Testo Unico per la Sicurezza Laboratoriale
Naza08r ◉ 05 January 2024In previsione dell'utilizzo dei laboratori di chimica, si è voluto rendere necessario l'istituzione di un Testo Unico per la Sicurezza Laboratoriale.
Art. 1 - Funzione
Il laboratorio di Chimica è il luogo di lavoro e istruzione dedicato allo studio di un determinato argomento riguardante la Chimica.
Art. 2 - Presa Visione Obbligatoria
I membri sono obbligati a prendere visione delle norme di sicurezza laboratoriali prima dell'esecuzione di ogni attività scolastica e non all'interno del laboratorio.
Art. 3 - Schede di Sicurezza
Prima dell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico bisogna acquisire le informazioni sulle sue caratteristiche attraverso le schede di sicurezza. Esse comprendono simboli di rischio chimico e norme obbligatorie di prudenza.
Art. 3.1 - Simboli di Rischio
Di seguito sono elencati i simboli di rischio chimico:
Esplosivo;
Infiammabile;
Comburente;
Gas Compressi;
Corrosivo;
Tossico;
Tossico a Lungo Termine;
Irritante;
Nocivo;
Pericoloso per l'ambiente.
Art. 3.2 - Norme di Prudenza
Di seguito sono elencati le norme obbligatorie di prudenza. È obbligatorio:
- utilizzo di DPI (dispositivi di protezione individuale) ;
- mantenere pulito e in ordine il laboratorio ;
- porre attenzione alla vetreria ;
- agire in uno spazio aperto.
È vietato:
- portare materiale estraneo all'interno dei laboratori ;
- fumare, mangiare o bere all'interno dei laboratori ;
- utilizzare qualunque sostanza infiammabile vicino a fiamme attive durante l'esperienza laboratoriale.
Art. 4 - I dispositivi di protezione individuale
I DPI sono i dispositivi di protezione individuale. Essi sono essenziali al chimico e ai partecipanti all'esperienza laboratoriale per proteggersi da qualunque categoria di rischio. Esempi di DPI sono:
- guanti
- occhiali protettivi
- camice
Art. 5 - Gli Strumenti di Laboratorio
Gli strumenti di laboratorio si suddividono in 2 Categorie:
1) Materiali
2) Strumenti
Art 5.1 - Materiali
Con Materiali si intendono tutti quegli strumenti non aventi finalità misurativa:
- provetta
- porta provetta
- pipetta
Art 5.2 - Strumenti
Con Strumenti si intendono quegli strumenti aventi finalità misurativa:
- bilancia
- buretta
- becher
- beuta
Art. 6 - Gestore di Laboratorio
Il Gestore di laboratorio è colui che, in collaborazione con l'insegnante, eseguirà l'esperimento di laboratorio. Esso sarà individuato tra i bidelli e dovrà conoscere il Testo Unico per la Sicurezza Laboratoriale.
Art 6.1 - I Gestori
I Gestori saranno 2 è avranno un aggiunta di 1000€ (mille euro) al proprio stipendio, verranno eletti a maggioranza assoluta fra gli insegnanti.
Primo Ministro, On. Alessio393
Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, On. Naza08r