Regolamento Polizia di Stato Metropolis
MrGabbo09 ◉ 13 September 20251. La Polizia di Stato è un’istituzione civile che opera sotto la giurisdizione del Primo Ministro e del Ministero degli Interni.
2. In altre parole, la Polizia di Stato svolge le sue funzioni e compiti secondo le leggi e i regolamenti in vigore stabiliti dal Ministero dell’Interno, che è l'ente governativo responsabile della sicurezza pubblica e della protezione civile.
3. Pur avendo status civile, la Polizia di Stato adotta una struttura, una disciplina e un funzionamento di matrice militare, caratterizzati da:
a) una gerarchia rigorosa;
b) catene di comando ben definite;
c) un addestramento formale.
4. All’interno dell’Istituzione sono presenti due corpi:
a) la Polizia Locale;
b) la Polizia Penitenziaria.
5. Questi ultimi sono amministrati dalla Direzione Amministrativa dei singoli, che a sua volta è subordinata al Comando Generale, organo a cui è affidata la gestione della Polizia di Stato.
ARTICOLO 2 - FUNZIONI ISTITUZIONALI
1. La Polizia di Stato costituisce l’organo per eccellenza di tutela della sicurezza pubblica del territorio nazionale.
2. Esse svolgono le seguenti funzioni:
a) Polizia Giudiziaria: ha una funzione repressiva volta al mantenimento della sicurezza pubblica, viene esercitata tramite attività di indagine e di raccolta delle prove. Inoltre gli agenti di polizia giudiziaria collaborano con i pubblici ministeri e i giudici per l’esecuzione di indagini nei procedimenti penali.
b) Polizia Amministrativa: è responsabile dell’applicazione delle normative amministrative.
c) Polizia Stradale: si occupa della sicurezza stradale, prevenendo e intervenendo su incidenti stradali, controllando il rispetto del codice della strada e svolgendo operazioni di soccorso su strada.
d) Polizia Doganale: è specializzata nel controllo delle merci in entrata e uscita dal paese, per prevenire il traffico illecito e garantire il rispetto delle normative doganali e fiscali.
e) Polizia di Frontiera: è responsabile del controllo delle frontiere nazionali, sia terrestri che aeree. Il suo compito principale è quello di monitorare i varchi di accesso al territorio di Metropolis (aeroporti, porti, stazioni ferroviarie) e garantire la sicurezza e la legalità degli spostamenti internazionali. Si occupa anche del controllo dei passaporti e della gestione dei flussi migratori.
f) Polizia Marittima: è specializzata nel controllo e nella vigilanza del traffico marittimo, della sicurezza nelle acque territoriali, e nella prevenzione e repressione di crimini marittimi come il traffico di esseri umani, il contrabbando di merci e la protezione dell’ambiente marino.
g) Polizia Ambientale: si occupa della protezione dell'ambiente e del territorio, con particolare attenzione ai reati legati all'inquinamento, alla gestione illecita dei rifiuti, alla tutela delle risorse naturali e alla prevenzione dei danni ambientali.
h) Polizia Postale e delle Telecomunicazioni: operatività in campo digitale per garantire la sicurezza informatica, attraverso il controllo territoriale (ad es. uso di telecamere) e l’intercettazione di reati informatici.
i) Pubblica Sicurezza: si occupa della prevenzione dei crimini e della gestione dell'ordine pubblico. È responsabile per le operazioni di sicurezza urbana, come il controllo delle manifestazioni, delle proteste e degli eventi pubblici, e interviene in situazioni di emergenza per garantire la sicurezza dei cittadini. Comprende anche la gestione delle emergenze legate a fenomeni di criminalità comune, come furti e rapine.
j) Ordine Pubblico: si riferisce alla gestione delle situazioni che potrebbero compromettere la sicurezza e la tranquillità pubblica. Ciò include la gestione di proteste, manifestazioni, eventi sportivi, e altre situazioni che richiedono un intervento per mantenere la pace sociale. La Polizia di Stato, in collaborazione con altre forze dell'ordine, garantisce che tali eventi non sfocino in disordini o violenze.
k) Polizia Scientifica: attività d’indagine mediante analisi scientifiche di prove (es. impronte digitali, tracce biologiche, esplosivi, droghe, e ricostruzione di scene del crimine) per supportare le indagini penali.
l) Polizia Penitenziaria: mantenimento dell’ordine all’interno degli istituti penitenziari e gestione dei detenuti.
3. Ogni funzione è esercitata nel rispetto delle norme vigenti e in coordinamento con gli altri settori operativi.
ARTICOLO 3 - POLIZIA LOCALE
1. La Polizia Locale è una Forza di Polizia ad ordinamento civile con competenze avanzate in ambito di tutela della pubblica sicurezza, le quali vengono applicate mediante attività di prevenzione e omologazione.
2. Essa adempie ai seguenti compiti:
a) Polizia Giudiziaria, Polizia Amministrativa, Polizia Stradale, Polizia Doganale, Polizia di Frontiera, Polizia Marittima, Polizia Ambientale, Pubblica Sicurezza, Ordine Pubblico, Polizia Postale e delle Telecomunicazioni.
3. La struttura e la gerarchia interna del corpo devono essere rigorosamente rispettate.
4. Le attività sono organizzate in uffici e reparti specifici.
5. La Polizia Locale è amministrata dalla Direzione Amministrativa, la quale ne garantisce l’efficacia operativa.
ARTICOLO 4 - POLIZIA PENITENZIARIA
1. La Polizia Penitenziaria è una Forza di Polizia ad ordinamento civile, con competenze per la tutela della pubblica sicurezza e per la gestione degli istituti carcerari.
2. Essa adempie ai seguenti compiti:
a) Polizia Giudiziaria, Polizia Amministrativa, Polizia Stradale, Polizia Doganale, Polizia di Frontiera, Polizia Marittima, Polizia Ambientale, Pubblica Sicurezza, Ordine Pubblico, Polizia Penitenziaria.
3. La struttura e la gerarchia interna del corpo devono essere rigorosamente rispettate.
4. Le attività sono organizzate in uffici e reparti specifici.
5. La Polizia Penitenziaria è amministrata dalla Direzione Amministrativa, la quale ne garantisce l’efficacia operativa.
CAPO II “DOVERI GENERALI”
ARTICOLO 5 - DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
1. La deontologia professionale all’interno della Polizia di Stato si basa su un insieme di principi etici fondamentali a cui devono attenersi tutti gli operatori dell’Istituzione. Gli agenti devono:
a) Rispettare e far rispettare le leggi, operando nel quadro della legalità e senza abusare del proprio potere;
b) Agire con imparzialità, trattando tutti i cittadini allo stesso modo, indipendentemente da origine, condizione sociale, religione o opinioni politiche;
c) Osservare rigorosamente il segreto d’ufficio, evitando la divulgazione di informazioni riservate riguardanti i servizi istituzionali, provvedimenti o operazioni, salvo a chi ne abbia diritto;
d) Rispettare le gerarchie interne e seguire le procedure stabilite, mostrando deferenza verso i superiori;
e) Tutelare i diritti fondamentali di ogni individuo, evitando ogni forma di abuso, discriminazione o uso eccessivo della forza.
ARTICOLO 6 - PRESENTAZIONE IN SERVIZIO
1. Il personale della Polizia di Stato è tenuto a presentarsi in servizio con puntualità e in perfetto ordine.
2. La presentazione deve avvenire con il vestiario, l’equipaggiamento e l'armamento conformi alle disposizioni in vigore e alle indicazioni del comando.
ARTICOLO 7 - RICONOSCIMENTO IN SERVIZIO
1. Il personale della Polizia di Stato durante il servizio è obbligato a indossare l'uniforme conforme alle disposizioni in vigore e deve sempre portare con sé il distintivo.
2. Qualora venisse richiesto, è tenuto a esibire il distintivo per attestare la propria qualità di appartenente alla Polizia di Stato.
3. Eventuali attività svolte in borghese o in operazioni investigative, il personale ha l'obbligo di portare con sé il distintivo, e esibirlo ogniqualvolta la propria identità debba essere chiarita.
ARTICOLO 8 - CUSTODIA E GESTIONE EQUIPAGGIAMENTO
1. Il personale della Polizia di Stato, nell’esercizio del proprio servizio, è tenuto a custodire e conservare con la massima diligenza le armi, gli esplosivi, i mezzi, le attrezzature materiali e i documenti affidatigli o comunque in suo possesso per ragioni di servizio, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
2. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere tempestivamente segnalati all'Ufficio Logistico, in Questura, specificando le circostanze e le cause dell'incidente.
CAPO III “GERARCHIA, COMANDO GENERALE, DIREZIONE AMMINISTRATIVA E DENOMINAZIONI”
ARTICOLO 9 - GERARCHIA
1. La Polizia di Stato, come forza civile e istituzione, adotta una gerarchia ben definita e articolata in diverse qualifiche e denominazioni. Questa struttura garantisce una chiara suddivisione delle responsabilità e un'efficace operato da parte del personale dell’Istituzione.
2. Le categorie gerarchiche con annesse qualifiche sono:
a) Funzionari Dirigenti: la categoria dei funzionari dirigenti è articolata in tre qualifiche, quali:
1) Dirigente Generale;
2) Dirigente Superiore;
3) Primo Dirigente.
b) Funzionari Commissari: la categoria dei funzionari commissari è articolata in tre qualifiche, quali:
1) Commissario Capo;
2) Commissario;
3) Vice Commissario.
c) Ispettori: la categoria degli ispettori è articolata in sei qualifiche, quali:
1) Sostituto Commissario Coordinatore;
2) Sostituto Commissario;
3) Ispettore Superiore;
4) Ispettore Capo;
5) Ispettore;
6) Vice Ispettore.
d) Sovrintendenti: la categoria dei sovrintendenti è articolata in quattro qualifiche, quali:
1) Sovrintendente Capo Coordinatore;
2) Sovrintendente Capo;
3) Sovrintendente;
4) Vice Sovrintendente.
e) Agenti e Assistenti: la categoria degli agenti e degli assistenti è articolata in cinque qualifiche, quali:
1) Assistente Capo Coordinatore;
2) Assistente Capo;
3) Assistente;
4) Agente Scelto;
5) Agente.
f) Allievi: la categoria degli allievi, la quale non è parte della vera e propria gerarchia ordinaria, è articolata in quattro qualifiche, quali:
1) Allievo Vice Commissario;
2) Allievo Vice Ispettore;
3) Allievo Vice Sovrintendente;
4) Allievo Agente.
3. Gli operatori appartenenti alla categoria degli allievi hanno l’obbligo di svolgere un corso di formazione o periodo di prova, al fine di accedere alla qualifica della gerarchia ordinaria a loro interessata.
4. Gli allievi vice sovrintendenti, allievi vice ispettori e allievi vice commissari affronteranno il corso di formazione o periodo di prova, a seconda delle indicazioni del comando, durante lo svolgimento del servizio o meno.
ARTICOLO 10 - COMANDO GENERALE
1. Il Comando Generale della Polizia di Stato è l’organo centrale di amministrazione, gestione e comando dell'intera Istituzione, posto al di sopra della gerarchia ordinaria dei corpi.
2. Esso si occupa di tutto quello che riguarda: concorsi pubblici, concorsi interni, assunzioni, congedi, promozioni, degradi, licenze, trasferimenti, provvedimenti disciplinari, assegnazione di medaglie (non dal valore di onorificenza della Repubblica), disposizione di direttive tramite la bacheca istituzionale, disposizione di comunicati e decreti nel canale ufficiale della Polizia di Stato (@QuesturaMetropolis) e amministrazione di tutti i corpi, organi, reparti e uffici legati all’Istituzione. Ogni elemento riguardante la lista precedente è di esclusiva competenza del Comando Generale, ad esclusione di casi specifici o di delegazione, designati dallo stesso.
3. Il Comando Generale, in ordine gerarchico, è composto da operatori con le seguenti denominazioni e qualifiche:
a) Questore;
b) Questore Vicario;
c) Dirigente Generale, Dirigente Superiore e Primo Dirigente, questi previa selezione dal Questore.
4. L’iter decisionale da seguire per le scelte da attuare per l’Istituzione prevede la somministrazione di un sondaggio interno da un membro del Comando Generale, dalla durata di 24 ore, con diritti di voto differenziati in base alla qualifica di appartenenza:
a) Il voto del Questore ha un valore pari a 1,5;
b) Il voto del Questore Vicario ha un valore pari a 1;
c) Il voto di ogni singolo Funzionario Dirigente ha un valore pari a 0,5.
5. In caso di parità, l’opzione votata dal Questore verrà decretata come esito del sondaggio.
6. Il Questore detiene il potere di veto su determinate decisioni designate dallo stesso.
7. Il Comando Generale, con l’esclusiva approvazione del Questore, può delegare le sue funzioni a coloro che esercitano il comando di un corpo, organo, reparto o ufficio, cedendo la responsabilità agli stessi.
8. In caso di assenza o impedimento del Questore, il Questore Vicario, designato dal Questore stesso, subentra temporaneamente, acquisendo sia il potere di veto sia un voto con valore pari a 1,5.
ARTICOLO 11 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA
1. La Direzione Amministrativa è l’organo subordinato al Comando Generale, responsabile della gestione e della coordinazione operativa dei corpi di Polizia Locale e di Polizia Penitenziaria.
2. I componenti della stessa hanno l’obbligo di appellarsi al Comando Generale per assunzioni, congedi, promozioni, degradi, licenze, trasferimenti, provvedimenti disciplinari, disposizione di direttive tramite la bacheca istituzionale, al fine di ottenere le autorizzazioni necessarie, esclusi casi di delegazione, come disposti dall’articolo 10 comma 6 del suddetto regolamento.
3. La Direzione Amministrativa, in ordine gerarchico, è composta da operatori presenti nelle seguenti categorie gerarchiche:
a) Funzionari Dirigenti;
b) Funzionari Commissari;
c) Eventuali Ispettori selezionati dai funzionari, sotto approvazione del Comando Generale.
4. In caso di conflitto su una decisione da attuare tra gli operatori facenti parte della Direzione Amministrativa, è previsto l’intervento del Comando Generale.
5. I membri della Direzione Amministrativa hanno accesso a:
a) Tutti gli uffici e reparti del proprio corpo d’appartenenza, sotto approvazione del Comando Generale;
b) Specifici uffici e reparti, sotto approvazione del Comando Generale.
ARTICOLO 12 - DENOMINAZIONI
1. Al fine di garantire chiarezza nell’organizzazione della Polizia di Stato, si ritiene opportuno riportare in maniera organica e dettagliata le denominazioni ufficiali utilizzate all’interno dell’istituzione:
a) Questore: figura che rappresenta la massima autorità gerarchica nella Polizia di Stato. Egli è a capo del Comando Generale, di cui detiene la piena responsabilità decisionale, organizzativa e amministrativa. Supervisiona l’intera struttura dell’Istituzione, comprese le attività dei corpi, organi, reparti e uffici. Inoltre, esclusivamente, può delegare funzioni a specifiche figure di comando, con responsabilità connesse. Tale denominazione è assegnabile soltanto ad operatori facenti parte della categoria dei Funzionari Dirigenti.
b) Questore Vicario: figura gerarchicamente subordinata al Questore. Egli agisce come tale, supportandolo nello svolgimento delle sue stesse mansioni e ne compie le sue veci in caso di assenza, assumendo le rispettive funzioni. Tale denominazione è assegnabile soltanto ad operatori facenti parte della categoria dei Funzionari Dirigenti.
c) Rettore: figura al vertice della Scuola di Polizia per Allievi Agenti. Amministra e gestisce l’intero organo, ne è pienamente responsabile dell’andamento e ne garantisce l’efficacia operativa. Egli si assicura che le attività disciplinari, formative e didattiche siano svolte in conformità alle direttive imposte al corpo istruttori e ai relativi regolamenti interni.
d) Vice Rettore: figura gerarchicamente subordinata al Rettore, lo supporta nello svolgimento delle sue stesse mansioni e ne compie le sue veci in caso di assenza, assumendo le rispettive funzioni. Istruttore: figura che si trova nel corpo istruttori della Scuola di Polizia, subordinato dal Rettorato. È responsabile dell’attuazione del corso di formazione per Allievi Agenti, occupandosi dell’addestramento teorico, pratico e disciplinare. Egli, a seconda del regolamento e della gerarchia interna dell’organo, può assumere nominativi diversi.
e) Comandante: figura che esplica l’esercizio di comando di un reparto, ufficio o divisione, occupandosi dell’amministrazione e della gestione; ne è pienamente responsabile dell’andamento e ne garantisce l’efficacia operativa. Egli, eventualmente, può assumere nominativi come “Presidente” o “Responsabile”.
f) Vice Comandante: figura gerarchicamente subordinata al Comandante, lo supporta nello svolgimento delle sue stesse mansioni e ne compie le sue veci in caso di assenza, assumendo le rispettive funzioni. Egli, eventualmente, può assumere nominativi come “Vice Presidente” o “Vice Responsabile”.
g) Delegato: figura che si trova nel personale di un reparto, ufficio o divisione, incaricata di svolgere le proprie mansioni della struttura di appartenenza, rispettando gli opportuni regolamenti interni. Egli, a seconda del regolamento e della gerarchia interna del reparto, ufficio o divisione, può assumere nominativi diversi.
CAPO IV “REPARTI E UFFICI ISTITUZIONALI”
ARTICOLO 13 - DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE
1. La D.C.A. (Direzione Centrale Anticrimine) è un reparto operativamente indipendente dalla Direzione Amministrativa dei corpi della Polizia di Stato, responsabile delle assunzioni, del coordinamento e della gestione delle attività info-operative svolte di tutti gli operatori appartenenti a reparti speciali, investigativi e di supporto dell’Istituzione.
2. Nella D.C.A., potranno essere reclutati esclusivamente operatori in possesso di una qualifica pari o superiore a quella di Primo Dirigente.
ARTICOLO 14 - DIVISIONE INVESTIGAZIONI GENERALI E OPERAZIONI SPECIALI
1. La D.I.G.O.S. (Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali) è il reparto per eccellenza della Polizia di Stato che si occupa della coordinazione e dello svolgimento di indagini e di operazioni investigative per la prevenzione della criminalità, organizzata e non. Inoltre, quando necessario, è coinvolta in operazioni speciali in collaborazione con gli altri reparti della Polizia di Stato.
2. La D.I.G.O.S. è divisa in due sezioni, ovvero:
a) sezione investigativa, la quale si occupa di tutte le indagini svolte dal reparto e dei rapporti con la Magistratura della Repubblica durante l’esecuzione delle stesse;
b) sezione operativa, la quale si occupa dell'assegnazione dei decreti emanati dalla Magistratura della Repubblica, derivanti da indagini, a tutti i reparti speciali della Polizia di Stato. Inoltre, in base a necessità specifiche, può essere coinvolta nello svolgimento delle stesse operazioni speciali.
3. La D.I.G.O.S., inoltre, si occupa dell’amministrazione, in tutti gli ambiti, della Sala Indagini, per questo è posta al di sopra di quest'ultima anche per un discorso gerarchico.
4. Il comando di reparto, in accordo con la Direzione Centrale Anticrimine e il Comando Generale della Polizia di Stato, può reclutare dei collaboratori civili all'interno del personale operativo della D.I.G.O.S., allo scopo di ottenere informazioni e aiuti in operazioni di qualsiasi genere esse siano.
5. Il reparto è accessibile a tutti gli operatori della Polizia di Stato e i membri che ne fanno parte sono segretati.
ARTICOLO 15 - NUCLEO OPERATIVO CENTRALE DI SICUREZZA
1. Il N.O.C.S. (Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza) è il reparto per eccellenza della Polizia di Stato che si occupa dello svolgimento di operazioni speciali per la repressione della criminalità, organizzata e non, e di altre mansioni per la salvaguardia della pubblica sicurezza.
2. Il N.O.C.S., inoltre, possiede quattro divisioni specializzate interne, ovvero:
a) Divisione Tiratori Scelti;
b) Divisione Paracadutisti;
c) Divisione Artificieri;
d) Divisione Medica.
3. Il reparto è accessibile esclusivamente dagli operatori della Polizia Locale, fatta eccezione per gli operatori facenti parte della Direzione Centrale Anticrimine.
ARTICOLO 16 - GRUPPO OPERATIVO MOBILE
1. Il G.O.M. (Gruppo Operativo Mobile) è il reparto d’élite della Polizia di Stato che si occupa della sorveglianza e della salvaguardia delle carceri.
2. Esso, inoltre, in collaborazione con gli altri reparti della Polizia di Stato, si occupa dello svolgimento di operazioni speciali per la repressione della criminalità, organizzata e non, e altre mansioni per la salvaguardia della pubblica sicurezza.
3. Il reparto è accessibile esclusivamente dagli operatori della Polizia Penitenziaria, fatta eccezione per gli operatori facenti parte della Direzione Centrale Anticrimine.
ARTICOLO 17 - SALA INDAGINI
1. La S.I. (Sala Indagini) è un reparto della Polizia di Stato che si occupa della familiarizzazione con tutto quello riguardante l’operatività investigativa dell’Istituzione.
2. Essa può essere presa in considerazione anche come reparto preparatore per entrare a far parte della Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali.
3. La S.I. è subordinata alla D.I.G.O.S. per tutte le azioni svolte nel reparto ed è sotto l’amministrazione, in tutti gli ambiti, di quest’ultima.
4. Il reparto è accessibile a tutti gli operatori della Polizia di Stato e i membri che ne fanno parte sono segretati.
ARTICOLO 18 - UNITA’ OPERATIVA DI PRIMO INTERVENTO
1. L’U.O.P.I. (Unità Operativa di Primo Intervento) è un reparto della Polizia di Stato che si occupa della familiarizzazione con tutto quello riguardante l’operatività speciale dell’Istituzione.
2. Essa può essere presa in considerazione anche come reparto preparatore per entrare a far parte del Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza o del Gruppo Operativo Mobile.
3. L’U.O.P.I. si occupa di primo intervento in situazioni rischiose per la compromissione della pubblica sicurezza e altre operazioni riguardanti la salvaguardia di quest’ultima.
4. Il reparto è accessibile a tutti gli operatori della Polizia di Stato.
2. Esso collabora principalmente con la Sala Indagini e la Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali per fornire prove e verbali utili allo svolgimento di indagini.
3. Il reparto è accessibile esclusivamente dagli operatori della Polizia Locale, fatta eccezione per gli operatori facenti parte della Direzione Centrale Anticrimine.
ARTICOLO 20 - UNITÀ MEDICA DI POLIZIA
1. L'U.M.P. (Unità Medica di Polizia) è un reparto di supporto della Polizia di Stato che si occupa dell'assistenza medica agli operatori in servizio e detenuti nel carcere dell'Istituzione.
2. L'U.M.P. è diviso in due sezioni, ovvero:
a) sezione medica operativa, la quale si occupa di fornire supporto medico direttamente sul campo con interventi rapidi e mirati;
b) sezione medica penitenziaria, la quale si occupa di fornire supporto medico all'interno dell'istituto penitenziario "Renato Cartesio".
3. Il reparto è accessibile a tutti gli operatori della Polizia di Stato.
ARTICOLO 21 - UFFICIO GESTIONALE CENTRALE
1. L’U.G.C. (Ufficio Gestionale Centrale) è responsabile delle assunzioni, del coordinamento e della gestione delle attività svolte di tutti gli operatori appartenenti agli uffici della Polizia di Stato.
2. Esso, nello svolgimento delle sue mansioni, è subordinato alla Direzione Amministrativa dei corpi della Polizia di Stato e, in caso di conflitto tra i due, è previsto l’intervento del Comando Generale della Polizia di Stato, che assume la direzione per garantire coerenza e stabilità.
3. Nell’U.G.C., potranno essere reclutati esclusivamente operatori in possesso di una qualifica pari o superiore a quella di Vice Ispettore.
ARTICOLO 22 - UFFICIO DENUNCE
1. L'U.D. (Ufficio Denunce) si occupa della registrazione e dello smistamento di tutte le denunce compilate dai cittadini presso la Questura.
2. Le denunce in questione vengono utilizzate dai membri della Sala Indagini o dalla Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali per svolgere indagini contro i denunciati stessi o, in generale, contro la criminalità, organizzata e non.
3. L'ufficio è accessibile a tutti gli operatori della Polizia di Stato.
ARTICOLO 23 - UFFICIO LOGISTICO
1. L'U.L. (Ufficio Logistico) si occupa, a seconda delle indicazioni del comando d’ufficio e del Comando Generale, della fornitura e del rifornimento di armi e attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio d'ordinanza a tutti gli operatori della Polizia di Stato.
2. Ogni corpo, reparto e ufficio che necessita di armi e attrezzature, di qualsiasi genere esse siano, sono riforniti e supportati dall'U.L.
3. L'ufficio è accessibile a tutti gli operatori della Polizia di Stato.
ARTICOLO 24 - UFFICIO OGGETTI SMARRITI
1. L'U.O.S. (Ufficio Oggetti Smarriti) si occupa della raccolta, dello smistamento e, quando possibile, della consegna di oggetti smarriti ai rispettivi legittimi proprietari.
2. L'ufficio è accessibile a tutti gli operatori della Polizia di Stato.
ARTICOLO 25 - UFFICIO SMISTAMENTO DOCUMENTI
1. L'U.S.D. (Ufficio Smistamento Documenti) si occupa dell'archiviazione di tutti i verbali compilati dal personale in servizio della Polizia di Stato.
2. L'ufficio è accessibile a tutti gli operatori della Polizia di Stato.
ARTICOLO 27 - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
1. L’Ufficio Relazioni con il Pubblico accoglie e assiste i cittadini, gestendo le comunicazioni ufficiali.
2. Pubblica decreti, appalti e altre comunicazioni sui canali istituzionali, facilitando il dialogo tra le sedi della Polizia e le istituzioni.
ARTICOLO 28 - UFFICIO SICUREZZA STRADALE
1. L'U.S.S. (Ufficio Sicurezza Stradale) si occupa di sanzionare, attraverso gli autovelox, coloro che non rispettano i limiti di velocità imposti dalla legge sulle strade dello Stato.
2. L'ufficio è accessibile esclusivamente dagli operatori della Polizia Locale, fatta eccezione per gli operatori facenti parte dell’Ufficio Gestionale Centrale.
ARTICOLO 29 - UFFICIO MODULISTICA CARCERE
1. L'U.M.C. (Ufficio Modulistica Carcere) si occupa dell'archiviazione di tutta la documentazione inerente alle attività svolte nell'istituto penitenziario "Renato Cartesio".
2. L'ufficio è accessibile esclusivamente dagli operatori della Polizia Penitenziaria, fatta eccezione per gli operatori facenti parte dell’Ufficio Gestionale Centrale.
CAPO V “SCUOLA DI POLIZIA, SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA, ARRUOLAMENTI, FORMAZIONE DEL PERSONALE E CONCORSI INTERNI”
ARTICOLO 30 - SCUOLE DI POLIZIA
1. La Scuola di Polizia è l’organo responsabile della formazione degli allievi agenti, amministrata e gestita dal Rettorato, il quale ne garantisce l’efficacia operativa, e dal corpo istruttori, subordinato al Rettorato.
2. La Scuola Superiore di Polizia è l’organo responsabile della formazione degli allievi vice sovrintendenti, allievi vice ispettori, allievi vice commissari e allievi operatori di reparti o divisioni in cui è necessario svolgere un corso di formazione.
3. Si specifica che è obbligo della Direzione Amministrativa gestire o delegare il corso di formazione riguardante gli allievi vice sovrintendenti, allievi vice ispettori e allievi vice commissari e della Direzione Centrale Anticrimine gestire o delegare il corso di formazione riguardante gli allievi operatori di reparti o divisioni.
ARTICOLO 31 - BANDO DI ARRUOLAMENTO
1. Qualora il Comando Generale e il Rettorato lo ritengano opportuno, sarà possibile promulgare un bando di arruolamento volto all’incorporamento di nuovi allievi agenti, allievi vice sovrintendenti, allievi vice ispettori o allievi vice commissari.
2. Il bando sarà pubblicato sul canale ufficiale della Polizia di Stato (@QuesturaMetropolis) e conterrà:
a) Le informazioni relative alle prove del concorso (luogo, data e modalità di svolgimento);
b) I criteri di partecipazione, tra cui:
I. Cittadinanza della Repubblica di Metropolis;
II. Godimento dei diritti civili e politici;
III. Possesso di qualità morali e di condotta;
IV. Requisiti psico-fisici e attitudinali;
V. Non essere sotto procedimento penale.
3. La commissione esaminatrice potrà richiedere certificazioni o documenti attestanti l’idoneità ai criteri indicati.
ARTICOLO 32 - ITER CONCORSUALE
1. L’iter concorsuale per l’accesso alla Polizia di Stato si articola nelle seguenti fasi, variabili a seconda delle esigenze del Comando Generale:
a) Preselezione;
b) Test di cultura generale;
c) Test di verifica psico-attitudinale;
d) Colloquio con la commissione esaminatrice.
2. Durante lo svolgimento del concorso, prima di entrare all’interno della Scuola di Polizia per lo svolgimento delle fasi, bisognerà sottoporsi obbligatoriamente, se richiesto, ad una perquisizione personale.
3. Al termine di ciascuna fase, il Comando Generale, accordato con il Rettorato, pubblicherà i suddetti idonei alle stesse sul canale ufficiale della Polizia di Stato (@QuesturaMetropolis).
ARTICOLO 33 - PERCORSO FORMATIVO PER ALLIEVI AGENTI
1. Al termine dell’iter concorsuale, i candidati ritenuti idonei all’ultima prova saranno convocati presso la Scuola di Polizia, al fine di iniziare il corso di formazione.
2. All’arrivo, i candidati saranno accolti dal corpo istruttori o da terzi, incorporati nel ruolo di Allievo Agente e condotti nella struttura designata, con la temporanea sospensione dell’uso dei propri beni personali fino al termine del corso (o in caso di mancato superamento, dell’espulsione). Verranno, inoltre, introdotte le regole accademiche agli stessi.
3. Il corso formativo è composto da 5 lezioni teoriche e 2 lezioni pratiche, variabili a seconda delle esigenze del Comando Generale e del Rettorato.
4. Le lezioni, di tipologia teorica o pratica, devono essere annunciate dal corpo istruttorio con un anticipo minimo di tre ore, indicando data, ora, luogo, numero, tipologia e argomento.
5. È consentito un massimo di due assenze o più assenze, a seconda delle indicazioni del Rettorato, per essere ammessi all’esame finale.
6. Durante il corso di formazione, il Rettorato potrà convocare cerimonie (appelli) in cui gli allievi agenti sono tenuti a partecipare, giustificando eventuali assenze.
7. Al termine dello svolgimento di tutte le lezioni, il corpo istruttori, accordato con il Rettorato, se ritenuto opportuno, potrà organizzare delle lezioni di recupero.
8. Gli allievi agenti che hanno partecipato ad un sufficiente numero di lezioni, potranno compilare un modulo, che verrà accettato o rifiutato a discrezione del Rettorato, per svolgere l’esame finale, senza eseguire i recuperi.
9. Alla fine del corso formativo, verrà pubblicata una graduatoria contenente gli ammessi all’esame finale, i quali dovranno eseguire un colloquio orale davanti ad una commissione esaminatrice designata dal Comando Generale che verificherà le competenze acquisite, i rimandati al prossimo corso e gli espulsi dalla Scuola di Polizia.
ARTICOLO 34 - PERCORSO FORMATIVO PER ALLIEVI VICE SOVRINTENDENTI, ALLIEVI VICE ISPETTORI E ALLIEVI VICE COMMISSARI
1. Al termine dell’iter concorsuale, i candidati ritenuti idonei all’ultima prova saranno convocati presso la Scuola di Polizia, al fine di iniziare il corso di formazione.
2. All’arrivo, i candidati saranno accolti dai membri della Direzione Amministrativa o dai delegati dalla stessa, incorporati nel ruolo di Allievo Vice Sovrintendente, Allievo Vice Ispettore o Allievo Vice Commissario e condotti nella struttura designata, con la temporanea sospensione dell’uso dei propri beni personali fino al termine del corso (o in caso di mancato superamento, dell’espulsione).
3. Il corso formativo è composto da lezioni teoriche e pratiche, numero delle stesse variabile a seconda delle esigenze del Comando Generale e della Direzione Amministrativa.
4. Le lezioni, di tipologia teorica o pratica, devono essere annunciate dalla Direzione Amministrativa o dai delegati dalla stessa con un anticipo minimo di tre ore, indicando data, ora, luogo, numero, tipologia e argomento.
5. La Direzione Amministrativa si riserva la possibilità di imporre un massimo di assenze per essere ammessi all’esame finale.
6. Durante il corso di formazione, la Direzione Amministrativa potrà convocare cerimonie (appelli) in cui gli allievi sono tenuti a partecipare, giustificando eventuali assenze.
7. Al termine dello svolgimento di tutte le lezioni, la Direzione Amministrativa, se ritenuto opportuno, potrà organizzare delle lezioni di recupero.
8. Gli allievi vice sovrintendenti, allievi vice ispettori e allievi vice commissari che hanno partecipato ad un sufficiente numero di lezioni, potranno compilare un modulo, che verrà accettato o rifiutato a discrezione della Direzione Amministrativa, per svolgere l’esame finale, senza eseguire i recuperi.
9. Alla fine del corso formativo, verrà pubblicata una graduatoria contenente gli ammessi all’esame finale, i quali dovranno eseguire un colloquio orale davanti ad una commissione esaminatrice designata dal Comando Generale, che verificherà le competenze acquisite, i rimandati al prossimo corso e gli espulsi dalla Scuola di Polizia.
ARTICOLO 35 - GRADUATORIA E GIURAMENTO
1. Al termine di tutti gli esami, verrà pubblicata la graduatoria con gli allievi idonei, i quali entreranno a far parte ufficialmente della Polizia di Stato, inidonei, i quali potranno partecipare al prossimo corso, e espulsi, i quali non potranno partecipare al prossimo corso.
1. Gli allievi idonei dovranno recitare obbligatoriamente il giuramento per l’ingresso nella Polizia di Stato, dinanzi a un membro del Rettorato o del Comando Generale.
2. Il testo del giuramento è il seguente: “Giuro di essere fedele alla Repubblica di Metropolis, di osservare attentamente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell’interesse dell’amministrazione per il benessere pubblico”
3. Il giuramento dovrà essere obbligatoriamente recitato anche da operatori reintegrati all’interno della Polizia di Stato.
ARTICOLO 36 - CONCORSI INTERNI
1. La Direzione Amministrativa, delegata dal Comando Generale, può indire concorsi interni per permettere agli operatori di accedere a reparti, uffici, denominazioni e qualifiche specifiche.
2. Le fasi del concorso interno sono:
a) Pubblicazione del concorso;
b) Pre-selezione dei partecipanti; c) Colloquio con la commissione esaminatrice;
d) Pubblicazione degli idonei.
3. Le fasi sopra indicate potranno essere modificate in base alle esigenze operative.
4. Al termine di ciascuna fase, verranno pubblicati i suddetti idonei alle stesse sulla bacheca istituzionale.
5. I concorsi interni potranno avere dei requisiti da rispettare, in base alle indicazioni del Comando Generale e della Direzione Amministrativa.
6. Per nomine e promozioni, il Comando Generale non impone limiti, impegnandosi a premiare il personale meritocraticamente in base agli esiti del concorso.
CAPO VI “CONGEDI, REINTEGRI, LICENZE, TRASFERIMENTI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI”
ARTICOLO 37 - CONGEDO E REINTEGRI
1. Il termine "congedo" indica il distacco, temporaneo o non, di un operatore dalle proprie attività presso la Polizia di Stato, assegnabile per richiesta dell’operatore stesso o per iniziativa del comando in seguito a comportamenti scorretti all’interno dell’Istituzione.
2. Le tipologie di congedo sono:
a) Congedo con Onore: riservato ai funzionari commissari o superiori. In caso di reintegro, l’operatore potrà rientrare con la medesima qualifica o, a discrezione del comando, con un minimo di una o un massimo di tre qualifiche in meno.
b) Congedo con Merito: riservato agli ispettori. In caso di reintegro, l’operatore potrà rientrare con la medesima qualifica o, a discrezione del comando, con un minimo di una o un massimo di sei qualifiche in meno.
c) Congedo Ordinario: applicabile a tutti gli operatori della Polizia di Stato. La decisione sulla qualifica al reintegro è pienamente a discrezione del comando.
d) Congedo con Disonore: applicabile agli operatori che abbiano tenuto comportamenti scorretti e danneggiato l’immagine dell’Istituzione; in questo caso, l’operatore non potrà essere reintegrato o richiamato alle armi e sarà escluso dalla partecipazione ai bandi per un periodo di tre mesi.
3. La tipologia dei reintegri varia in base alla tipologia dei congedi assegnati.
4. Il Comando Generale, in accordo con la Direzione Amministrativa, può negare il reintegro di un operatore precedentemente congedato, senza il bisogno di comunicare i rispettivi motivi.
5. I congedi sono assegnabili esclusivamente dai membri del Comando Generale o della Direzione Amministrativa e la scelta sulla loro tipologia è a discrezione degli stessi, a seconda della condotta avuta dall’operatore in questione all’interno della Polizia di Stato. Inoltre, essi possono inserire una scadenza ai congedi assegnati, dove, oltre la data stabilita, non sarà più possibile eseguire il reintegro.
6. Al momento dell’assegnazione di un congedo ad un operatore, egli dovrà sottoporsi obbligatoriamente, se richiesto, ad una perquisizione personale. 7. Il Comando Generale, in accordo con la Direzione Amministrativa, può eseguire il “richiamo alle armi” ad operatori che hanno fatto parte, in precedenza, della Polizia di Stato, sia a tempo determinato (con data di scadenza, senza il bisogno dell’assegnazione di un congedo alla fine del periodo) sia a tempo indeterminato, con libertà di scelta per quanto riguarda la qualifica al momento del reintegro effettivo.
8. La riassunzione in reparti e uffici di un operatore reintegrato è a discrezione del Comando Generale.
9. Nell’eventuale caso di richiesta di dimissioni dal Questore, il suo congedo dovrà essere assegnato dal suo subordinato di maggior qualifica.
ARTICOLO 38 - LICENZA
1. La licenza è concessa, con approvazione del Comando Generale, a tutti gli operatori che, per un periodo temporaneo, non possono svolgere le proprie funzioni.
2. Essa non comporta alcuna modifica alle qualifiche o denominazioni al rientro in servizio.
ARTICOLO 39 - TRASFERIMENTO
1. Gli operatori possono richiedere il trasferimento tra i corpi di Polizia Locale e Polizia Penitenziaria, per valorizzare le competenze e favorire la crescita professionale.
2. La valutazione e l’eventuale approvazione o rifiuto sono a discrezione del Comando Generale.
3. Il Comando Generale, a seconda delle esigenze operative, può, anche autonomamente, effettuare dei trasferimenti di operatori tra i corpi di Polizia Locale e Polizia Penitenziaria.
ARTICOLO 40 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
1. Il procedimento per l’applicazione delle sanzioni disciplinari si articola in:
a) Informativa iniziale: il superiore informa il sottoposto della presunta infrazione mediante un atto formale, firmato dallo stesso;
b) Possibilità di difesa: il sottoposto può presentare un ricorso interno (al Comando Generale) o un ricorso esterno (alla Magistratura).
2. Le tipologie di sanzioni sono:
a) Richiamo verbale: misura lieve per infrazioni minori, applicabile dai membri della Direzione Amministrativa o ispettori delegati dalla stessa;
b) Richiamo scritto: nota ufficiale per violazioni più gravi, applicabile dai membri della Direzione Amministrativa o ispettori delegati dalla stessa;
c) Sospensione dal servizio parziale: esclusione temporanea da determinate mansioni, applicabile dai membri della Direzione Amministrativa o ispettori delegati dalla stessa;
d) Sospensione dal servizio imparziale: esclusione temporanea e decurtazione dello stipendio, per infrazioni gravi o recidive, applicabile da figure con qualifica pari o superiore ad Allievo Vice Commissario;
e) Trasferimento interno forzato: misura per prevenire conflitti, di esclusiva competenza del funzionario con qualifica più elevata nel corpo in questione, con approvazione di un capo di polizia;
f) Destituzione: sanzione estrema che comporta l’espulsione definitiva e la cessazione del rapporto di lavoro per almeno tre mesi, di esclusiva competenza del funzionario con qualifica più elevata nel corpo in questione, con approvazione di un capo di polizia.
ARTICOLO 41 - MEDAGLIE
1. Il Comando Generale può assegnare croci per anzianità di servizio, come riconoscimento del tempo dedicato alla Polizia di Stato, e medaglie al merito di servizio, come riconoscimento di un’ottima condotta del servizio ordinario svolto all’interno dell’Istituzione o per lo svolgiemento di determinate operazioni di rilievo
2. Le tipologie di croci di anzianità sono:
a) Croce d’Oro per 24 mesi (o superiore) di servizio;
b) Croce d’Oro per 12 mesi (o superiore) di servizio;
c) Croce d’Argento per 6 mesi (o superiore) di servizio;
d) Croce di Bronzo per 3 mesi (o superiore) di servizio.
3. Le suddette onorificenze non hanno valenza di onorificenze della Repubblica e non si sostituiscono ad esse.
CAPO VII “ARTICOLI STRAORDINARI E DISPOSIZIONI FINALI”
ARTICOLO 42 - ARTICOLO STRAORDINARIO
1. In mancanza di disposizioni specifiche, in caso di morte, scomparsa o impedimento del Questore, subentra il componente di maggior qualifica, acquisendone le stesse funzioni.
2. In caso di parità, subentra colui con maggiore anzianità.
ARTICOLO 43 - ARTICOLO STRAORDINARIO
1. Le riforme relative a prerogative non disciplinate dal presente documento richiedono l’approvazione del Parlamento, secondo le procedure consuete.
2. Le riforme interne che non necessitano di ulteriori autorizzazioni, quali la riorganizzazione di organi, reparti o uffici, sono adottate
ARTICOLO 44 - DISPOSIZIONI FINALI
il giorno 31 del mese di luglio dell’anno 2025.
Il Capo di Polizia
Questore della Repubblica,
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Il Vice Presidente del Senato