Abrogazione ''Modifica art. 124 Codice Civile''

luigiluix ◉ 28 August 2024

Con la seguente legge si va ad abrogare la modifica al Codice Civile pubblicata in data 12 marzo 2024, con il conseguente reintegro dell'articolo antecedente:

Art. 124

  1. L’inosservanza al pagamento di una multa entro i termini stabiliti comporta:

    1. Se la multa ha importo inferiore a 10.000€, alla somministrazione di un ulteriore multa, il cui importo è moltiplicato per 1,2.

    2. Se la multa ha importo compreso tra 10.000€ e 50.000€, all’arresto per un giorno senza licenziamento con cauzione pari alla multa non pagata e un ulteriore multa il cui importo è moltiplicato per 1,4.

    3. Se la multa ha importo superiore a 50.000€, all’arresto per un giorno con licenziamento e un ulteriore multa il cui importo è moltiplicato per 1,6. 

  2. Le multe ristampate sostituiscono le vecchie.

  3. Nei casi cui comma 1) lettera a), b) e c), le Forze dell’Ordine, ovvero chiunque sia autorizzato ad emanare la multa ed eseguire l’arresto, hanno l’obbligo di permettere al cittadino di pagare in quel momento la multa, si osserva che:

    1. La multa da far pagare al momento, se il cittadino si mostra disposto a pagarla, è pari allo stesso importo di quella scaduta.

    2. Se il cittadino non ha con sé la carta di credito e può recuperarla nell’immediato, bisogna permettere al cittadino di recuperarla e pagare. Indicativamente la procedura di recupero della carta di credito non deve superare più di 5/10 minuti.

    3. Se il cittadino paga la multa al momento, secondo quanto previsto da questo comma, la multa si ritiene pagata e il cittadino è rimosso dai ricercati senza somministrazione di ulteriori multe.

  4. Nei casi di multe non pagate con importi superiori di 5.000€, l’autorità giudiziaria può disporre attraverso la Corte Suprema una o più sentenze di esproprio per regolare i conti.

  5. Nei casi di multe non pagate con importi particolarmente grandi o gravosi, dove il multato si dimostra inevitabilmente impossibilitato a colmare il proprio debito in qualsiasi modo, l’autorità giudiziaria può disporre attraverso la Corte Suprema una o più sentenze di condono (totale o parziale), ovvero di ricalcolo dell’importo da pagare oppure di prolungamento fino a 2 mesi complessivi per il pagamento della multa.

  6. Le stesse disposizioni di questo articolo si applicano anche ad Ammende e Sanzioni Amministrative.

  7. In riferimento al comma 3), le Forze dell’Ordine che faranno pagare la multa dovranno farsi inviare i soldi via carta di credito e scontrinare il pagamento alla borsa “Poste”.


Firmato
Ministro della Giustizia, Sua Grazia, dott. luigiluix

ID #353