Codice Penale - "Novelle" Art. 65
Pardy1221_ ◉ 27 September 2025SENATO DELLA REPUBBLICA
CODICE PENALE - “NOVELLE” Art. 65
— Articolo 1 —
“Delle Novelle”
1. L’articolo 65 del Codice Penale è oggetto di novellazione; di seguito si riporta la sua riformulazione:
Il Comma 1 è riformulato come segue: “Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio o sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei ore a un giorno con cauzione di 7.000M$ e con la multa non inferiore a 8.000M$, fatta eccezione per le sospensioni dovute a mancato pagamento dei canoni o rinnovi previsti contrattualmente dai clienti dei servizi erogati dall’azienda.”
Il Comma 2 è riformulato come segue: “I capi, promotori od organizzatori della sospensione non autorizzata sono puniti con la reclusione di tre giorni con cauzione di 15.000M$ e con la multa non inferiore a 10.000M$, salvo che la sospensione sia effettuata in conformità a quanto previsto dal comma 1, ultima parte.”
Senatore della Repubblica,
Chiar.mo On. Dott. Maël Théodore Van Lysk