2° R.E.F. Polizia di Stato
MrGabbo09 ◉ 13 September 2025POLIZIA DI STATO
METROPOLIS
RIFORMA ECONOMICA e FINANZIARIA DELLA POLIZIA DI STATO
CAPO I “DISPOSIZIONI GENERALI”
ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITÀ
1. La presente legge introduce disposizioni in materia economica e finanziaria per la Polizia di Stato, con l’obiettivo di garantire una gestione più efficiente delle risorse e una migliore valorizzazione del personale.
2. La legge tratta i seguenti punti:
a) la riforma dei bonus sullo stipendio per specifiche funzioni e incarichi;
b) la riforma sull’utilizzo del conto istituzionale della Polizia di Stato;
c) la riforma degli stipendi assegnati agli operatori dell’Istituzione.
c) la riforma degli stipendi assegnati agli operatori dell’Istituzione.
CAPO II “BONUS SULLO STIPENDIO”
ARTICOLO 2 - RIFORMA DEI BONUS STIPENDIALI
1. Agli operatori della Polizia di Stato che ricoprono determinati incarichi e che posseggono deleghe presso reparti e uffici dell’Istituzione è riconosciuto un bonus aggiuntivo sullo stipendio, secondo le seguenti disposizioni.
ARTICOLO 3 - IMPORTI DEI BONUS
1. I seguenti bonus sono riconosciuti agli operatori appartenenti ai reparti speciali e di supporto:
a) Direzione Centrale Anticrimine: 2.000M$;
b) Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza: 1.500M$;
c) Gruppo Operativo Mobile: 1.500M$;
d) Unità Operativa di Primo Intervento: 1.000M$;
e) Servizio Polizia Scientifica: 1.000M$;
f) Unità Medica di Polizia: 1.000M$.
e) Servizio Polizia Scientifica: 1.000M$;
f) Unità Medica di Polizia: 1.000M$.
2. I seguenti bonus sono riconosciuti agli operatori appartenenti ai reparti investigativi:
a) Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali: 1.500M$;
b) Sala Indagini: 1.000M$.
3. I seguenti bonus sono riconosciuti agli operatori possedenti di specifiche denominazioni e deleghe presso l’Ufficio Logistico della Polizia di Stato:
a) Questore: 4.000M$;
b) Questore Vicario: 3.500M$;
a) Questore: 4.000M$;
b) Questore Vicario: 3.500M$;
c) Rettorato della Scuola di Polizia: 2.000M$;
d) Istruttore della Scuola di Polizia: 1.000M$;
e) Comando Ufficio Logistico: 1.000M$;
f) Delegato Ufficio Logistico: 500M$.
f) Delegato Ufficio Logistico: 500M$.
ARTICOLO 4 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI BONUS
1. Tutti i bonus riguardanti i reparti speciali e il possedimento di specifiche denominazioni e deleghe presso l’Ufficio Logistico della Polizia di Stato, elencati nell’articolo 3 comma 1 e 3, dovranno essere assegnati dal Ministro dell’Economia e Finanze.
2. Tutti i bonus riguardanti i reparti investigativi, elencati nell’articolo 3 comma 2, dovranno essere assegnati direttamente dal Comando Generale della Polizia di Stato attraverso l’utilizzo del conto istituzionale.
2. Il Comando Generale della Polizia di Stato, con preavviso al Ministro dell’Economia e Finanze, può decidere di non assegnare i bonus ad operatori che, nello svolgimento del loro incarico, hanno riportato risultati insufficienti o hanno svolto un operato scorretto e inadeguato.
2. Il Comando Generale della Polizia di Stato, con preavviso al Ministro dell’Economia e Finanze, può decidere di non assegnare i bonus ad operatori che, nello svolgimento del loro incarico, hanno riportato risultati insufficienti o hanno svolto un operato scorretto e inadeguato.
3. Ogni operatore della Polizia di Stato potrà percepire un massimo di 2 bonus ad ogni stipendio ricevuto.
CAPO III “CONTO ISTITUZIONALE”
ARTICOLO 5 - RIFORMA DEL CONTO ISTITUZIONALE
1. Il conto della Polizia di Stato, dal nome “Questura”, sarà accessibile, oltre che alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell’Economia e Finanze e dal Ministro degli Interni e Difesa, soltanto dal Questore e dal Questore Vicario, e, previa selezione del Questore, da funzionari dirigenti o commissari.
2. Il conto appartenente alla Polizia di Stato riguardante il corpo della Polizia Penitenziaria rimarrà sotto la gestione del Ministro dell’Economia e Finanze.
2. Il conto appartenente alla Polizia di Stato riguardante il corpo della Polizia Penitenziaria rimarrà sotto la gestione del Ministro dell’Economia e Finanze.
ARTICOLO 6 - REGOLAMENTAZIONE DEL CONTO ISTITUZIONALE
1. Il saldo massimo accumulabile nel conto “Questura” è fissato a 500.000M$.
2. Il Ministro dell’Economia e Finanze dispone un finanziamento settimanale di 100.000M$ al conto “Questura”. Qualora il saldo massimo venga raggiunto, l’importo del finanziamento è ridotto in proporzione.
3. In caso di necessità, il Comando Generale della Polizia di Stato potrà richiedere un finanziamento aggiuntivo al Ministro dell’Economia e Finanze, concordando l'importo in base alle esigenze operative.
4. Le somme del conto potranno essere utilizzate esclusivamente per:
a) l’erogazione dei bonus stipendiali riguardanti i reparti investigativi, seguendo le disposizioni dell’articolo 2 e 4 e dell’articolo 3 comma 2;
b) esigenze del Comando Generale, allo scopo di garantire il funzionamento operativo, logistico e amministrativo dell’intera Istituzione.
5. Il Comando Generale, così come eventuali soggetti terzi da esso autorizzati, sarà tenuto a fornire, a sua discrezione, delle motivazioni generiche o specifiche in merito ai prelievi effettuati al conto “Questura”.
5. Il Comando Generale, così come eventuali soggetti terzi da esso autorizzati, sarà tenuto a fornire, a sua discrezione, delle motivazioni generiche o specifiche in merito ai prelievi effettuati al conto “Questura”.
CAPO IV “STIPENDI ISTITUZIONALI”
ARTICOLO 7 - RIFORMA DEGLI STIPENDI ISTITUZIONALI
1. Viene riportata di seguito la riforma degli stipendi assegnati agli operatori dell’Istituzione:
a) Funzionari Dirigenti:
a) Funzionari Dirigenti:
1) Dirigente Generale: 13.000M$;
2) Dirigente Superiore: 12.750M$;
3) Primo Dirigente: 12.500M$.
b) Funzionari Commissari:
1) Commissario Capo: 11.750M$;
2) Commissario: 11.500M$;
3) Vice Commissario: 11.250M$.
c) Ispettori:
1) Sostituto Commissario Coordinatore: 10.250M$;
1) Sostituto Commissario Coordinatore: 10.250M$;
2) Sostituto Commissario: 10.000M$;
3) Ispettore Superiore: 9.750M$;
4) Ispettore Capo: 9.500M$;
5) Ispettore: 9.250M$;
6) Vice Ispettore: 9.000M$.
d) Sovrintendenti:
1) Sovrintendente Capo Coordinatore: 8.250M$;
2) Sovrintendente Capo: 8.000M$;
3) Sovrintendente: 7.750M$;
4) Vice Sovrintendente: 7.500M$.
e) Agenti e Assistenti:
1) Assistente Capo Coordinatore: 7.000M$;
2) Assistente Capo: 6.750M$;
3) Assistente: 6.500M$;
4) Agente Scelto: 6.250M$;
5) Agente: 6.000M$.
f) Allievi:
1) Allievo Vice Commissario: 11.000M$;
f) Allievi:
1) Allievo Vice Commissario: 11.000M$;
2) Allievo Vice Ispettore: 8.750M$;
3) Allievo Vice Sovrintendente: 7.250M$.
2. Gli allievi vice sovrintendenti, allievi vice ispettori e allievi vice commissari percepiranno lo stipendio soltanto se si trovano in servizio.
2. Gli allievi vice sovrintendenti, allievi vice ispettori e allievi vice commissari percepiranno lo stipendio soltanto se si trovano in servizio.
CAPO V “DISPOSIZIONI FINALI”
ARTICOLO 8 - DISPOSIZIONI FINALI
1. La presente legge entra in vigore due giorni dopo la pubblicazione in gazzetta.
2. Con l’entrata in vigore della presente legge, tutte le disposizioni in contrasto con esso sono abrogate.
2. Con l’entrata in vigore della presente legge, tutte le disposizioni in contrasto con esso sono abrogate.
Firmato a Metropolis, presso gli uffici della Polizia di Stato,
il giorno 10 del mese di agosto dell’anno 2025.
Il Capo di Polizia
Questore della Repubblica,
iMassy_
Il Vice Presidente del Senato
il giorno 10 del mese di agosto dell’anno 2025.
Il Capo di Polizia
Questore della Repubblica,
iMassy_
Il Vice Presidente del Senato
Senatore della Repubblica,
On. lol996ff
ID #687