LEGGE COSTITUZIONALE SULL’ABROGAZIONE DEGLI ARTICOLI 111 E 112 DELLA COSTITUZIONE

DiabloVI ◉ 22 July 2025



LEGGE COSTITUZIONALE SULL’ABROGAZIONE DEGLI ARTICOLI 111 E 112 DELLA COSTITUZIONE


Art. 1 - Oggetto e Finalità

1. La presente legge costituzionale abroga gli articoli 111 e 112 della Costituzione, al fine di garantire il corretto equilibrio e la suddivisione dei poteri dello Stato.


Art. 2 - Motivazioni

1. L’articolo 111 attribuisce alla Magistratura poteri tali da consentirle di porre veto su qualsiasi legge la riguardi anche solo in minima parte, alterando l’equilibrio dei poteri.

2. L’articolo 112 conferisce alla Magistratura potere legislativo diretto, permettendo modifiche allo Statuto della Magistratura di valore costituzionale, compromettendo così la separazione dei poteri.


Art. 3 - Abrogazione

1. Sono abrogati gli articoli 111 e 112 della Costituzione.


Art. 4 - Articoli Attuali in Questione

1. Art. 111 I decreti e le leggi, costituzionali o ordinarie, emanate dall’Esecutivo, o varate dagli Organi Legislativi, che riguardino, anche in minima parte, la Magistratura della Repubblica, oltre alla promulgazione e firma da parte del Presidente della Repubblica, devono presentare la firma del Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura e del Vicepresidente della Corte Costituzionale. Non sono ammesse eccezioni di alcun tipo a questo articolo. L’iter per la formazione di atti con valenza giuridica riguardanti la Magistratura, di qualunque natura, come precedentemente citato, sono soggetti a questo articolo.

2. Art. 112 Il Consiglio Superiore della Magistratura, può modificare lo Statuto della Magistratura senza passare per gli organi legislativi. Tale procedura, è specifica per la modifica dello Statuto della Magistratura e esente dal procedimento legislativo tradizionale. Le modifiche apportate allo Statuto della Magistratura da parte del Consiglio Superiore della Magistratura hanno effetto dalla pubblicazione di esse sul Canale Ufficiale della Magistratura della Repubblica, salvo diversamente specificato. Non è necessaria la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Gli organi legislativi hanno facoltà di proporre al Consiglio Superiore, con note ufficiali, modifiche da apportare allo Statuto della Magistratura. Art. 5 - Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di Metropolis.


Presidente del Consiglio dei Ministri dott. DiabloVI

ID #672