Norme per il Miglioramento dell'Efficienza del Sistema Penitenziario

DiabloVI ◉ 15 October 2025



NORME PER IL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA
DEL SISTEMA PENITENZIARIO



ARTICOLO 1 - PREAMBOLO

1. La presente legge ha lo scopo di potenziare il sistema di custodia dei detenuti incarcerati per specifici reati, indicati dal Codice Penale o dal Codice Penale Militare. 


ARTICOLO 2 - CELLE DI MASSIMA SICUREZZA

1. Al fine di consentire l’esecuzione di arresti con il massimo livello di precauzione e sicurezza, saranno utilizzate le celle di massima sicurezza situate presso la base operativa del Gruppo Operativo Mobile. Tali celle, conformemente alle disposizioni del Comando Generale della Polizia di Stato, saranno sottoposte a stretta sorveglianza da parte degli operatori del medesimo reparto.

2. Considerato il diverso impiego attuale previsto per le celle della base operativa del Gruppo Operativo Mobile, nelle stesse non saranno più effettuati stati di fermo.

3. Il personale del Gruppo Operativo Mobile, in caso di necessità, si occuperà dello stato di salute dei detenuti, attraverso l'utilizzo di materiale lavorativo medico e medicinali.


ARTICOLO 3 - ELENCO DEI REATI

1. Di seguito si riporta l’elenco dei reati contemplati dal Codice Penale e dal Codice Penale Militare, che comportano, dopo lo svolgimento del corrispettivo processo, l’arresto presso le celle situate nella base operativa del Gruppo Operativo Mobile:

   a) associazione a delinquere;
   b) associazione di stampo mafioso o terroristico (compreso il reato di assistenza degli associati);
   c) terrorismo;
   d) attentato alla Repubblica;
   e) scambio elettorale politico-mafioso;
   f) strage;
   g) epidemia;
   h) fabbricazione o detenzione di materiali esplosivi e radioattivi o sistemi di protezione nei confronti di materiali esplosivi e radioattivi;
   i) omicidio;
   j) somministrazione di sostanze dannose o nocive;
   k) avvelenamento di acqua o sostanze alimentari;
   l) spionaggio politico o militare;
   m) spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione;
   n) rivelazione dei segreti di stato;
   o) utilizzo dei segreti di stato;
   p) associazioni sovversive;
   q) attentato contro il presidente della Repubblica;
   r) guerra civile;
   s) attentato per finalità terroristiche o di eversione;
   t) atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi;
   u) insurrezione armata contro lo Stato;
   v) reati finanziari volti a favorire un’associazione mafiosa o terroristica;
   w) attentati contro l'integrità, l’indipendenza o l’unità dello Stato;
   x) tutti i reati volti a favorire un’associazione mafiosa o terroristica;
   y) tutti i reati penali militari.


ARTICOLO 4 - ARRESTI DI TRANSITO

1. In caso di assenza di un operatore del Gruppo Operativo Mobile al momento dell’arresto per uno dei reati citati dall’articolo 3, comma 1, della presente legge, le forze dell’ordine di competenza sono tenute a procedere all’arresto del soggetto interessato e a disporre la temporanea detenzione presso le celle di isolamento dell’istituto penitenziario.

2. Non appena possibile, un operatore del Gruppo Operativo Mobile provvederà al trasferimento dei detenuti temporaneamente collocati nelle celle di isolamento verso le celle di competenza del Gruppo Operativo Mobile. 


ARTICOLO 5 - MODULISTICA

1. È fatto obbligo a tutte le forze dell’ordine che procedano ad arresti temporanei con collocazione dei soggetti nelle celle di isolamento, successivamente destinati al trasferimento presso le celle della base operativa del Gruppo Operativo Mobile, di compilare l’apposito modulo di richiesta di spostamento.

2. Le modalità operative e i modelli di modulistica da utilizzare saranno definiti e messi a disposizione dal Comando Generale della Polizia di Stato, a seguito dell’entrata in vigore della presente legge.

3. La mancata compilazione del modulo di richiesta di spostamento sarà punibile dai codici in vigore. 


ARTICOLO 6 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Non sarà consentito disporre la detenzione, a seguito di regolare processo, dei cittadini riconosciuti colpevoli dei reati citati dall’articolo 3, comma 1, all’interno delle celle ordinarie dell’istituto penitenziario. In tali casi dovrà essere applicata la procedura prevista per la loro custodia nelle celle situate presso la base operativa del Gruppo Operativo Mobile, come disposto dalla presente legge.

2. Non sarà consentito effettuare visite ai detenuti situati presso le celle della base operativa del Gruppo Operativo Mobile.


Firmato a Metropolis,
presso gli uffici della Polizia di Stato,
il giorno 9 del mese di ottobre dell’anno 2025. 



Il Questore
Dirigente Generale,
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Il Senatore
Senatore della Repubblica,
On. Alebello10


ID #704