Ministro del Lavoro e della Pubblica Amministrazione
ItsDani4u


ID #671