Disposizioni per il rimborso parziale delle spese di accatastamento e rinnovo al Catasto in favore dei cittadini con ISEE basso
Alex141010_10 ◉ 03 August 2025Disposizioni per il rimborso parziale delle spese di
accatastamento e rinnovo al Catasto in favore dei cittadini con ISEE
basso
Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione
1. La presente legge istituisce una misura di sostegno economico per i
cittadini con indicatore ISEE basso, al fine di favorire l’aggiornamento e
la regolarizzazione catastale dei beni immobili.
2. Le disposizioni si applicano sull’intero territorio nazionale e riguardano
le spese sostenute per operazioni di primo accatastamento o di rinnovo
dell’accatastamento presso il Catasto.
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Art. 2 – Beneficiari
1. Ha diritto al rimborso parziale di cui alla presente legge il cittadino che:
a) abbia presentato regolare dichiarazione ISEE presso gli uffici postali o
enti convenzionati;
b) risulti in possesso di un ISEE inferiore al limite stabilito con decreto
del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto anche in caso di rinnovo periodico
dell’accatastamento.
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Art. 3 – Entità del rimborso e modalità di richiesta
1. Il rimborso consiste in una restituzione pari al 30% della spesa sostenuta
per l’accatastamento o il rinnovo dell’accatastamento.
2. Il cittadino avente diritto deve presentare formale richiesta alla
Direzione del Catasto competente per territorio, allegando:
a) copia della certificazione ISEE in corso di validità;
b) copia della fattura o ricevuta relativa all’accatastamento o al rinnovo;
c) modulo di richiesta predisposto dalla Direzione.
3. La Direzione del Catasto, previa verifica della validità e congruità
dell’ISEE, provvede a inoltrare la richiesta di rimborso al Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
4. L’erogazione del rimborso avviene entro 15 giorni dalla validazione della
richiesta.
___________________________________________________________________________________________________________Art. 4 – Controlli e verifiche
1. La Direzione del Catasto è tenuta a verificare la veridicità dell’ISEE
dichiarato e la pertinenza della spesa sostenuta, prima dell’approvazione
della richiesta.
2. In caso di dichiarazioni false o uso di documentazione non veritiera ai fini dell’ottenimento del rimborso, il richiedente decade dal beneficio ed è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 1.000, fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.
Firmato:
ViceDir. Catasto, On. Alex141010_10
Dir. Catasto, SupremeDrip
Dir. Posta, ciccio_03
ID #677