Modifica - Manovra Economica DiabloVI
DiabloVI ◉ 08 October 2025Modifica - Manovra Economica DiabloVI
Art. 1 - Oggetto della Legge
La presente legge apporta modifiche e integrazioni ad alcuni articoli della legge “Manovra Economica DiabloVI”, al fine di aggiornarne il contenuto e introdurre variazioni ritenute necessarie.
Art. 2 - Modifica “Art. 8 - Catasto”
1. Direttore:
15.000€
2. Vice
Direttore: 14.000€
3. Amministratore:
11.000€
4. Responsabile:
9.000€
5. Dipendente:
6.500€
6. Geometra:
4.000€
Art. 3 - Modifica “Art. 12 - Magistratura”
1. Presidente
del Consiglio Superiore: 15.000€
2. Vicepresidente
del Consiglio Superiore: 14.000€
3. Presidente
Corte Suprema: 13.000€
4. Vicepresidente
Corte Suprema: 12.000€
5. Giudice
Capo: 10.500€
6. Giudice
Superiore: 9.000€
7. Giudice:
7.500€
8. Giudice
Novizio: 6.000€
9. Procuratore
Generale: 13.000€
10. Procuratore
Vicario: 12.000€
11. Procuratore
di Sezione: 9.000€
12. Pubblico
Ministero: 7.500€
13. Procuratore
Amministrativo: +1.500€
14. Presidente
Accademico: +1.500€
15. Segretario
Generale: +1.000€
16. Docente:
+300€ a lezione
17. Corte
dei Conti: +1000€
18. Giudice
udienze preliminari: +1000€
Art. 4 - Aggiunta Comma 4 “Art. 33 - Disposizioni sui Bonus per i Lavoratori di Istituti Statali”
1. Sono
considerati validi anche tutti gli altri bonus previsti dalle norme vigenti.
2. È
abrogato ogni bonus connesso al possesso di laurea generica, restando valido
esclusivamente quello relativo a lauree specifiche. Tali lauree sono
individuate in base all’istituto statale presso cui il lavoratore presta
servizio e possono essere aggiornate con decreto del Ministero dell’Istruzione.
3. Viene
introdotto un limite massimo ai bonus stipendiali per il personale statale,
pari a due bonus per ciascun individuo.
4. Un Parlamentare o un membro del Governo può percepire un bonus sullo stipendio relativo alla propria carica (Art. 17, Art. 18) soltanto se non svolge alcun altro lavoro oltre a quello parlamentare o governativo. Tuttavia, qualora rivesta anche un incarico distinto presso un’altra azienda o istituzione statale, potrà percepire eventuali bonus riferiti a quello specifico stipendio.
Art. 5 - Entrata in Vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Metropolis.
Ministro dell’Economia e Finanze
dott. DiabloVI
Presidente del Consiglio Superiore
della Magistratura
Sua Grazia, dott. _iTzLook_